Credo ci sia altro da dire, qualcuno può correggere o integrare? Per l'appello, non riporto nulla acnora perchè non l'ho ancora affrontanto
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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie
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buon giorno a tutti...
nuovo argomento..
SPLIT PAYMENT! conoscete l'argomento?
A seguito emanazione legge di stabiltà 2015, i fornitori delle PA sono ancora obbligati ad inviare fattura, ma le PA non dovranno più pagare l'IVA ai fornitori ma direttamente allo Stato.
Se mi date l'ok..proseguo con il dibattito su queto argomento
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Originariamente inviato da copy90 Visualizza il messaggioREVOCAZIONE:
mezzo di impugnazione che si propone al giudice stesso che ha emanato la sentenza da revocare, Si fonda su un presupposto che i vizi della sentenza sono cosi' gravi ed evidenti da poter essere riconosciuti dal giudice stesso. L'errore revocatorio deve desumersi da documenti usati nella sentenza.
La revocazione puo' essere ORDINARIA,fondata su vizi palesi ( errori di fatto e contrasto con precedente giudicato) e i termini sono i soliti ( 60 gg o più lungo, sei mesi), e STRAORDINARIA , fondata su vizi occulti (cioè circostanze non desumibili facilmente dalla sentenza di cui si può venire a conoscenza anche dopo molto tempo).
La revocazione è proponibile soltanto per le sentenze delle commissioni tributarie NON ULTERIORMENTE IMPGNABILI O CHE NON SONO STATE IMPUGNATE per APPELLO: per cui, le sentenze di 1 grado, fin quando sono impugnabili per appello non sono soggette a revocazione, perchè i vizi denunciabili con revocazione, possono essere fatti valere con l'appello.
--> Sentenza frutto di DOLO di una parte a danno dell'altra
--> Prove a fondamento del giudicato reputate false+
--> Rinvenimento post- giudizio di documenti decisivi
--> Errore di fatto risultante dagli atti della causa
--> Sentenza contraria ad altra precedente uguale per oggetto e riferita alle medesime parti
--> Sentenza frutto del DOLO del giudice accertato con ulteriore sentenza definitiva.
L'errore di fatto è tale quando è ESSENZIALE MERAMENTE PERCETTIVO e non legato ad un punto controverso della decisione, nel qual caso si esperisce il semplice appello. L'errore essenziale può risultare dal raffronto fra sentenza e atti contenuti nel fascicolo della controversia.
Il giudizio di revocazione si distingue in due parti:
1) Il giudice verifica l'AMMISSIBILITA' del ricorso e la fondatezza della pretesa.
2) Il giudice pronuncia una sentenza CHE SOSTITUISCE la precedente.
N.B. Il ricorso per revocazione non sospende nè i termini nè la possibilità di procedere in Cassazione, ragion per cui si potrebbe esperire un giudizio di revocazione di 2° in appello e, contemporaneamente, un ricorso in Cassazione. Ciò in quanto in entrambi i ricorsi i motivi per l'impugnazione sono differenti.
N.N.B. Contro la revocazione sono ammessi gli originari mezzi di impugnazione.
Non vorrei sbagliare, ma credo sia consentito anche la revocazione della revocazione solo nel processo tributario.
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Originariamente inviato da prometeo91 Visualizza il messaggiobuon giorno a tutti...
nuovo argomento..
SPLIT PAYMENT! conoscete l'argomento?
A seguito emanazione legge di stabiltà 2015, i fornitori delle PA sono ancora obbligati ad inviare fattura, ma le PA non dovranno più pagare l'IVA ai fornitori ma direttamente allo Stato.
Se mi date l'ok..proseguo con il dibattito su queto argomento
qui trovi un esempio numerico....http://forum.concorsi.it/forum/conco...etti-3685.html
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pillola sull'ESECUTORIETA' DELLE SENTENZE
Doppio binario--> mentre le sentenza favorevoli al fisco sono tutte dotate di immediata (sebbene parziale) esecutività, le sentenze favorevoli al contribuente non sempre consentono un immediata tutela delle sue ragioni di credito. Es nelle liti da rimborso affinchè il contribuente ottenga gli strumenti coercitivi per l'effettiva erogazione delle somme occorre attendere una sentenza definitiva.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioAnch'io vorrei lanciare un argomento...REGIME DELLE PERDITE ..(molto molto interessante)... come girano nei soggetti irpef, ires, consolidati, MA SOPRATTUTTO in caso di operazioni di ristrutturazione societaria.......
Dopo aver fatto questo....ma solo per gli evoluti..(magari al termine della fine del programma di studio)
CESSIONE DELL'AZIENDA DA PARTE DELLA SOCIETA' DI PERDITE FISCALI TALI DA GENERARE UNA PLUSVALENZA POTENZIALMENTE IMPONIBILE--> ANNULLAMENTO DELLA PLUSVALENZA TRAMITE UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI--> ACQUISTO DEL PATRIMONIO DA PARTE DELLA CESSIONARIA CON RICONOSCIMENTO FISCALE DELLE PLUSVALENZE LATENTI E DELL'AVVIAMENTO.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioDopo aver fatto questo....ma solo per gli evoluti..(magari al termine della fine del programma di studio)
CESSIONE DELL'AZIENDA DA PARTE DELLA SOCIETA' DI PERDITE FISCALI TALI DA GENERARE UNA PLUSVALENZA POTENZIALMENTE IMPONIBILE--> ANNULLAMENTO DELLA PLUSVALENZA TRAMITE UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI--> ACQUISTO DEL PATRIMONIO DA PARTE DELLA CESSIONARIA CON RICONOSCIMENTO FISCALE DELLE PLUSVALENZE LATENTI E DELL'AVVIAMENTO.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioAnch'io vorrei lanciare un argomento...REGIME DELLE PERDITE ..(molto molto interessante)... come girano nei soggetti irpef, ires, consolidati, MA SOPRATTUTTO in caso di operazioni di ristrutturazione societaria.......
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