Originariamente inviato da ROL
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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie
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Abbiamo parlato di tante cose (vi consiglio di partire da pag 1 del post...) e comunque in modo più approfondito del principio di trasparenza.....riquoto....
Tassazione per trasparenza: essa è in alcuni casi obbligatoria e in altri casi opzionale.
• Tassazione per trasparenza obbligatoria:
– le società di persone residenti e le organizzazioni a queste assimilate ex art 5 tuir
– le imprese e le società, sia di capitali sia di persone, destinatarie della disciplina CFC di cui agli artt. 167 e 168 TUIR.
• Tassazione per trasparenza in via opzionale:
– le società di capitali che esercitino l’opzione per la trasparenza ex art. 115 TUIR
– le società e gli enti non residenti aderenti al consolidato mondiale
Effetti dell’applicazione del principio di trasparenza: imputazione del reddito al socio a prescindere dalla sua percezione.
• Ulteriore implicazione: esclusione integrale della tassazione degli utili distribuiti dalla società nei cui confronti trova applicazione il principio di trasparenza.
• In particolare:
– l’esclusione da imposizione è integrale per le società di persone;
– per le società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza è limitata i periodi interessati da tale forma
di imposizione, anche se la distribuzione avviene in un momento successivo;
– per le società soggette al regime CFC, l’esclusione è da riferirsi a tutti gli utili sino a concorrenza dei redditi tassati
per trasparenza.
Vi faccio notare come "scegliendo di imputare il reddito non al soggetto collettivo (società) che l'ha prodotto ma ai singoli soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione, si prescinde dalle regole civilistiche in base al quale il socio a diritto a percepire la sua parte dopo l'approvazione del rendiconto e rende fiscalmente irrilevante l'eventuale successiva distribuzione degli utili stessi. Quindi l'imputazione è cosa diversa dal possesso del reddito e tale disciplina si presenta come eccezionale rispetto ai principi generali in materia di riferibilità ai soggetti del fatto indice di capacità contributiva"
Altra cosa da dire....la disciplina dell'impresa familiare è erroneamente compresa (da un punto di vista sistematico) nei redditi prodotti in forma associata (art 5 tuir), in quanto tale impresa ha carattere individuale e non da luogo ad una produzione di reddito in forma associata.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito....dovete tenere distinto (nelle società di perone) il regime previsto per le società semplici da un lato, e quello previsto per le società in nome collettivo e quello delle società in accomandita semplice dall'altro. Chi mi dice il perchè?
Quindi le società di persona non assumono una autonoma soggettività passiva AI FINI IRPEF (diversamente da quanto avviene ai fini Irap dove lo schema della trasparenza non si applica) mentre assume la funzione di SOGGETTO DI ACCERTAMENTO del reddito prodotto..così si spiega il mantenimento in capo ad esse degli obblighi strumentali della contabilità e della dichiarazione dei redditi che serve non solo alla LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA (che invece sarà poi versata direttamente dai soci) ma anche perchè pure per l'attività di accertamento si segue un criterio di trasparenza....
ecco così avete un collegamento pure con l'accertamento :-)
mettiamo da parte il reddito d'impresa.... in quale altra categoria di reddito si riscontra una modalità di attribuzione del REDDITO con il criterio della trasparenza?
La trasparenza si verifica pure per alcuni REDDITI DI LAVORO AUTONOMO. Pensate alle associazioni professionali, professionisti in società semplici e in società in nome collettivo. Sostanzialmente il meccanismo è simile a quello delle società di persone con la differenza che per lo studio associato la misura di partecipazione degli associati può essere modificata con scrittura autentica che può essere redatta fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione. (e non a data anteriore all'inizio del periodo d'imposta)
NB: per le società d'ingegneria in forma di società di capitali è sempre reddito d'impresa (non trasparenza) anche se l'attività svolta è di tipo professionale. Qui, quindi tassazione in capo alla società sotto forma di reddito d'impresa, mentre gli utili attribuiti sono tassati in capo ai soci come reddito di capitale.
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riquoto anche questi sull'accertamento.....
FASI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI
1) ISCRIZIONE A RUOLO --> (elenco dei debitori contenente le somme da esse dovute)
2) CONSEGNA DEL RUOLO --> (all'agente della riscossione)
3) FORMAZIONE DELLA CARTELLA E NOTIFICA DELLA STESSA AL CONTRIBUENTE
NB: PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, IRAP E IVA E RELATIVE SANZIONI EMESSI DAL 1 OTTOBRE 2011 --> sono di fatto un atto impo-esattivo (esecutivo) in quanto nell'ipotesi di mancato adempimento la riscossione viene affidata all'agente della riscossione senza la produzione, pertanto, della cartella.
abbiamo spiegato le presunzioni...
