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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie

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    Il ricorso (con allegati, nota di deposito e copia del pagamento del contributo unificato) va depositato presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.

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      Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento e quindi il contribuente deve versare entro i 60 giorni le somme richieste in cartella....oppure può chiedere una sospensione del pagamento

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        La sospensione può essere chiesta direttamente all'Agenzia delle entrate (si chiama sospensione amministrativa) oppure con un istanza al giudice della commissione tributaria ( si chiama sospensione giudiziale)..

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          Per la sospensione occorre però dimostrare di avere una qualche probabile ragione (fumus bonis iuris) e che dal pagamento delle somme richieste possa derivare un danno grave ed irreparabile al contribuente (periculum in mora)

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            NB pillola........

            GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER LE IMPOSTE SUI REDDITI, IVA IRAP, ADDIZIONALI E CONNESSI PROVVEDIMENTI DI IRROGAZIONE SANZIONI (PER AVVISI DI ACCERTAMENTO RIFERITI DAI PERIODI D'IMPOSTA....????)

            In tutte le altre ipotesi di atti impositivi per tributi erariali si applica la predente disciplina di riscossione in base al ruolo (imposte di registro, successione e donazione, tributi locali ecc)

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              NB pillola....

              ---> La cartella di pagamento è preceduta da iscrizione a ruolo.....

              --> Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme dovute formate dall'agenzia delle entrate (imposte, sanzioni e interessi)....

              ---> I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari (quando vi è fondato pericolo per la riscossione)

              A differenza dei ruoli ordinari nei ruoli straordinari, imposte, sanzioni e interessi sono iscritti per l'intero ammontare risultante dall'avviso di accertamento anche se non definitivo

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                pillola...

                TERMINI ORDINARI PER L'ACCERTAMENTO

                --> dichiarazione dei redditi regolarmente presentata : 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

                --> omessa presentazione della dichiarazione: 5 anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  X LUNA ( e per chiunque sappia....)

                  Tempo fa parlavamo dei diversi tipi di accertamento.......in riferimento ai termini di DECADENZA dell'azione , pare di ricordare che vi fosse una norma che prevedesse che lo stato, in presenza di una notizia di reato, poteva riaprire (giustamente) fino al doppio del normale anche ex post (cioè senza che prima della scadenza normale si fosse accorto di nulla e anche se il reato è nel frattempo caduto in prescrizione.

                  Leggevo tempo fa che l'ex capo dell'ufficio studi dei dottori commercialisti volesse eliminare questa norma.....come è andata a finire?
                  Il raddoppio dei termini esiste ancora. Può darsi che ci saranno modifiche nell'ormai famoso decreto che doveva passare al CDM questo mese ed è stato rinviato a maggio. Lascia perdere quello che dicono i commercialisti, vorrebbero sempre cambiare le cose che non gli fanno comodo.

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                    In merito alla riscossione vi segnalo una novità della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012). Si chiama sospensione legale della riscossione, per "nostra" fortuna è una modalità ancora poco conosciuta.
                    In sostanza funziona così:
                    una volta ricevuta una cartella ed entro 90 gg dalla sua ricezione, se il contribuente ritiene di non dover pagare la cartella, consegna ad Equitalia una domanda formulata in un apposito stampato indicando i motivi per cui non deve pagare (ha già pagato, ha già avuto uno sgravio, la notifica della cartella è fuori termine, altre cause). Con questa domanda si ottiene una sospensione per un periodo max di 220 gg. Entro il medesimo termine dalla domanda, l'ufficio risponde con lo sgravio (se dovuto) o confermando il ruolo dovuto o confermando la sospensione (perchè ad es. c'è un ricorso). Il problema è che spesso Equitalia ci manda queste domande in ritardo (anche oltre i 220 gg) o a ridosso della scadenza o è lo stesso contribuente che fa domanda in ritardo. Se però la procedura è stata correttamente seguita (domanda tempestiva del contribuente e invio tempestivo all'AE), se l'AE non risponde nei 220 gg la cartella NON E' PIU' DOVUTA. E' per questo motivo che all'inizio dicevo che per nostra fortuna pochi la conoscono, altrimenti saremmo sommersi di queste richieste e non faremmo altro. Comunque la quasi totalità arrivano per PRESUNTA decadenza della notifica della cartella (ma su questo si deve difendere solo Equitalia perchè la notifica è compito esclusivo loro affidato). In sostanza questo strumento viene usato per differire i termini di pagamento e cercare di non pagare sapendo benissimo di avere la coscienza sporca e di dovere quelle somme ma il suo scopo era completamente diverso cioè verificare se veramente il ruolo è dovuto. Ma per fare ciò bastava già l'autotutela!!!!!!

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                      Originariamente inviato da luna pallida Visualizza il messaggio
                      Il raddoppio dei termini esiste ancora. Può darsi che ci saranno modifiche nell'ormai famoso decreto che doveva passare al CDM questo mese ed è stato rinviato a maggio. Lascia perdere quello che dicono i commercialisti, vorrebbero sempre cambiare le cose che non gli fanno comodo.
                      Ma il zanetti ora non é più dall'altra parte quindi non credo modificherà la normativa....

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                      Sto operando...
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