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Per quanto riguarda i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche imprenditori, si deve tener conto che questi possono preventivamente essere assoggettati a RITENUTE FISCALI NEL PAESE DI RESIDENZA della società che li distribuisce.
Nella determinazione delle ritenute fiscali nel paese di residenza della società che li distribuisce potranno trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni. Il modello Ocse stabilisce che i dividendi sono tassati nello stato del percettore ma che il paese della fonte può operare una tassazione, generalmente mediante una ritenuta alla fonte, del 5% o del 15% a seconda della quota di partecipazione.
L’ammontare da sottoporre a tassazione in Italia dunque è rappresentata da NETTO FRONTIERA, ovvero al netto delle ritenute operate nel paese di provenienza del dividendo
ESEMPIO
Paese estero
Imprenditore percepisce dividendo pari a 200.000 € da società estera . Ritenuta convenzionale pari a 20% (cioè 40.000 €)
Ritenuta effettiva 15% (cioè 30.000€)
Dividendo in uscita 170.000
Italia
Dividendo in entrata 170.000
Quota imponibile 49,72%
Imponibile netto frontiera 84.524
L’ammontare che concorrerà alla formazione del reddito d’impresa sarà pari a 84.524
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