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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Vedremo...la cosa positiva e'che alla seconda prova passano più di 900 persone...tra questi ci sara'solo una piccola percentuale di "furbetti"...almeno spero!

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      idea
      potremmo fare un sondaggio per regioni di partecipazione
      il modello magari non è scientifico ,ma la statistica aiuta
      che ne pensate

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        Io ho risposto esecutività in base ad un semplice ragionamento: se io privato cittadino devo recuperare un credito a seguito di diffida e messa in mora, mi rivolgo ad un giudice presentando un decreto ingiuntivo e chiedendo che lo stesso sia reso esecutivo (meglio ancora chiedendo che il giudice lo dichiari immediatamente esecutivo). Se l'A.F. deve recuperare un credito, scaduti i termini, passa direttamente la pratica all'agente della riscossione. La stessa cosa non vale invece per l'esecutorietà, o meglio, non é cosí scontato poiché non vale genericamente per tutti i provvedimenti amministrativi ma soltanto per alcuni ben individuati dal legislatore. Per maggiore chiarezza riporto una spiegazione chiara:
        "A mente dell'art. 21 ter della L. n. 241/1990 il requisito dell'esecutorietà non appartiene automaticamente a tutti i provvedimenti amministrativi costitutivi di obblighi nei confronti dei destinatari. Il citato articolo prevede, infatti, che la Pa può solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, imporre coattivamente l'adempimento di obblighi nei suoi confronti in caso di mancato spontaneo adempimento da parte del destinatario e previa, comunque, diffida nei suoi confronti.
        L'esecutorietà non rappresenta, dunque, un elemento naturale del provvedimento amministrativo ma deve essere specificatamente prevista da una disposizione di legge che deve stabilire casi e modalità dell'esecuzione coattiva, previa diffida.
        In particolare, occorre distinguere l'esecuzione coattiva di obbligazioni pecuniarie dall'esecuzione coattiva di obbligazioni diverse. Per le prime si applicano le norme relative all'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato ex art. 21 ter della L. n. 241 del 1990. Per le seconde occorre ulteriormente distinguere se l'amministrazione esegua, con propri organi, l'obbligazione non adempiuta dal privato (nel qual caso il rimborso dovrà essere specificatamente previsto dalla Legge) o se ponga in essere la c.d. esecuzione in danno, affidando a terzi l'esecuzione dell'obbligazione inadempiuta e convertendo l'obbligo inadempiuto del destinatario nell'obbligo pecuniario di rimborso delle somme corrisposte ai terzi, con l'applicazione, per il recupero delle somme,* delle norme relative all'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
        *
        Ipotesi tipiche di esecutorietà previste dalal legge sono; l'art. 832 cc in materia di tutela dei beni del demanio, con l'alternatività concessa alal PA tra gli strumenti privatistici e quelli di natura pubblicistica; l'art. 7 LAC che prevede il potere di disposizione della proprietà privata della PA in caso necessità ed urgenza e di imprevedibilità dell'evento; l'art. 40 del TU sull'edilizia (D.Lgs. n. 380 del 2001) che prevede la possibilità di eseguire l'ordine di demolizione in caso di abuso edilizio ed in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione da parte del privato.

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          Originariamente inviato da Silviamail Visualizza il messaggio
          Io ho risposto esecutività in base ad un semplice ragionamento: se io privato cittadino devo recuperare un credito a seguito di diffida e messa in mora, mi rivolgo ad un giudice presentando un decreto ingiuntivo e chiedendo che lo stesso sia reso esecutivo (meglio ancora chiedendo che il giudice lo dichiari immediatamente esecutivo). Se l'A.F. deve recuperare un credito, scaduti i termini, passa direttamente la pratica all'agente della riscossione. La stessa cosa non vale invece per l'esecutorietà, o meglio, non é cosí scontato poiché non vale genericamente per tutti i provvedimenti amministrativi ma soltanto per alcuni ben individuati dal legislatore. Per maggiore chiarezza riporto una spiegazione chiara:
          "A mente dell'art. 21 ter della L. n. 241/1990 il requisito dell'esecutorietà non appartiene automaticamente a tutti i provvedimenti amministrativi costitutivi di obblighi nei confronti dei destinatari. Il citato articolo prevede, infatti, che la Pa può solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, imporre coattivamente l'adempimento di obblighi nei suoi confronti in caso di mancato spontaneo adempimento da parte del destinatario e previa, comunque, diffida nei suoi confronti.
          L'esecutorietà non rappresenta, dunque, un elemento naturale del provvedimento amministrativo ma deve essere specificatamente prevista da una disposizione di legge che deve stabilire casi e modalità dell'esecuzione coattiva, previa diffida.
          In particolare, occorre distinguere l'esecuzione coattiva di obbligazioni pecuniarie dall'esecuzione coattiva di obbligazioni diverse. Per le prime si applicano le norme relative all'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato ex art. 21 ter della L. n. 241 del 1990. Per le seconde occorre ulteriormente distinguere se l'amministrazione esegua, con propri organi, l'obbligazione non adempiuta dal privato (nel qual caso il rimborso dovrà essere specificatamente previsto dalla Legge) o se ponga in essere la c.d. esecuzione in danno, affidando a terzi l'esecuzione dell'obbligazione inadempiuta e convertendo l'obbligo inadempiuto del destinatario nell'obbligo pecuniario di rimborso delle somme corrisposte ai terzi, con l'applicazione, per il recupero delle somme,* delle norme relative all'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
          *
          Ipotesi tipiche di esecutorietà previste dalal legge sono; l'art. 832 cc in materia di tutela dei beni del demanio, con l'alternatività concessa alal PA tra gli strumenti privatistici e quelli di natura pubblicistica; l'art. 7 LAC che prevede il potere di disposizione della proprietà privata della PA in caso necessità ed urgenza e di imprevedibilità dell'evento; l'art. 40 del TU sull'edilizia (D.Lgs. n. 380 del 2001) che prevede la possibilità di eseguire l'ordine di demolizione in caso di abuso edilizio ed in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione da parte del privato.
          è senza ombra di dubbio ESECUTORIETàààààààààà....!!!

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            Grazie Silvia,
            la tua risposta mi fa capire che il mio ragionamento in sede di esame non era poi così assurdo, anche io ho risposto esecutività e non esecutorietà

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              effettivamente io che ho fatto la prova in Bicocca ho avuto una Presidente mastino che ci vietava di uscire anche durante l'estenuante attesa prima dei questionari. Nella mia aula eravamo sorvegliati a vista e questa cosa francamente, visto l'esito in altre regioni, non mi è affatto dispiaciuta...

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                ora chiamo in Direzione E.R.
                vi riporteeo cio' che mi dicono
                a dopo
                Mich

                Commenta


                  Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
                  ora chiamo in Direzione E.R.
                  vi riporteeo cio' che mi dicono
                  a dopo
                  Mich
                  ho chiamato:é una BUFALAAAAAAAA
                  DICONO CHE DOBBIAMO ASPETTARE IL 27!!!!!!!!!!

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                    Che cavolo, era una bufala. Ma perchè aspettare fino al 27 se lo si sa già.

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                      Originariamente inviato da Ricotta Visualizza il messaggio
                      Che cavolo, era una bufala. Ma perchè aspettare fino al 27 se lo si sa già.
                      dicono di monitorare il sito delle varie direzioni regionali....la lista degli ammessi nel 2009 venne pubblicata qualche gg prima della data ufficiale nel fine settimana o lunedi prossimo la pubblicheranno..nel weekend venerdi o giovedi richiamo
                      ci aggiorniamo
                      Mich

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