Salve a tutti. ROL i miei omaggi. Volevo postare un riassunto schematico sulla tassazione delle locazioni che cmq è stato già toccato.
I redditi che si ricavano dalla locazione di immobili possono essere tassati o con un regime ordinario o con la cd.cedolare secca.
Regime ordinario:
1) Equo canone. Il reddito da tassare è dato dal canone annuo di locazione ridotto del 5% a titolo forfetario
2) Regime libero mercato. Il reddito da tassare è dato dal valore più alto tra rendita catastale e il canone di locazione ridotto del 5%
3) Canone convenzionale. Il reddito da tassare è calcolato stesse modalità del libero mercato ma ridotto del 30% se il fabbricato si trova in comuni ad alta intensità abitativa.
IL CANONE va sempre dichiarato anche se nn percepito....ma si vedano le regole dell'art. 26 Tuir. Canoni relativi ad immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono a formare il reddito a partire dal procedimento di convalida di sfratto x morosità e se il giudice conferma morosità anche x periodi precedenti si ha diritto a credito di imposta pari alle imposte versate sui canoni nn percepiti.
Con la cedolare secca ( solo x persone fisiche) si applica invece una imposta fissa in sostituzione Irpef e relative addizionali nonché imposta di registro e bollo.
I redditi che si ricavano dalla locazione di immobili possono essere tassati o con un regime ordinario o con la cd.cedolare secca.
Regime ordinario:
1) Equo canone. Il reddito da tassare è dato dal canone annuo di locazione ridotto del 5% a titolo forfetario
2) Regime libero mercato. Il reddito da tassare è dato dal valore più alto tra rendita catastale e il canone di locazione ridotto del 5%
3) Canone convenzionale. Il reddito da tassare è calcolato stesse modalità del libero mercato ma ridotto del 30% se il fabbricato si trova in comuni ad alta intensità abitativa.
IL CANONE va sempre dichiarato anche se nn percepito....ma si vedano le regole dell'art. 26 Tuir. Canoni relativi ad immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono a formare il reddito a partire dal procedimento di convalida di sfratto x morosità e se il giudice conferma morosità anche x periodi precedenti si ha diritto a credito di imposta pari alle imposte versate sui canoni nn percepiti.
Con la cedolare secca ( solo x persone fisiche) si applica invece una imposta fissa in sostituzione Irpef e relative addizionali nonché imposta di registro e bollo.
Commenta