Originariamente inviato da pemi
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L’art. 9 della legge costituzionale n. 3/2001 ha infatti abrogato l’art. 124 Cost. dove era previsto il Commissario di Governo ovvero l’organo decentrato dello Stato che aveva il compito di coordinare le funzioni amministrative centrali con quelle della Regione. Un simile compito non è più in linea con il nuovo sistema di ripartizione delle competenze e con la scelta di operare il coordinamento secondo il principio di leale collaborazione cui è improntata l’intera attività della Conferenza permanente Stato – Regioni. Considerando il Commissario di Governo quale figura non più necessaria, si è provveduto a trasferire le funzioni residuali al Prefetto posto a capo del nuovo Ufficio Territoriale di Governo
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