Le presunzioni
“Sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.
Possono essere di 2 tipi che vanno valutate di volta in volta per verificarne l’attendibilità, e legali, quando è la stessa legge a ritenere determinati fatti noti idonei a provare l’esistenza di un altro fatto ignoto fiscalmente rilevante.
Sono vietate le presunzioni di secondo grado, ossi quando il fatto desunto attraverso la presunzione viene assunto come punto di partenza di un’altra presunzione.
Le presunzioni legali possono a loro volta essere relative (juris tantum) o assolute (jiuis et de jure). Le prime ammettono prova contraria da parte del contribuente e realizzano quell’effetto processuale che consiste nell’inversione dell’onere della prova sul fatto presunto, per cui chi allega il fatto presunto è sollevato dall’onere della prova sul fatto presunto che grava invece sulla controparte. Le presunzioni legali assolute, invece dispensano coloro a favore dei quali sono stabilite da ogni prova, ma non si prestano ad essere applicate in campo tributario per la dubbia compatibilità con il principio dell’effettività della capacità contributiva (art 53 cost.) Tuttavia se ne ritrovano alcune (es 52 comma 5 dpr 633/72).
Poi vi sono anche le presunzioni semplici che consistono in presunzioni non stabilite dalla legge e lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Vi sono poi presunzioni semplicissime, le quali nella normativa costituiscono due deroghe(almeno per le imposte dirette) ai principi stabiliti dal codice civile. In presenza di violazioni particolarmente gravi e in caso di omissione della dichiarazione viene consentito all’amministrazione di effettuare la rettifica anche sulla base di presunzioni semplici sprovviste dei caratteri di gravità precisione e concordanza. Si tratta però di eccezioni, le quali devono essere stabilite espressamente per legge, e, comunque, non intaccano minimamente il fatto che le presunzioni semplici richiedono, come regola, che il ragionamento presuntivo porti a un’elevata probabilità del fatto presunto.
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accennato.....
Accertamento induttivo extracontabile
--->Si prescinde in TUTTO O IN PARTE dalle risultanze contabili
--> Sulla base DATI O NOTIZIE comunque raccolti o venuti a conoscenza nonchè anche sulla base di PRESUNZIONI anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
NB: Dal 2010 in tale tipologia di accertamento rientra l'OMESSA presentazione del modello studi di settore o di INDICAZIONE di cause di esclusione inesistenti o scostamenti superiori dagli studi superiori al 15% o comunque a 50.000 euro
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all'analitico, all'analitico induttivo e al sintetico (puro e redditometro), al parziale, all'accertamento d'ufficio....
--> nell'analitico, si presuppone che la contabilità NEL SUO COMPLESSO non sia considerata inattendibile. Dunque niente presunzioni
--> nell'analitico-induttivo invece ricorri, come bene hai detto, a presunzioni qualificate (gravi, precise e concordanti)
-->ACCERTAMENTO SINTETICO
--> PURO: si ricostruisce induttivamente il reddito sulla base di indicatori di spesa o di capacità contributiva NON SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI da appositi provvedimenti ministeriali (quindi QUALSIASI TIPOLOGIA DI SPESA)
--> REDDITOMETRO: invece la ricostruzione induttiva avviene su indicatori indicati da APPOSITI DECRETI MINISTERIALI
ACCERTAMENTO PARZIALE: si prescinde dalla posizione fiscale complessiva del contribuente ma si guarda solo a singoli aspetti (es redditi da lavoro dipendente, assegni periodici corrisposti al coniuge, locazioni ecc)
Questo tipico di accertamento si caratterizza per il fatto che rappresenta una deroga al principio dell'unicità e globalità dell'azione accertatrice in quanto NON PREGIUDICA ( a determinate condizioni) UN ULTERIORE ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO SUL MEDESIMO PERIODO D'IMPOSTA.
NB: IN CASO DI OMESSA O NULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Si accerta il reddito complessivo con :
--> con un AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO--> per le persone fisiche (no reddito d'impresa e lavoro autonomo)
--> con un INDUTTIVO EXTRACONTABILE--> reddito d'impresa e lavoro autonomo
Visto che portate anche diritto amministrativo (anche qui un parallelo....)
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Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggioOFF TOPIC (SCUSATE)
Rol perchè non ti candidi come prossimo Presidente del Consiglio sono certa che tu faresti il bene del Paese !!!!
al paradiso...si ( CHI TOCCA I FILI MUORE)
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