Originariamente inviato da aida1100
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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie
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Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggioe l'acquiescenza?
si ne abbiamo già parlato di tutti.....ci mancano i momenti perfezionativi di tutte le procedure potresti completare e parlare anche della conciliazione giudiziale...
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Conciliazione giudiziale:
è un mezzo attraverso cui si può chiudere un contenzioso aperto con i fisco.
Può essere proposta, o dalla CTP, per tentare di conciliare le parti o dalle parti stesse e riguarda tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le CTP, non oltre la prima udienza
Il procedimento si puo' realizzare in udienza e fuori udienza
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Allora ti riporto tutto quello che ho postato in un solo post.....(si "scherzava" con Luna...ho scritto di botto....aggiungi e correggi!)
Rinuncio al contenzioso e ottengo una riduzione delle sanzioni irrogate di 1/3 quindi verso per intero l'importo accertato (imposta+interessi) -->acquiescenza integrale....inoltre non avendo ricevuto un invito al contraddittorio o invito ad un pvc me le riducono ad 1/6
ero sotto i 20.000 euro e quindi ho rinunciato a proporre istanza di reclamo e mediazione...perchè non aveva nessuna argomentazione valida da contrapporre all'agenzia...ero proprio ladro! :-)
Ma qui sorge un piccolo problema...riconosco implicitamente di essere un ladro e l'a.e potrebbe essere stimolata ad effettuare ulteriori indagini su altre annualità a quella oggetto dell'accertamento
oppure se sono un mezzo ladro....posso fare acquiescenza solo per le sanzioni amministrative irrogate contestualmente all'avviso di accertamento (quindi non il tributo...e per quello vado in contenzioso) Lo svantaggio qui....è che le sanzioni non saranno rimborsate dall'a.e in caso di esito favorevole del giudizio....
Poi ci sta il più amato dai pezzi grossi....L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE soprattutto quando il contribuente vuole evitare di arrivare in giudizio e si formi così una giurisprudenza consolidata su certi argomenti.... Si svolge in contradditorio con l'ufficio, ( a patto ovviamente che il contribuente non abbia già ricevuto un INVITO AL CONTRADDITORIO .... Dalla data di presentazione restano sospesi per 90 giorni i termini, sia per la presentazione di un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Scaduto il termine il contribuente può impugnare l'atto innanzi alla commissione tributaria
Lo svantaggio di questo strumento sta nel fatto che l'ufficio non è obbligato a trovare un accordo. Se il procedimento fallisce non è più possibile sfruttare i vantaggi dell'acquiescenza. Inoltre l'accordo deve prevedere almeno parzialmente le pretese dell'ufficio e dunque non puoi ottenere l'annullamento totale dell'accertamento. Qui la riduzione è 1/3 delle sanzioni
Di striscio avevo accennato all'adesione ai pvc...questi solo per pvc con violazioni sostanziali---> accertamenti parziali
reclamo ---> il contribuente chiede un riesame dell'atto di accertamento sul profilo sia della legittimità sia della fondatezza
mediazione---> si tenta un accordo con l'amministrazione chiedendo la rideterminazione della pretesa tributaria (analogamente a quanto accade con l'accertamento con adesione)
La mancata presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione non è condizione di ammissibilità del successivo ricorso, ma solo di procedibilità, cioè il giudice non dichiara inammissibile il ricorso, ma si limita a disporre il rinvio dell'udienza al fine di consentire la preventiva esecuzione della fase di reclamo.
Volendo ricapitolare...il tutto Con l'accertamento con adesione (a differenza dell'adesione al pvc e l'invito a comparire) NON VI è alcun obbligo in capo all'ufficio di definire l'accertamento.
Nell'accertamento con adesione è possibile una riduzione dell'imposta mentre per gli altri 2 no.
...ah poi nell'accertamento con adesione possono formare oggetto di definizione anche fattispecie rilevanti ai fini iva mentre per gli altri 2 no
In caso di accertamento con adesione il termine per il ricorso è sospeso per 90 giorni
..quando poi l'atto emesso dall'a.e risulta illegittimo(aspetti formali e procedimentali) o infondato(il merito), l'ufficio ha un potere/dovere di ANNULLARE il proprio atto. E' l'istituto dell'Autotutela.
