la risposta alla 1 era la tre, c'è poco da fare....la uno non c'entra nulla è la piu' sbagliata di tutte. in base all'orientamento della giurisprudenza la risposta sarebbe stata la 4, ma cmq la domanda parla di vizio dell'atto quindi è cmq la 3
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200 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI AL COMUNE DI ROMA
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PRIMA DOMANDA
Nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo di natura non vincolata, il responsabile del procedimento o l'autorità competente:
RISPOSTE
1- comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, salvo che si tratti di provvedimenti discrezionali.
2- comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; l’assenza di tale comunicazione si configura come violazione di una regola procedimentale meramente formale, che pertanto non vizia mai il provvedimento finale.
3- comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; l’assenza di tale comunicazione si configura come violazione di una regola procedimentale che vizia il provvedimento finale.
4- comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; l’assenza di tale comunicazione si configura come violazione di una regola procedimentale che non vizia il provvedimento finale.
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Originariamente inviato da kristiann Visualizza il messaggioma sec voi con un errore si passa?voi quanti errori avete fatto? per la cronaca eravamo 1560 al concorso, 500 si sono persi per strada o hanno trovato di meglio da fare..
1 3
2 1
3 3
4 2
5 1
6 1
voi? il fatto che già un terzo dei candidati non si siano presentati è un ottima notizia! secondo me loro fanno una prima scremature in base alla correttezza delle domande poi si leggono i commenti... tutto dipende da quante persone vogliono infilare in graduatoria!
da quello che so io vogliono fare graduatorie molto ampie, per cui in bocca al lupo a tutti!
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Originariamente inviato da assuntac Visualizza il messaggiosi, proprio quest'articolo, se leggi in particolare la nota 10, testimonia che non sta scritto da nessuna parte che l'omessa comunicazione determina l'invalidità dell'atto, nemmeno quando trattasi di provvedimenti discrezionali (quindi anche la n. 1 è inaccettabile, secondo me).
esistono solo sentenze discordanti... ma la risposta veramente esatta sarebbe stata che l'omissione "PUO' DETERMINARE (e non "determina") l'invalidità del provvedimento finale".
per questo ho dato precedenza alla risposta n. 4 (cioè non determina, per se stssa, l'invalidità del provvedimento finale).
il mancato rispetto di una norma di legge che impne una procedura vizia l'atto per violazione di legge appunto ed invalida l'atto finale! la discrezionalità incide sul contenuto no ncerto sull'aspetto formale dell'atto
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Originariamente inviato da katspa Visualizza il messaggioinfatti si desume dai i principi generali se una legge dice che una cosa la devi fare in un certo modo e tu invece non lo fai.. secondo te che vanta un interesse leggittimo non può proprio farci nulla? allora le amminsitrazionifarebbero sempre come gli pare!
il mancato rispetto di una norma di legge che impne una procedura vizia l'atto per violazione di legge appunto ed invalida l'atto finale! la discrezionalità incide sul contenuto no ncerto sull'aspetto formale dell'atto
cmq, invito a leggere la giurisprudenza amm.va + recente, nonché i contributi dottrinali, es.
http://www.giustamm.it/new_2005/Tarullo.pdf
in particolare il paragrafo 11.
Inoltre, chi non ha esperienza di attività amministrativa in concreto dovrebbe un po' riflettere sui seguenti punti:
- l'invalidità per violazione di legge (procedimentale) deve essere espressamente prevista dalla legge stessa.; nel caso del 10bis, invece, non è prevista nessuna sanzione; anzi, c'è pure il salvagente che esclude l'annullabilità (che è cosa credo diversa dall'invalidità, o no?) nel caso in cui l'amministrazione dimostri che il provvedimento sarebbe stato lo stesso: quindi, dov'è la violazione di legge nel caso in cui il provv.to sia adeguatamente motivato?
- sostendendo la tesi della risposta n. 3 si avrebbe il seguente paradosso: che un provvedimento discrezionale, pienamente legittimo e opportuno in se stesso(ad esempio a fronte di una richiesta assurda della parte privata quindi inaccettabile comunque, a prescindere dalle sue osservazioni) diverrebbe illegittimo soltanto perché è omessa la comunicazione ex 10bis??? non vi sembra un po' troppo? :-)))
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