non parlo di preparazione parlavo di esperienze di VITA. La scuola è una cosa stare vicino ad un magistrato è un'altra....
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concorso per cancelliere 2016
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiofiscale non centra allora,"se vive sotto lo stesso tetto".......(NUCLEO FAMILIARE)
Mi hanno detto che hanno inoltrato la domanda all'"ufficio" (testuale) e che mi sapranno rispondere: devo richiamare lunedì o martedì pomeriggio.
Nei vari forum relativi ai concorsi nella P.a., ad esempio quello per docenti, leggevo che i sindacati avvallavano l'interpretazione fornita da ROL: si intende, cioè, presenza del figlio nel nucleo familiare e non se esso sia indicato a carico del candidato nell'ultima dichiarazione fiscale.
Il regime fiscale infatti (leggevo nei forum) è discrezionale: spesso i figli sono posti a carico del coniuge con maggiore capienza di reddito o comunque di quello che possa usufruire degli assegni famigliari.
Appena avrò risposta dal call center ve la comunicherò.
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il vecchio caro T.U.I.R
La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggionon parlo di preparazione parlavo di esperienze di VITA. La scuola è una cosa stare vicino ad un magistrato è un'altra....
Naturalmente hai ragione. Ma le nuove generazioni imparano più in fretta e a 18 anni hanno fatto esperienze di vita che io alla loro età neppure sognavo.Master(Pi)card
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Originariamente inviato da Picard Visualizza il messaggioEppure a sentire qualche altro utente il profilo è basso. Tipo operatore ecologico! ;-)
Naturalmente hai ragione. Ma le nuove generazioni imparano più in fretta e a 18 anni hanno fatto esperienze di vita che io alla loro età neppure sognavo.
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