Originariamente inviato da Luna10
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Originariamente inviato da LauraPi Visualizza il messaggioSe si è molto preparati il poco tempo a disposizione è una penalità viceversa è un vantaggio perchè una volta dette poche cose non c'è tempo per chiedere approfondimenti (e la cosa personalmente mi fa immensamente piacere.... P.S. Luna quando devi andare???)
13 dicembre, tu il primo dic se non ricordo male, vero?!
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Tornando al prof. Zampella, sul sito "http://www.votailprof.it/Professori/Eduardo-Zampella" c'è scritto che nello specifico insegna diritto delle assicurazioni....
....che non è cosa da poco se si tiene conto di tutta la parte finale del diritto della circolazione stradale.....occhio quindi a non sottovalutarla assolutamente.....
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yepOriginariamente inviato da Luna10 Visualizza il messaggio13 dicembre, tu il primo dic se non ricordo male, vero?!
....
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Per me che vado il 19 Novembre e che per questo ho dovuto saltare alcune cose ed altre farle in maniera molto generale è una cosa positiva, se scavano nello specifico andrei in difficoltà su alcuni argomentiOriginariamente inviato da Luna10 Visualizza il messaggiohai ragione, il poco tempo a disposizione per esaminarci e' una cosa che a primo impatto potrebbe sembrare positiva ma a mio avviso no lo è affatto
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ma qual'è la differenza?
Art 201 comma 5
"L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata
nel termine prescritto"
..ovvero 90 giorni cioè i tempi per la notifica
Art. 209
"La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689."
nell'ultimo caso il termine per la prescrizione è di 5 anni.
qual'è la differenza?
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nel fatto che l' art. 201 si riferisce ad una sanzione per la quale devi ricevere una notifica. se non la ricevi entri 90 giorni non sei più obbligato ad estinguerla.Originariamente inviato da zelig Visualizza il messaggio
ma qual'è la differenza?
Art 201 comma 5
"L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata
nel termine prescritto"
..ovvero 90 giorni cioè i tempi per la notifica
Art. 209
"La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689."
nell'ultimo caso il termine per la prescrizione è di 5 anni.
qual'è la differenza?
l' art 209 si riferisce invece al caso in cui tu abbia ricevuto la notifica e non l' abbia estinta con il pagamento. trascorsi 5 anni senza ulteriori richieste di pagamento il debito è estinto pur senza il pagamento per la prescrizione dei termini
credo sia così? confermate?
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ragazzi nn capisco una cosa
la comunicazio di avvio del proced deve essere effettuata nei confronti dei destinatari del provved finale
ma nn solo anke ai soggetti ke x legge devono intervenire e ai terzi ke possono ricevere il pregiudizio del provved
nn capisco sti terzi, chi possono essere?
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Si tratta di quei soggetti che sarebbero legittimati ad impugnare il provvedimentoOriginariamente inviato da danilo vg6 Visualizza il messaggioragazzi nn capisco una cosa
la comunicazio di avvio del proced deve essere effettuata nei confronti dei destinatari del provved finale
ma nn solo anke ai soggetti ke x legge devono intervenire e ai terzi ke possono ricevere il pregiudizio del provved
nn capisco sti terzi, chi possono essere?
esempio io e te siamo vicini di casa, tu chiedi un permesso per costruire, all'inizio dei lavori si contrappongono la mia situazione e la tua ... se ti accordano il permesso io potrei essere danneggiato e quindi impugnare il provvedimento, se non te lo accordano tu ti freghi e io sono contenta
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