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graduatoria ufficiosa ispettori veneto

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    #81
    Re: graduatoria ufficiosa ispettori veneto

    per quel che ne so a treviso ci sn più di 20 posti...ho parlato con una dirigente della dpl molto cortese...ci aspettano con entusiasmo e, tra l'altro, pare che treviso sia molto carina e vivibile, inoltre è vicinissima all'aeroporto di venezia...io sn campana e davvero nn so cosa scegliere!!!

    ACCETTO CONSIGLI DA TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      #82
      Re: graduatoria ufficiosa ispettori veneto

      ragazzi ho ricevuto la raccomandata poco fa!!!!!!

      io sono un praticante forense abilitato al patrocinio(foro di Nocera Inferiore!!) secondo voi quale modulo dovrei compilare 2a o 2b?

      e l'iscrizione al registro dei praticanti è una causa di incompatibilità'?

      ho letto che nelle altre regioni, a tal porposito, ci sono state [img]images/smiley_icons/icon_eek.gif[/img] grandi discussioni!



      Ps. ma per le sedi nessuno conosce la vera divisione dei posti? [img]images/smiley_icons/icon_eek.gif[/img] [img]images/smiley_icons/icon_eek.gif[/img] [img]images/smiley_icons/icon_eek.gif[/img]

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        #83
        Re: graduatoria ufficiosa ispettori veneto

        ciao pompei!

        io sono un avvocato e credo che per i fini che ci interessano sarà sufficiente concellarsi dai rispettivi albi. io lo farò domani stesso.

        per quello che riguarda le sedi penserei invece di allegare un elenco di due o tre sedi di preferenza.

        vai ragazzi che ormai ci siamo!

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          #84
          Re: graduatoria ufficiosa ispettori veneto

          ciao andrea! [img]images/smiley_icons/icon_lol.gif[/img]

          lo domandavo perchè in alte discussioni ho letto di notizie contrastanti.....

          nel tuo caso l'iscrizione all'albo degli avvocati è sicuramente considerata ipotesi di incompatibilità, mentre sembrerebbe più incerta la mia situazione...

          e poi visto che la cancellazione non sarà automatica tu allegherai alla documentazione da inviare al ministero la richiesta di cancellazione?

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            #85
            Re: graduatoria ufficiosa ispettori veneto

            si su questo potresti pure aver ragione, però il discorso fondamentamentale almeno secondo me è un altro.. e cioè che in buona sostanza essere iscritto all'albo dei praticanti abilitati tutto sommato serve a poco.

            oddio, è anche vero che i limiti del patrocinio (art. 7 legge Carotti) sono molto ampi e quindi almeno in linea teorica si potrebbe fare gli ispettori del lavoro e nel contempo esercitare da patrocinatore... però secondo me a quel punto ci sarebbe cmq una incompatibilità sostanziale... ti conviene sentire al tuo ordine.

            per l'altra cosa, io pensavo di presentare istanza di cancellazione domani, attendere che il consiglio la ratifichi e successivamente inviare i moduli a roma.

            cmq credo anche che l'art. 53 d. lgs. 165/01 faccia riferimento ad altre ipotesi, cmq adesso cerco la formulazione vigente e poi la posto.

            a dopo

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              #86
              Re: graduatoria ufficiosa ispettori veneto

              Ragazzi, è arrivata anche a me, x fortuna!

              io sono nella stessa situazione di andrea 2124 (avvocato), chiederò anch'io la cancellazione dall'Albo, anche se non credo che allegherò la domanda al modulo (secondo me non serve, perchè comunque il modulo ha valore di autodichiarazione, valida salvo successivo ed eventuale controllo).

              anch'io sono immerso nei dubbi sulla sede, le varie stime dei posti disponibili mi sembrano tutte poco attendibili.

              a presto...

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                #87
                Re: graduatoria ufficiosa ispettori veneto

                Articolo 53



                Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi





                1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti (1) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. (2)

                2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (3) .

                3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

                4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

                5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

                6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

                a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

                c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

                d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

                e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

                f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

                f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (4) .

                7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

                8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

                9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

                10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

                11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

                12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

                13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

                14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

                15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

                16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

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                  #88
                  Re: graduatoria ufficiosa ispettori veneto



                  Ciao a tutti



                  Secondo voi bisogna allegare adesso con l'invio della documentazione richiesta l'indicazione della sede scelta o ci verrà chiesto più avanti?

                  Pensavo che richiedessero tutto in una volta sola....

                  Grazie

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                    #89
                    Re: graduatoria ufficiosa ispettori veneto

                    anch'io volevo sapere questa cosa. Siamo sicuri di poter esprimere una preferenza? Qualcuno, magari in base all'esperienza di altre regioni, sa se quando vieni convocato Ti viene dato un termine per prendere servizio e quanto è lungo?

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                      #90
                      Re: graduatoria ufficiosa ispettori veneto

                      ciao ragazzi! la raccomandata è arrivata! cerchiamo di rimanere in contatto per scambiarci opinioni, informazioni ecc..per quanto ne so a treviso dovrebbero esserci abbastanza posti, bisognerebbe però sapere quanti sono i

                      residenti..
                      stellina79

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