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    x limavy....

    Aggiorna il libricino giallo...e D a proposito di dividendi......

    sottodomanda : DIFFERENZA TRA IMPOSTA SOSTITUTIVA E RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA


    Per quanto riguarda i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche imprenditori, si deve tener conto che questi possono preventivamente essere assoggettati a RITENUTE FISCALI NEL PAESE DI RESIDENZA della società che li distribuisce.

    Nella determinazione delle ritenute fiscali nel paese di residenza della società che li distribuisce potranno trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni. Il modello Ocse stabilisce che i dividendi sono tassati nello stato del percettore ma che il paese della fonte può operare una tassazione, generalmente mediante una ritenuta alla fonte, del 5% o del 15% a seconda della quota di partecipazione.

    L’ammontare da sottoporre a tassazione in Italia dunque è rappresentata da NETTO FRONTIERA, ovvero al netto delle ritenute operate nel paese di provenienza del dividendo

    ESEMPIO

    Paese estero

    Imprenditore percepisce dividendo pari a 200.000 € da società estera . Ritenuta convenzionale pari a 20% (cioè 40.000 €)
    Ritenuta effettiva 15% (cioè 30.000€)
    Dividendo in uscita 170.000


    Italia

    Dividendo in entrata 170.000
    Quota imponibile 49,72%
    Imponibile netto frontiera 84.524

    L’ammontare che concorrerà alla formazione del reddito d’impresa sarà pari a 84.524

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Per quanto riguarda i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche imprenditori, si deve tener conto che questi possono preventivamente essere assoggettati a RITENUTE FISCALI NEL PAESE DI RESIDENZA della società che li distribuisce.

      Nella determinazione delle ritenute fiscali nel paese di residenza della società che li distribuisce potranno trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni. Il modello Ocse stabilisce che i dividendi sono tassati nello stato del percettore ma che il paese della fonte può operare una tassazione, generalmente mediante una ritenuta alla fonte, del 5% o del 15% a seconda della quota di partecipazione.

      L’ammontare da sottoporre a tassazione in Italia dunque è rappresentata da NETTO FRONTIERA, ovvero al netto delle ritenute operate nel paese di provenienza del dividendo

      ESEMPIO

      Paese estero

      Imprenditore percepisce dividendo pari a 200.000 € da società estera . Ritenuta convenzionale pari a 20% (cioè 40.000 €)
      Ritenuta effettiva 15% (cioè 30.000€)
      Dividendo in uscita 170.000


      Italia

      Dividendo in entrata 170.000
      Quota imponibile 49,72%
      Imponibile netto frontiera 84.524

      L’ammontare che concorrerà alla formazione del reddito d’impresa sarà pari a 84.524


      è ammesso un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero? in che misura?

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        e se invece nel paese estero l'importo della ritenuta convenzionale fosse inferiore all'importo della ritenuta effettiva ?

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          se la partecipazione fosse non qualificata? (caso con e senza intermediario)

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            mentre....

            PERSONE GIURIDICHE

            Non residenti

            • I dividendi corrisposti ad una società di capitali non residente sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari al 26%.
            • Tale aliquota può essere ridotta in applicazione delle seguenti norme:
            1. Trattato contro le doppie imposizioni in essere tra i due paesi;
            2. Rimborso degli 11/26 della ritenuta applicata (con la dimostrazione dell’effettivo pagamento delle imposte dovute sul dividendo nel paese di residenza del socio);
            3. Ritenuta pari all’1,375% se i dividendi vengono corrisposti a società di capitali soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati Membri dell’Unione Europea e negli Stati Aderenti allo SEE;
            4. Esenzione totale in applicazione della Direttiva Madre-Figlia.

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              PERSONE FISICHE

              Non residenti

              • Il dividendo pagato da una società di capitali italiana ad una persona fisica non residente è soggetto ad una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.
              • In alternativa, il soggetto non residente può richiedere:
              o L’applicazione dell’aliquota convenzionale prevista dal trattato contro le doppie imposizioni;
              o Il rimborso dell’imposta assolta in Italia fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta applicata a condizione che sia data la prova dell’effettivo pagamento delle imposte sui dividendi nel paese di residenza del socio non residente.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                è ammesso un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero? in che misura?
                Si, art. 165 TUIR : Sono ammesse in detrazione dell'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  Per quanto riguarda i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche imprenditori, si deve tener conto che questi possono preventivamente essere assoggettati a RITENUTE FISCALI NEL PAESE DI RESIDENZA della società che li distribuisce.

                  Nella determinazione delle ritenute fiscali nel paese di residenza della società che li distribuisce potranno trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni. Il modello Ocse stabilisce che i dividendi sono tassati nello stato del percettore ma che il paese della fonte può operare una tassazione, generalmente mediante una ritenuta alla fonte, del 5% o del 15% a seconda della quota di partecipazione.

                  L’ammontare da sottoporre a tassazione in Italia dunque è rappresentata da NETTO FRONTIERA, ovvero al netto delle ritenute operate nel paese di provenienza del dividendo

                  ESEMPIO

                  Paese estero

                  Imprenditore percepisce dividendo pari a 200.000 € da società estera . Ritenuta convenzionale pari a 20% (cioè 40.000 €)
                  Ritenuta effettiva 15% (cioè 30.000€)
                  Dividendo in uscita 170.000


                  Italia

                  Dividendo in entrata 170.000
                  Quota imponibile 49,72%
                  Imponibile netto frontiera 84.524

                  L’ammontare che concorrerà alla formazione del reddito d’impresa sarà pari a 84.524


                  quindi il credito d'imposta pari 49,72% di 30.000 €?

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                    http://www.corriere.it/economia/16_f...50039afc.shtml

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