Tutte le volte che i patti di accollo incidono sul rapporto tributario di NATURA PUBBLICA non sono validi.
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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie
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Per le imposte dirette non vi è una norma specifica che stabilisca il divieto di patti sull'imposta, mentre per le imposte indirette (esclusa l'iva) sono previste diverse norme che dichiarano nulli i patti sull'imposta:
--> art 62 (imposta di registro)
--> arte 23 (imposta di bollo)
NB: nei casi di RIVALSA FACOLTATIVA è ammessa ovviamente libertà di stipulare patti di accollo d'imposta.
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Originariamente inviato da luna pallida Visualizza il messaggioCerchiamo di usare parole semplici. Non è obbligatorio o non è a pena di decadenza, si capisce meglio? In realtà ci capitano tanti casi in cui la comunicazione dovrebbe essere comunicata (attenzione a non confondere la comunicazione con notifica che è prettamente dell'accertamento) e arriva la cartella, in quel caso la cartella "diventa" la comunicazione (c'è anche scritto) e si può pagare con la sanzione ridotta e senza aggio, eventualmente anche rateizzando, come se fosse comunicazione, ma solo se si fa entro 30 gg dalla ricezione della cartella e si va in ufficio a dirlo. Attenzione però: se la raccomandata della comunicazione non è stata ritirata dal contribuente si ha comunque come consegnata applicandosi la "compiuta giacenza". Spero di non essere eccessivamente tecnica o pignola ma questi sono i casi che capitano tutti i giorni in ufficio.
Per ROL, mi sembri preparato, non pensare di avere dei limiti, quando uscirà il concorso (non sappiamo nulla di più del comunicato sindacale) partecipa anche tu.
Riquoto non fate confusione tra comunicazione e cartella, quest'ultima invece....
La cartella deve essere notificata al contribuente. Essa deve essere eseguita entro un termine perentorio in quanto è vietato lasciare il contribuente soggetto all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato o comunque eccessivo e irragionevole.
Quindi le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza:
a. Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultato dovute a seguito di liquidazione;
b. Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito di controllo formale;
c. Entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti.
giusto?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioRiquoto non fate confusione tra comunicazione e cartella, quest'ultima invece....
La cartella deve essere notificata al contribuente. Essa deve essere eseguita entro un termine perentorio in quanto è vietato lasciare il contribuente soggetto all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato o comunque eccessivo e irragionevole.
Quindi le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza:
a. Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultato dovute a seguito di liquidazione; e del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni pensionistiche
b. Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito di controllo formale;
c. Entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti.
giusto?
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La legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha previsto un termine più ampio per la notificadelle cartelle di pagamento che si riferiscono a una dichiarazione integrativa o, se non èprevista una dichiarazione, nei casi di regolarizzazione di errori ed omissioni (ravvedimento).
In questi casi, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione,il termine per notificare unacartella di pagamento derivante dall’attività di liquidazione e di controllo formale delledichiarazioni integrative presentate per correggere errori ed omissioni decorre dalla data dipresentazione di queste dichiarazioni e non di quelle originarie.
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Possiamo dire quindi che le comunicazioni "bonarie" rappresentano una volontà impositiva al "primissimo stadio" funzionali a rendere edotto il contribuente dell'esito del controllo e non necessariamente rappresentano un'anticipazione dell'iscrizione a ruolo (tant'è vedrete nel contenzioso tributario non rientrano tra gli atti impugnabili)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioErano rimasti in sospeso....
Accertamento anticipato
Accertamento da interposizione
Accertamento da abuso del diritto e/o elusione
up up up up up
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Interposizione fittizia ( so risp. solo a questa)
1) Tizio risulta fittiziamente titolare di un reddito, in realtà l'effettivo titolare è Sempronio
2) es. Conti intestati ad amministratori quando in realtà appartengono alla società. Oppure L'intestatrio fittizio è residente all'estero ( con conseguenti agevolazioni)
3) è possibile dimostrare l'interposizioni con presunzioni gravi , precise e concordanti
4)Il titolare apparente potrà chiedere il rimborso solo dopo che l'accertamento nei cfr del titolare effettivo sarà divenuto definitivo.
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Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggioInterposizione fittizia ( so risp. solo a questa)
1) Tizio risulta fittiziamente titolare di un reddito, in realtà l'effettivo titolare è Sempronio
2) es. Conti intestati ad amministratori quando in realtà appartengono alla società. Oppure L'intestatrio fittizio è residente all'estero ( con conseguenti agevolazioni)
3) è possibile dimostrare l'interposizioni con presunzioni gravi , precise e concordanti
4)Il titolare apparente potrà chiedere il rimborso solo dopo che l'accertamento nei cfr del titolare effettivo sarà divenuto definitivo.
per tutte le imposte?
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