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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    ma quelli di Striscia cosa hanno preso la Zurla contro l'agenzia delle entrate?

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      DISCIPLINA DEI DIVIDENDI PROVENIENTI DA PAESI BLACK LIST

      PERSONA FISICA
      ART. 47, CO. 4 TUIR
      Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da societa’ residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’art. 167, comma 4 (testo previgente); a tali fini, si considerano provenienti da societa’ residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali societa’ o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre societa’ residenti all’estero checonseguono utili dalla partecipazione in societa’ residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili.
      Tassazione integrale:
      utili derivanti dal possesso di partecipazioni dirette in societa’ residenti in Stati o territori black list;
      utili derivanti dal possesso di partecipazioni di controllo in societa’ residenti all’estero che conseguono utili da partecipazioni in societa’ residenti in Stati o territori black list.
      Imponibilita’ parziale:
      utili derivanti dal possesso di partecipazioni non di controllo in societa’ residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in societa’ residenti in Stati o territori black list.
      Tali dividendi saranno tassati quindi solo parzialmente, secondo le disposizioni previste per i dividendi derivanti da partecipazioni non in Paesi black list.
      Art. 47, co. 1, TUIR: concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 49,72% del loro ammontare (40% dall’ 1/1/2016).
      Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano gia’ stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso art. 167 (pertrasparenza CFC) o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b, dello stesso articolo 167 (interpello disapplicativo facoltativo), il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 (residenza fiscale della societa’ partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato o dimostrazione, anche in seguito all’interpello di cui sopra, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo del possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel decreto).
      Tassazione integrale non si applica se:
      il socio è gia’ stato tassato per trasparenza CFC;
      è dimostrata anche in seguito a interpello disapplicativo l’esistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 TUIR.
      Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 167 (si dimostra che la societa’ o altro ente non residente di cui si detiene la partecipazione svolge un’effettiva attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’, nel mercato dello stato o territorio di insediamento), per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa’ partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

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        CFCArt. 167 TUIR
        Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una societa’ o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4 (I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia), diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
        Tassazione per trasparenza CFC (in proporzione alle partecipazioni detenute):
        redditi derivanti da un soggetto estero controllato residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi black list)
        redditi prodotti da stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati di soggetti esteri controllati
        redditi conseguiti da soggetto estero controllato non residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi non black list), ai sensi dell’art. 167 TUIR, co. 8 BIS, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
        1. Sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’ della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
        2. Hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

        tassazione separata con aliquota media applicata al reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27% (aliquota ordinaria dell’IRES), ai sensi dell’art. 167 TUIR, co 6.
        Dall’imposta cosi’ determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165 TUIR, co. 6-7, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, fino a concorrenza delle imposte applicate, diminuite degli importi ammessi in detrazione.
        Il reddito del soggetto controllato non residente è determinato “in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’art. 86, comma 4” (rateizzazione plusvalenze patrimoniali), ai sensi dell’art. 167, co. 6 (anche previsioni in materia di societa’ di comodo, di agevolazione ACE, ecc.).
        La tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dal soggetto estero controllato viene meno qualora, sussistendo specifiche condizioni, il soggetto residente chieda ed ottenga, tramite interpello disapplicativo facoltativo, la disapplicazione della disciplina in esame ( art. 167 TUIR, co. 5: a)la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attivita’ bancarie finanziariee assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4).
        Al successivo comma 8 ter dell’art. 167 del TUIR, è eliminato l’obbligo di proporre interpello, che ora assume natura facoltativa, ai fini della disapplicazione del regime CFC con la dimostrazione che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa per conseguire un indebito vantaggio fiscale.
        I soggetti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, introdotto dagli artt. Da 3 a 7, D. Lgs. n. 128/2015 contenente la disciplina dell’abuso del diritto, possono presentare interpello indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5.

        Con l’aggiunta del nuovo comma 8 quater dell’art. 167 del TUIR, qualora il contribuente:
        • non presenti l’interpello per la disapplicazione della disciplina sulle CFC ovvero
        • abbia presentato l’interpello, ottenendo risposta non favorevole

        è ora disposto che l’Amministrazione Finanziaria, prima di notificare l’avviso di accertamento dell’imposta/maggiore imposta, deve concedere all’interessato la possibilita’ di fornire le prove, entro 90 giorni dalla comunicazione, della sussistenza dei requisiti per la disapplicazione delle disposizioni in esame. Se le prove addotte dal contribuente non risultano idonee nell’avviso di accertamento deve essere fornita una specifica motivazione.
        Ai sensi del nuovo comma 8-quinquies, il contribuente che riceve risposta positiva all’interpello presentato ai fini previsti dai commi 5 e 8 ter, non deve dimostrare l’esistenza delle esimenti in sede di controllo, ferma restando la facolta’ dell’Ufficio di controllare la veridicita’ e completezza delle informazioni fornite in detta sede.