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Originariamente inviato da copy90 Visualizza il messaggioConciliazione giudiziale:
è un mezzo attraverso cui si può chiudere un contenzioso aperto con i fisco.
Può essere proposta, o dalla CTP, per tentare di conciliare le parti o dalle parti stesse e riguarda tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le CTP, non oltre la prima udienza
Il procedimento si puo' realizzare in udienza e fuori udienza
CONCILIAZIONE FUORI UDEINZA--> viene avviata DOPO che si è giunti ad un accordo tra ufficio e contribuente, relativo alla conclusione delle controversia. L'ufficio stesso, prima di fissarre la data di trattazione, deposita nella segreteria delle commissione una poropsota di conciliazione, e, se l'accordo viene confermato, il presidente delle commissione dichiara con decreto, l'estinzione del giudizio.
IMPORTANTE-> le controversie di valore NON superiore a 20.000 EURO,la mediazione è ALTERNATIVA alla conciliazione, per cui, nelle controversie dove è rigettata la mediazione, sarà ESCLUSA la conciliazione giudiziale
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Originariamente inviato da copy90 Visualizza il messaggioConciliazione giudiziale:
è un mezzo attraverso cui si può chiudere un contenzioso aperto con i fisco.
Può essere proposta, o dalla CTP, per tentare di conciliare le parti o dalle parti stesse e riguarda tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le CTP, non oltre la prima udienza
Il procedimento si puo' realizzare in udienza e fuori udienza
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Comincio con la conciliazione giudiziale, esistente anche nei processi civili, con lo scopo di addivenire ad un accordo fra le parti, ossia fra amministrazione finanziaria e contribuente.
E' un istituto processuale, proponibile solo qualora sia in pendenza in primo grado un contenzioso tributario.
Presupposto:
- Contenzioso pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
- Domanda proponibile non oltre la prima udienza
- Esclusione della conciliazione qualora la controversia verta su alcune materie, come le sanzioni amministrative, e quelle di valore non superiore ai 20000 euro notificate dall'Ae dopo il 1 aprile 2012, che non riguardino il recupero di aiuti di Stato.
La conciliazione giudiziale può rivestire l'intera controversia (e realizzare il vero scopo deflattivo dell'istituto) o parte di questa, e, se parziale, gli elementi non definiti nella conciliazione, saranno trattati in sede giurisdizionale dalla commissione adita.
E' giusto dire che la conciliazione può essere proposta:
- dalle parti
- ma anche dallo stesso giudice
Nel primo caso è possibile che la conciliazione segua un accordo preventivo (proposta di conciliazione) fra le parti (ae e contribuente) depositata dalla stessa amministrazione presso la segreteria del giudice adito. Questa fattispecie prende il nome di Conciliazione Breve.
Può darsi invece che la proposta di conciliazione provenga da una sola delle parti, quindi amministrazione o contribuente o addirittura il giudice. A tale proposta può aderirvi la controparte. In questo caso l'istituto prende il nome di Conciliazione Lunga.
L'esito della conciliazione si racchiude in un processo verbale, confermato dal giudice che ne convalida la validità. Ma attenzione. La convalida non ha effetto di perfezionare l'accordo, poichè solo con il pagamento delle somme pattuite nel processo, entro 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione alle parti dell'atto si può dichiarare cessata la controversia. Altrimenti, in caso di mancato pagamento anche solo di una rata, qualora si sia stabilita la rateizzazione dell'importo, o di un importo inferiore, fa regredire la situazione a quella di partenza. La materia oggetto del contendere NON E' conclusa, e ritorna tutto nelle mani del giudice di primo grado.
Importante dire che, attraverso la conciliazione, ci sono degli sgravi fiscali, come la riduzione fino al 40% delle sanzioni amministrative applicate non sull'importo iniziale richiesto dall'amministrazione, ma su quello definito di comune accordo nella conciliazione.
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