Originariamente inviato da lupman
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
									Visualizza il messaggio
								
							
						
					
				
				
			
		Art 3
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
Noi siamo quelli del capo provvisorio!
							
						

 Io di Repubblica ho quasi tutto (gronchi rosa, rep. romana, 2 pezzi dell'8 lire stelle dei segnatasse ecc...) e quando vuoi passa al Regno che é stupendo!
							
						
Commenta