        Ai sensi del comma 8 quater al socio residente è richiesta la segnalazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di partecipazioni in societa’ controllate black list e non black list. In quest’ultimo caso l’obbligo sussiste solo al ricorrere delle condizioni previste dalle lett. a) e b) del comma 8 bis.
        La segnalazione non è richiesta qualora la disciplina in esame sia applicata ovvero non lo sia a seguito della risposta favorevole all’interpello.
        SANZIONI.
        In caso di omessa/incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi è applicabile la sanzione, prevista dal nuovo art. 3 quater dell’art. 8, D. Lgs. n. 471/97, pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1000 euro e un massimo di 50.000 euro. La sanzione, nella misura minima, è applicabile anche se la controllata estera ha subito una perdita.



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          @olim..

          https://www.youtube.com/watch?v=9qQDXrARgEk
          (il sito doppia i messaggi.....)

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            CFCArt. 167 TUIR
            Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una societa’ o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4 (I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia), diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
            Tassazione per trasparenza CFC (in proporzione alle partecipazioni detenute):
            redditi derivanti da un soggetto estero controllato residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi black list)
            redditi prodotti da stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati di soggetti esteri controllati
            redditi conseguiti da soggetto estero controllato non residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi non black list), ai sensi dell’art. 167 TUIR, co. 8 BIS, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
            1. Sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’ della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
            2. Hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

            tassazione separata con aliquota media applicata al reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27% (aliquota ordinaria dell’IRES), ai sensi dell’art. 167 TUIR, co 6....MA NON E' 27,50% L'ALIQUOTA ORDINARIA IRES?
            Dall’imposta cosi’ determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165 TUIR, co. 6-7, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, fino a concorrenza delle imposte applicate, diminuite degli importi ammessi in detrazione.
            Il reddito del soggetto controllato non residente è determinato “in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’art. 86, comma 4” (rateizzazione plusvalenze patrimoniali), ai sensi dell’art. 167, co. 6 (anche previsioni in materia di societa’ di comodo, di agevolazione ACE, ecc.).
            La tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dal soggetto estero controllato viene meno qualora, sussistendo specifiche condizioni, il soggetto residente chieda ed ottenga, tramite interpello disapplicativo facoltativo, la disapplicazione della disciplina in esame ( art. 167 TUIR, co. 5: a)la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attivita’ bancarie finanziariee assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4).
            Al successivo comma 8 ter dell’art. 167 del TUIR, è eliminato l’obbligo di proporre interpello, che ora assume natura facoltativa, ai fini della disapplicazione del regime CFC con la dimostrazione che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa per conseguire un indebito vantaggio fiscale.
            I soggetti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, introdotto dagli artt. Da 3 a 7, D. Lgs. n. 128/2015 contenente la disciplina dell’abuso del diritto, possono presentare interpello indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5.

            Con l’aggiunta del nuovo comma 8 quater dell’art. 167 del TUIR, qualora il contribuente:
            • non presenti l’interpello per la disapplicazione della disciplina sulle CFC ovvero
            • abbia presentato l’interpello, ottenendo risposta non favorevole

            è ora disposto che l’Amministrazione Finanziaria, prima di notificare l’avviso di accertamento dell’imposta/maggiore imposta, deve concedere all’interessato la possibilita’ di fornire le prove, entro 90 giorni dalla comunicazione, della sussistenza dei requisiti per la disapplicazione delle disposizioni in esame. Se le prove addotte dal contribuente non risultano idonee nell’avviso di accertamento deve essere fornita una specifica motivazione.
            Ai sensi del nuovo comma 8-quinquies, il contribuente che riceve risposta positiva all’interpello presentato ai fini previsti dai commi 5 e 8 ter, non deve dimostrare l’esistenza delle esimenti in sede di controllo, ferma restando la facolta’ dell’Ufficio di controllare la veridicita’ e completezza delle informazioni fornite in detta sede.

            Ai sensi del comma 8 quater al socio residente è richiesta la segnalazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di partecipazioni in societa’ controllate black list e non black list. In quest’ultimo caso l’obbligo sussiste solo al ricorrere delle condizioni previste dalle lett. a) e b) del comma 8 bis.
            La segnalazione non è richiesta qualora la disciplina in esame sia applicata ovvero non lo sia a seguito della risposta favorevole all’interpello.
            SANZIONI.
            In caso di omessa/incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi è applicabile la sanzione, prevista dal nuovo art. 3 quater dell’art. 8, D. Lgs. n. 471/97, pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1000 euro e un massimo di 50.000 euro. La sanzione, nella misura minima, è applicabile anche se la controllata estera ha subito una perdita.


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              viene abolito l’articolo 168 del DPR n. 917/1986 sulle CFC collegate.............olèèèèèèèèè

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                Panama Papers, il presidente argentino: "Niente da nascondere". Tesorieri dei boss nella lista dei primi 100 nomi italiani - Il Fatto Quotidiano

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                  "La sua società offshore risulta essere stata registrata il 12 novembre 2014. Due giorni dopo, cioè, l’udienza preliminare contro Corallo e gli ex vertici della Bpm accusati di associazione a delinquere, nota l’Espresso."........

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                    non è mica vietato.....

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                      ".....Ma anche due settimane prima della sentenza della Corte dei Conti che ha condannato la società del re del gioco a risarcire allo Stato italiano 335 milioni di euro, che ha comportato il pignoramento dei beni di Corallo nella Penisola.".......

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