Per esempio, se l'imprenditore acquista in contanti un macchinario che utilizzerà nei processi produttivi per 8 anni, pur sostenendo in questo esercizio il costo e la relativa uscita finanziaria, appare evidente come non l'intero costo sia di competenza dell'esercizio stesso, ma solo una suo quota, detta quota di ammortamento (in questo caso specifico) che sarà pari ad una parte del costo totale (quale?)
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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie
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Oppure, se l'imprenditore paga in via anticipata l'affitto del locale per i mesi di Novembre, dicembre e Gennaio, versando 300 euro è chiaro che anche se l'uscita finanziaria si è manifestata completamente nel primo esercizio, economicamente solo la quota di costo relativa ai primi due anni (pari a 200 euro) è di competenza del primo esercizio, mentre la restante quota di 100 euro relativa al mese di Gennaio è un costo di competenza del secondo esercizio.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioPer esempio, se l'imprenditore acquista in contanti un macchinario che utilizzerà nei processi produttivi per 8 anni, pur sostenendo in questo esercizio il costo e la relativa uscita finanziaria, appare evidente come non l'intero costo sia di competenza dell'esercizio stesso, ma solo una suo quota, detta quota di ammortamento (in questo caso specifico) che sarà pari ad una parte del costo totale (quale?)
E cmq, a stesura del bilancio, i costi e i ricavi che hanno avuto manifestazione economica e finanziaria diversa subiranno delle rettifiche chiamate Ratei e Risconti.
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[QUOTE=copy90;803093]La quota di ammortamento dovrebbe essere data dal costo storico moltiplicata per il coefficiente di ammortamento applicabile per quel detrerminato bene che stiamo ammortizzando ( varia da tipologie a tipologie )[/QUOTE
non fate confusione tra normativa civilistica e quella fiscale!!
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioqualcosina sotto l'aspetto patrimoniale.....qualche fesseria sul funzionamento dei conti (adottando il metodo più comune la Partita doppia)
Poi vi rimarrebbe l'analisi dei cicli (e di conseguenza l' analisi per indici e flussi)
e potete procedere da soli....
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioRiquoto non fate confusione tra comunicazione e cartella, quest'ultima invece....
La cartella deve essere notificata al contribuente. Essa deve essere eseguita entro un termine perentorio in quanto è vietato lasciare il contribuente soggetto all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato o comunque eccessivo e irragionevole.
Quindi le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza:
a. Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultato dovute a seguito di liquidazione;
b. Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito di controllo formale;
c. Entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti.
giusto?
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Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggiocosa vuoi dell'aspetto patrimoniale?
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