A seguito della nuova definizione, l’applicazione del favorevole regime della forfetizzazione della resa (“L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi) viene limitata alla sola cessione di supporti integrativi, che assumono valore di beni funzionalmente connessi, a condizione che gli stessi siano venduti:
e non siano commercializzabili separatamente.
Viene inoltre stabilito che la regola generale (imposta dovuta in relazione al numero delle copie vendute) continuerà a trovare applicazione nel caso in cui i giornali, i quotidiani e i libri siano ceduti unitamente a beni diversi da supporti integrativi, con prezzo indistinto e in un’unica confezione, sempre che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione.
In ogni caso, “l’imposta si applica con l’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti” (sesto periodo dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972).
In ogni altro tipo di cessione (quindi, non sarà più rilevante il fatto che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, sia superiore al 10% del prezzo dell’intera confezione), l’imposta si applicherà con l’aliquota propria di ciascun bene ceduto.
- in un’unica confezione
- unitariamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università (inclusi i dizionari) e ai libri per non vedenti
- a un prezzo indistinto rispetto a quello dei libri
e non siano commercializzabili separatamente.
Viene inoltre stabilito che la regola generale (imposta dovuta in relazione al numero delle copie vendute) continuerà a trovare applicazione nel caso in cui i giornali, i quotidiani e i libri siano ceduti unitamente a beni diversi da supporti integrativi, con prezzo indistinto e in un’unica confezione, sempre che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione.
In ogni caso, “l’imposta si applica con l’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti” (sesto periodo dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972).
In ogni altro tipo di cessione (quindi, non sarà più rilevante il fatto che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, sia superiore al 10% del prezzo dell’intera confezione), l’imposta si applicherà con l’aliquota propria di ciascun bene ceduto.
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