tu cmq quale hai messo ?
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200 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI AL COMUNE DI ROMA
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Originariamente inviato da cris70 Visualizza il messaggio500 è 1/4 di 2000 e non 1/3
comunque io ho sbagliato una domanda e quindi sono fuori. Auguro un grosso in bocca al lupo a kristiann
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Originariamente inviato da assuntac Visualizza il messaggiocome ho già detto sopra, ritengo che nessuna della 4 risposte prospettate nella domanda n. 1 sia corretta, in quanto la risposta esatta sarebbe stata "l'omissione PUO' determinare l'invalidità dell'atto".
cmq, invito a leggere la giurisprudenza amm.va + recente, nonché i contributi dottrinali, es.
http://www.giustamm.it/new_2005/Tarullo.pdf
in particolare il paragrafo 11.
Inoltre, chi non ha esperienza di attività amministrativa in concreto dovrebbe un po' riflettere sui seguenti punti:
- l'invalidità per violazione di legge (procedimentale) deve essere espressamente prevista dalla legge stessa.; nel caso del 10bis, invece, non è prevista nessuna sanzione; anzi, c'è pure il salvagente che esclude l'annullabilità (che è cosa credo diversa dall'invalidità, o no?) nel caso in cui l'amministrazione dimostri che il provvedimento sarebbe stato lo stesso: quindi, dov'è la violazione di legge nel caso in cui il provv.to sia adeguatamente motivato?
- sostendendo la tesi della risposta n. 3 si avrebbe il seguente paradosso: che un provvedimento discrezionale, pienamente legittimo e opportuno in se stesso(ad esempio a fronte di una richiesta assurda della parte privata quindi inaccettabile comunque, a prescindere dalle sue osservazioni) diverrebbe illegittimo soltanto perché è omessa la comunicazione ex 10bis??? non vi sembra un po' troppo? :-)))
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Ne sono certa, pazienza!!! sono laureata in lettere, è il mio secondo concorso e i miei commenti alle risposte sono ben lontani da quelli di un giurista ma sono contenta perchè ho fatto il compito sola, usando il cervello e il codice. Ho visto persone fare compiti di gruppo e scopiazzare da libri, per non parlare poi di coloro che, pur non avendo neanche una riga di legge, scrivevano come fossero ispirati da qualche nume... Trovo giusto che persone PREPARATE (e stimolanti) come kristiann o status possano vincere anzi glielo auguro vivamente.
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Originariamente inviato da kristiann Visualizza il messaggioè inutile perdere tempo in chiacchere una sola deve essere la risposta esatta, ed è la terza, le altre sono solo interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali. e poi la domanda parla di atto viziato no di annullabilita'. anche seguendo caringella sarebbe stata la 3 la risposta perchè l'atto è viziato, ma non è annullabile perchè ha solo un vizio procedimentale
Articolo 10-bis. (<SUP>1</SUP>)1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
Seguendo caringella, e non solo, i vizi sono di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) o di merito (inopportunità). Quale vizio secondo te integra la violazione di una regola procedimentale quale quella dell'art. 10 bis, ove non è espressamente prevista conseguenza in caso di omissione?
Io non credo affatto trattarsi di violazione di legge, ma al limite POTREBBE esserci eccesso di potere per non avere valutato tutti gli interessi in gioco, ma non è detto...
Guarda che quasi mai è possibile che le osservazioni delle parti riescano a ribaltare il contenuto del provvedimento, perché sebbene questo non è vincolato, è pur sempre discrezionale (che non significa, bada bene, ARBITRARIO, in quanto deve perseguire l'interesse pubblico).
E se l'istante volesse aprire un'attività illecita, tipo spaccio droga, e io non gli comunico i motivi ostativi, sei sicuro che l'atto è viziato? e se volessi costruire in terreno non edificabile? non è che per caso l'esistenza del vizio deve essere individuata CONCRETAMENTE, caso per caso, e non automaticamente per la violazione di una regola procedimentale?
a Krì, ma in quale università insegni o in quale TAR lavori? :-))))
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Originariamente inviato da robyro Visualizza il messaggioCuriosità: quando "la voce" che dettava le domande ha detto "dovete scrivere a domanda 1 risposta 4" secondo voi è stato un lapsus di verità o l'ha detta sbagliata apposta?
ma perché non chiediamo ufficialmente che vengano pubblicate le soluzioni ed i criteri di correzione?
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Io ha domanda 1 ho risposto la 4, poi ho cancellato e ho messo la 3, poi ho cancellato ancora e ho rimesso la 4..per dire quanto ero sicura! Comunque l'articolo citato da micmar80 secondo me non lascia dubbi. Se vogliamo scrivere una lettera al comune a nome dei partecipanti per avere le risposte e i criteri io ci stò.
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Infatti...
Articolo 21-octies.1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
(Annullabilità del provvedimento)
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
E qui stiamo parlando di annullabilità, non di "atto viziato", badate bene...
Se fosse esatta la risposta 3 ci sarebbe un atto sempre viziato (perché per il vizio basterebbe che la comunicazione non ci sia stata, a prescindere dal contenuto in concreto dell'istanza e del provvedimento di rigetto) ma a volte non annullabile: alla faccia dell'economia processuale e del principio di speditezza dell'azione amministrativa e del buon andamento della p.a.!!!
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