Infine la legge 68/1999 all'articolo 7 co. 2 recita così: "I DATORI DI LAVORO PUBBLICI EFFETTUANO LE ASSUNZIONI IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 36, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 22, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 80, SALVA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PRESENTE LEGGE. PER LE ASSUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 36, COMMA 1, LETTERA A), DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, I LAVORATORI DISABILI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELLA PRESENTE LEGGE HANNO DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI NEI LIMITI DELLA COMPLESSIVA QUOTA D'OBBLIGO E FINO AL CINQUANTA PER CENTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO" mentre l'articolo 3 co. 1 della stessa legge dispone che: "
I DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI SONO TENUTI AD AVERE ALLE LORO DIPENDENZE LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 NELLA SEGUENTE MISURA:
A) SETTE PER CENTO DEI LAVORATORI OCCUPATI, SE OCCUPANO PIÙ DI 50 DIPENDENTI;
B) DUE LAVORATORI, SE OCCUPANO DA 36 A 50 DIPENDENTI;
C) UN LAVORATORE, SE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI".
I DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI SONO TENUTI AD AVERE ALLE LORO DIPENDENZE LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 NELLA SEGUENTE MISURA:
A) SETTE PER CENTO DEI LAVORATORI OCCUPATI, SE OCCUPANO PIÙ DI 50 DIPENDENTI;
B) DUE LAVORATORI, SE OCCUPANO DA 36 A 50 DIPENDENTI;
C) UN LAVORATORE, SE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI".
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