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    Nemmeno la n <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="1 mi">1 mi</st1:metricconverter> convince: non si può dire che l’omissione ex 10 bis vizi tutti i provvedimenti discrezionali. Infatti vale stesso discorso di cui sopra. Insomma, non si può dedurre un principio per cui omissione di comuncazione = invalidità del provvedimento

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      Originariamente inviato da giodown Visualizza il messaggio
      Eccovi le risposte giuste, secondo me ma non solo:

      dom.1 = n.3
      dom.2 = n.1
      dom.3 = n.3 (fra l'altro non faceva parte del programma!!)
      dom.4 = n.2
      dom.5 = n.1
      dom.6 = n.2
      oltre ai dubbi sulla dom.1, non sono d'accordo anche sulla dom. 6: infatti la giusta è la n.1 (piani e modifiche dei regolamenti); perché hai messo la 2?

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        sulla do. 6, ecco l'art. 6 del regolamento sul decentramento amministativo:
        "
        Art. 6 - Pareri



        Il Consiglio Circoscrizionale esprime il parere obbligatorio sugli atti riguardanti:

        a) le modifiche di norme statutarie;
        b) i regolamenti comunali;
        c) il bilancio annuale e pluriennale;
        d) i piani territoriali e urbanistici generali e particolareggiati, gli strumenti urbanistici equipollenti quali le convenzioni urbanistiche, i piani di recupero, i piani di settore monofunzionale, varianti anche singole al P.R.G., ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, l'istituzione di campi sosta per nomadi, interessanti la Circoscrizione anche qualora il procedimento richieda l'accordo o la consultazione fra il Comune di Roma ed altri Enti;

        e) le materie di cui all'art. 32, comma 2, della legge 142/90, con l'esclusione delle lettere i), l), m), n);
        f) i provvedimenti comunque concernenti l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni da parte delle Circoscrizioni;
        g) gli indirizzi sui contratti di servizio che regolano i rapporti tra il Comune di Roma ed i soggetti gestori di servizi pubblici locali;
        h) i bandi che implicano trasformazioni del territorio;
        i) la programmazione in materia di commercio in sede fissa su aree pubbliche e di pubblici esercizi."

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          Sì hai ragione, era la 1, ho solo ricordato male la numerazione delle risposte

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            Cmq la domanda n.3 rimane una vigliaccata

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              si, quello dell'art.123 costituzione, non era immediato...

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                Secondo voi tra quanto usciranno i risultati? Tra un mese? Mi ricordi quale era la domanda 3?

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                  Nella Domanda 1 La Risposta Corretta Era La 1 Fidatevi Era Una Domanda Infamona

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                    Stamattina ho chiamato la sig. orietta giuliani, segretaria della commissione, al n. 06.67106092, e mi ha detto che intendono finire la correzione entro l'estate.
                    Ho chiesto anche se era prevista la pubblicazione delle risposte esatte ed i criteri di valutazione per la correzione: mi ha detto che non sapeva.
                    perche' non creiamo un "comitato" che avanzi questa richiesta a nome di tutti?
                    LA dom. 1 è emblematica dell'amibiguità a cui può dar vita in sede di punteggio, in soldoni, a parità di risposta "sostanziale"....

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                      Estratto dal sito Diritto & Diritti:

                      Il giudice amministrativo di prime cure, nella sentenza n. 2125 del 28 maggio 2006, dirime una complessa questione interpretativa inerente il rapporto tra due istituti di recente introduzione nella disciplina del procedimento amministrativo[1]. Nel dettaglio, la seconda sezione del T.A.R. Puglia opera seguendo due diversi criteri valutativi, tra loro collegati. Sviluppa, anzitutto, una linea interpretativa di natura estensiva con riguardo al contenuto dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in avanti: L. 241/90). Addiviene poi, derivandola da quella, ad un restringimento del campo di operatività dell’art. 21 octies della medesima legge. In particolare, specifica che la funzione sanante da questo introdotta nei confronti dell’atto amministrativo di cui si sia omessa la comunicazione verso gli interessati (ma che, tuttavia, presenti un contenuto non diverso da quello che avrebbe avuto qualora si fosse provveduto ad assolvere l’onere di comunicazione) deve interpretarsi in modo restrittivo. Tale sanatoria, pertanto, non può legittimamente estendersi ad ipotesi di omissione comunicativa assimilabili, ma non identiche. Tale è, appunto, il caso in esame, in cui la mancata comunicazione riguarda il preavviso di rigetto.
                      ...

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