Per chi è amante delle favole....?LA FAVOLA DEI MAESTRI CANTORI? - Francesco GAZZONI - Persona e Danno
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Quando il prodotto dei medi diverge da quello degli estremi
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Originariamente inviato da figlio di rol Visualizza il messaggioinfamone....
Dolce e Gabbana, chiesta l'assoluzione dal sostituto pg | Tempi.it
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Marchi e brevetti posseduti da società estere.
Alcune imprese italiane hanno in passato trasferito i loro marchi o i brevetti che
utilizzavano per esercitare la propria attività a società straniere, aventi sede in Stati ove la
tassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di marchi, brevetti e altre opere
dell’ingegno è minima in virtù di diversi fattori (ad esempio Lussemburgo e Irlanda). Tale
trasferimento avviene normalmente senza realizzo di rilevanti plusvalenze tassabili, vuoi
perché il prezzo di trasferimento indicato nel relativo atto di vendita è simulato, in quanto
notevolmente inferiore al reale valore dei beni trasferiti, vuoi a seguito dell’utilizzo di
norme agevolative. A trasferimento avvenuto la situazione che si è creata è la seguente: la
società straniera che detiene il marchio addebita alla società italiana delle royalties per
l’utilizzo, da parte di quest’ultima, del marchio o dei brevetti; la società italiana risparmia
imposte per un importo pari al 31,4% di tali royalties, mentre la società straniera paga sulle
medesime royalties imposte notevolmente inferiori. L’utilizzo di società straniere e la
detenzione di marchi e brevetti da parte di queste ultime non è di per sé certamente illecito,
ma lo diventa se la società estera è nella sostanza fittizia perché tutte le decisioni che
riguardano la sua gestione vengono poi prese in Italia ed essa è stata costituita al solo fine
di consentire un indebito risparmio d’imposta; inoltre il trasferimento iniziale dei marchi e
dei brevetti dalla società italiana alla società straniera dovrebbe originare, in capo alla
prima, la tassazione di una plusvalenza determinata tenendo conto non del prezzo
simulatamente indicato negli atti di vendita di tali beni, ma del reale valore di mercato di
questi ultimi, identificabile in quello che sarebbe stato applicato se essi fossero stati venduti
a soggetti terzi.
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ne tanto meno la colpa può essere estesa al commercialista .......http://www.quotidianofisco.ilsole24o...02/20/7795.pdf
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CITAZIONI FAMOSE
" Una grossa fetta della riscossione - in questo paese - è fatta dalle imprese che, a differenza di quanto creda l'opinione pubblica, non evadono. Gli interventi dell'A.E. nei confronti delle aziende, di solito riguardano una diversa interpretazione delle norme, e questo per noi, e penso per l'intero sistema paese, è un problema : questa incertezza allontana le multinazionali e gli investimenti esteri".......
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