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    anche in sede di accertamento d'ufficio?

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      ??? cosa per tutte le imposte?

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        Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
        Interposizione fittizia ( so risp. solo a questa)
        1) Tizio risulta fittiziamente titolare di un reddito, in realtà l'effettivo titolare è Sempronio
        2) es. Conti intestati ad amministratori quando in realtà appartengono alla società. Oppure L'intestatrio fittizio è residente all'estero ( con conseguenti agevolazioni)
        3) è possibile dimostrare l'interposizioni con presunzioni gravi , precise e concordanti
        4)Il titolare apparente potrà chiedere il rimborso solo dopo che l'accertamento nei cfr del titolare effettivo sarà divenuto definitivo.

        In sostanza, quindi, per “interposizione fittizia” deve intendersi l’inserimento nelrapporto giuridico di uno o più soggetti estranei che fungono da schermo percelare le parti effettive, determinando un contesto fittizio di persone.Il profilo caratterizzante tale figura è quindi rappresentato dalla simulazionedell’intervento dell’interposto, in quanto chi opera realmente la contrattazioneè il soggetto interponente.

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          Si può affermare che, nella vicenda interpositoria, di cuiall’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, è sempre lo stesso reddito che,occultato da un soggetto (interponente), viene dichiarato da un altro soggetto(interposto) e tassato nei suoi confronti.In sostanza, quindi, non è il reddito che viene occultato; esso, infatti, nonscompare, ma è imputato a una “testa di paglia” che ne appare il titolare.

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            Una dottrina minoritaria ci fa rientrare anche l'interposizione reale.......

            Mentre nell’interposizione fittizia tutti i soggetti vogliono che glieffetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quellache appare nell’atto, nell’interposizione reale manca l’accordo simulatorio,cosicché gli effetti del contratto stipulato si producono realmente nei confrontidel secondo.Soltanto a seguito di un successivo negozio di trasferimento, gli effetti potrannoavere luogo a favore dell’altro soggetto.Nell’interposizione reale, quindi, l’accordo è sempre e solo bilaterale trainterponente e interposto, con assoluta estraneità del terzo contraente.

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              Ma se il reddito è imputato fittiziamente a un soggetto residente all'estero in quel caso potrebbe esserci una tassazione agevolata e quindi c'e' un'evasione.

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                Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
                ??? cosa per tutte le imposte?
                Con il 37 comma 3 dpr 600/73 che stai analizzando intercetti (puoi utilizzarlo) per tutte le tipologie di imposte?

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                  Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
                  Ma se il reddito è imputato fittiziamente a un soggetto residente all'estero in quel caso potrebbe esserci una tassazione agevolata e quindi c'e' un'evasione.

                  quando studierai il fenomeno dell'esterovestizione...vedrai quando puoi utilizzare il 37 comma 3 e quando no...dipende dalle situazioni specifiche...

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Riquoto non fate confusione tra comunicazione e cartella, quest'ultima invece....

                    La cartella deve essere notificata al contribuente. Essa deve essere eseguita entro un termine perentorio in quanto è vietato lasciare il contribuente soggetto all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato o comunque eccessivo e irragionevole.

                    Quindi le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza:

                    a. Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultato dovute a seguito di liquidazione;
                    b. Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito di controllo formale;
                    c. Entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti.

                    giusto?
                    aggiungerei:
                    sul tuo punto c. io sapevo entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base all'accertamento d'ufficio.

                    entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli atti di recupero emessi a seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti

                    entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute nei casi di tassazione separata.

                    Sbaglio?

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                      Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
                      aggiungerei:
                      sul tuo punto c. io sapevo entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base all'accertamento d'ufficio.

                      entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli atti di recupero emessi a seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti

                      entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute nei casi di tassazione separata.

                      Sbaglio?


                      si avevo aggiunto poi....comunque ho postato questa è aggiornatissimo....ci sono schemini...

                      http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...e_coattiva.pdf

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