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    Originariamente inviato da marago Visualizza il messaggio
    Per la prima risposta b. Per la seconda la risposta, per esclusione, dovrebbe essere la a, anche se non è corretto poiché le detrazioni si scomputano dall'imposta lorda. Corretto?
    Volevo solo riepilogare una cosa già detta:
    Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge: ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE
    Assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale: ONERI DEDUCIBILI x chi li eroga. Rientrano poi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente x chi li riceve. Ho solo raccolto i pezzi è già stato detto da Rol

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      Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
      Ancora sull'elusione. Tizio residente in Italia detiene direttamente o indirettamenteanche x interposta persona il controllo di un'impresa, societa' o altro ente localizzato in un paese appartentente alla Black list. I redditi prodotti sono imputati a Tizio residente in proporzione alla partecipazione da esso detenute, a partire dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipate. Tizio potrà ottenere la disapplicazione di tale disposizione se dimostra le due condizioni dell'art. 167 tuir comma 5.
      meeeeeeeee poi dicono che sono io che faccio lo sborone....ma ti pare a te una cosa del genere ai quiz? :-)....questo si che è terrorismo psicologico !! ahahahah

      Probabilmente saprai...ma comunque tieni presente che il 167 (tuir) ora vi è pure l' 8bis....(anche le partecipate insediate in paesi white...a determinate condizioni)

      Questo perchè i "furbetti del quartierino" spesso utilizzano le tanto amate holding statiche (detengono passivamente le partecipazioni...cosi per sport ahahaha)...si è passati da holding che svolgevano si ad attività di direzione e coordinamento delle partecipate, a questisti sacchi vuoti :-).tanto il popolo è ignorante........Anche qui alcuni straccioni (senza dignità e senza scrupoli) utilizzano le più svariate argomentazioni per agevolare i parassiti..." abbiamo creato la sub holding estera per una più efficiente ed efficace distribuzioni delle funzioni ecc ecc...la verità invece è quasi sempre UNA sola : VANTAGGIO FISCALE INDEBITO

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        Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
        Differenza tra interpello in funzione antielusiva e interpello disapplicativo
        Interpello in materia di Elusione: è una speciale forma di interpello, prevista dalla legge, riguardante comportamenti elusivi ed altri comportamenti difficili da interpretare. Riguarda fattispecie precise, ovvero operazioni dell'art 37 bis DPR 1973/600, OPERAZIONI CHE POSSONO ESSERE INQUADRATE IN TEMA DI INTERPOSIZIONE, Spese di propaganda, pubblicità e rappresentanza, disapplicazione di norme in tema di indeducibilità di costi collegati a rapporti con imprese residenti in paradisi fiscali. Il contribuente chiede un parare preventivo alla Direzione genereale dell'Agenzia delle entrate, la quale deve rispondere entro 120 giorni, trrascorsi i quali A DIFFERENZA DELL'INTERPELLO ORDINARIO, il contribuente potrà inviare una DIFFIDA AD ADEMPIERE. Se entro 60 giorni ancora non si riceve alcuna risposta, allora la mancata risposta avrà valore di silenzio assenso.

        INTERPELLO DISAPPLICATIVO: esso stabilisce che possono essere disapplicate norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano le deduzioni, detrazioni crediti di imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario. Anche qui il contribuente deve presentare un istanza, al direttore REGIONALE dell'Agenzia delle entrate in cui dimostra che non possono verificarsi fatti elusivi e in cui indica le disposizioni di legge per le quali chiede disapplicazione.

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          meeeeeeeee poi dicono che sono io che faccio lo sborone....ma ti pare a te una cosa del genere ai quiz? :-)....questo si che è terrorismo psicologico !! ahahahah

          Probabilmente saprai...ma comunque tieni presente che il 167 (tuir) ora vi è pure l' 8bis....(anche le partecipate insediate in paesi white...a determinate condizioni)

          Questo perchè i "furbetti del quartierino" spesso utilizzano le tanto amate holding statiche (detengono passivamente le partecipazioni...cosi per sport ahahaha)...si è passati da holding che svolgevano si ad attività di direzione e coordinamento delle partecipate, a questisti sacchi vuoti :-).tanto il popolo è ignorante........Anche qui alcuni straccioni (senza dignità e senza scrupoli) utilizzano le più svariate argomentazioni per agevolare i parassiti..." abbiamo creato la sub holding estera per una più efficiente ed efficace distribuzioni delle funzioni ecc ecc...la verità invece è quasi sempre UNA sola : VANTAGGIO FISCALE INDEBITO
          8BIS l'ho saltato completamente....grrr

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            Piccolo off topic. Proprio ieri stavo leggendo di quanti illustri italiani hanno evaso grazie a banche compiacenti. Vergogna sarebbero ricchi sfondati anche pagando ciò che è dovuto in Italia

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              Originariamente inviato da Olim Visualizza il messaggio
              Non vede il pulsante 'rispondi' a sinistra di 'rispondi quotando'?
              Da dove scrive, sta usando un pc?
              Si certo che lo vedo...mi dice che non sono abilitata e non so come fare! scrivo con un pc ed oggi devo dire che va meglio!
              Grazie

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                Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
                Volevo solo riepilogare una cosa già detta:
                Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge: ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE
                Assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale: ONERI DEDUCIBILI x chi li eroga. Rientrano poi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente x chi li riceve. Ho solo raccolto i pezzi è già stato detto da Rol
                Aggiungerei: sono deducibili NELLA MISURA IN CUI RISULTANO DA PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

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                  Originariamente inviato da etnaland Visualizza il messaggio
                  Si certo che lo vedo...mi dice che non sono abilitata e non so come fare! scrivo con un pc ed oggi devo dire che va meglio!
                  Grazie
                  Quale browser sta usando?

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                    Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
                    Aggiungerei: sono deducibili NELLA MISURA IN CUI RISULTANO DA PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
                    ok ...ma dovresti aggiungere anche altro, ma perchè non fate il copia incolla...mo ve meno!!!:-))

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                      e tutto qui....(quello che è stato postato)

                      Le somme corrisposte al coniuge ma destinate al mantenimento dei figli sono deducibili ai fini irpef?

                      a) no
                      b) si, senza alcun limite
                      c) si, ma solo per le somme eccedenti quelle risultanti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria
                      d) si, ma solo nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria

                      Gli assegni periodici corrisposti al solo coniuge separato o divorziato sono deducibili ai fini irpef?

                      a) no
                      b) si, senza alcun limite
                      c) si, ma solo per le somme eccedenti quelle risultanti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria
                      d) si, ma solo nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria

                      GLI ASSEGNI (PERIODICI) corrisposti al CONIUGE sono:

                      --> reddito assimilato a lavoro dipendente PER CHI LI RICEVE
                      ---> oneri deducibili per chi li corrisponde

                      il resta scancella dalla tua mente :-)

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                      Sto operando...
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