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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioE pure da qui...
Esimente lettera b)
Il co. 5, art. 167 prevede che le disposizioni in materia di controlled foreign companies non
vengano applicate se il soggetto residente dimostra che dalle partecipazioni non consegue l’effetto
di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
In particolare, il D.M. 21 novembre 2001, n. 429 ha specificato che la disciplina Cfc possa essere
disapplicata qualora i redditi conseguiti dal soggetto non residente siano stati prodotti, per almeno
il 75%, in Stati inclusi nella white list, e a condizione che il paese della fonte li abbia assoggettati
integralmente a tassazione ordinaria.
L’esimente può ricorrere, a titolo esemplificativo, quando:
· la partecipata estera, pur avendo la sede legale in un Paese o territorio black list, svolge
esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la
sede di direzione effettiva in uno Stato non compreso nella black list, nel quale i redditi da
essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione;
oppure quando:
· la partecipata estera è localizzata in uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità
privilegiata e opera in un tax haven mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è
assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre
Quando il contribuente riesca a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione della Cfc
(esimente lettera b) sussistono i dividendi saranno tassati integralmente; tuttavia, se il contribuente
dimostra che l’esimente lettera b) sussiste «sin dall’inizio del possesso» delle partecipazioni, così da
ricostruire tutte le vicende reddituali e fiscali della controllata black list, i redditi del soggetto estero
non sono tassati per trasparenza e i dividendi sono tassati come se proveniente da un società non
black list.
Quindi:
· si avrà una tassazione sul 49,72% dell’ammontare dei dividendi in ipotesi di
partecipazione qualificata con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26%;
· l’applicazione di ritenuta a titolo di imposta del 26% nel caso di partecipazione non
qualificata; la ritenuta è operata a titolo di imposta se viene ottenuta una risposta positiva
all’interpello o se i titoli della società che li distribuisce sono negoziati in mercati
regolamentati.
ok?
si va bene, ma la CFC va individuata ora con il criterio del LIVELLO NORMALE.....(tassazione inferiore al 50% rispetto a quello applicabile in italia)
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioPer la prima parte sto studiando da qui...
3. Dividendi di fonte estera («black list») percepiti
da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
In base all’art. 47, co. 4, Tuir sono tassabili integralmente gli utili provenienti da società residenti in
Stati o territori diversi da quelli indicati nella white list di cui al D.M. da emanarsi ai sensi dell’art.
168-bis; come noto, tale decreto deve ancora essere emanato per cui si fa riferimento al D.M. 21
novembre 2001.
Tuttavia, bisogna tener conto che:
· in caso la società paradisiaca sia stata tassata per trasparenza (Cfc), gli utili incassati dal
socio persona fisica fiscalmente residente in Italia non saranno più tassabili;
· qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall’art. 167,
co. 5, lett. a), Tuir, la società paradisiaca non sarà tassata per trasparenza e i successivi utili
saranno tassati integralmente con l’applicazione di ritenuta a titolo di acconto del 26%
(20% per i dividendi percepiti fino al 30.6.2014);
· qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall’art. 167,
co. 5, lett. b), Tuir dimostrando che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin
dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale si
applicano le regole tema di utili di fonte estera white list. Quindi:
1. si avrà una tassazione sul 49,72% dell’ammontare dei dividendi in ipotesi di
partecipazione qualificata con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26%;
2. l’applicazione di ritenuta a titolo di imposta del 26 % nel caso di partecipazione non
qualificata; la ritenuta è operata a titolo di imposta se viene ottenuta una risposta
positiva all’interpello o se i titoli della società che li distribuisce sono negoziati in
mercati regolamentati.
Va bene?
pure qui.....che tipo di interpello ora? (facoltativo ? obbligatorio?)
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a completamento.....
Gli utili corrisposti da società non residenti MA NON BLACK al socio persona fisica (privato) relativi:
--> ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del
socio nella misura del 49,72% (40% se prodotti fino al 2007) del loro ammontare; su tale
importo, al netto della ritenuta applicata nello Stato estero (c.d. “netto frontiera”), l’intermediario che interviene nella riscossione (banca, ecc.) applica una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto in misura pari, dall’1.7.2014, al 26% (in luogo del 20%).
--> ad una partecipazione non qualificata, analogamente agli utili di fonte italiana, sono soggetti
alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e quindi gli stessi sono esclusi dal reddito
complessivo da dichiarare nel mod. UNICO
Anche con riferimento a tali utili la ritenuta a titolo d’imposta è stata aumentata,
dall’1.7.2014, al 26%.
La ritenuta è applicabile dall’intermediario (banca, ecc.) che cura la riscossione.
Qualora gli utili siano stati percepiti senza l’intervento di un intermediario ovvero quest’ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella
26%
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x strelizia....ahahahha
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...-anas/2608372/
(è tutt nu arraff arraff......)
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ecco i livelli (con scudi...)
Il sistema era strutturato a più livelli. Il primo livello era quello deipolitici regionali che con le loro decisioni contribuiscono ad orientare la spesa regionale; a livello intermedio si collocava la figura di un“faccendiere” in grado di preservare l’anonimato dei politici corrotti e di organizzare le turbative d’asta attraverso le quali i finanziamenti venivano sì riversati sul “territorio ma ad imprese e professionisti compiacenti. L’ultimo livello era rappresentato da funzionari e amministratori delle stazioni appaltanti che eseguendo le direttive dell’intermediario nella gestione dei finanziamenti ottenevano, tra l’altro, consenso popolare per il loro “impegno nei confronti della comunità”.
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New town. Parlando poi delle new town che "hanno spaventato qualcuno", il presidente del Consiglio ha sottolineato come non ci sia nulla di cui preoccuparsi: "Stiamo lavorando sulla possibilità di realizzare nuovi quartieri edificabili in cinque mesi. Puntiamo a costruire case tecnologicamente avanzate che non saranno, a emergenza finita, delle mostruosità inutili ma che potranno diventare dei campus per gli studenti". L'intenzione è quella di raddoppiare il numero degli studenti a L'Aquila "che troveranno non case di fortuna ma veri e propri appartamenti da 50 metri quadrati".
http://www.repubblica.it/2009/04/sez...ma-visita.html
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