ma ancora?!?! la formula giusta è quella postata dall'utente il conteee... fidatevi allo scorso concorso era quella, ora va aggiustata come ha già detto lui... e cmq finchè non sappiamo la soglia delle varie regioni non ci serve a nulla fare i calcoli.. basatevi sul numero delle risposte date...
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da lia. Visualizza il messaggioè vero, ci sono discordanze tra le formule mie e quelle di jus82.. avevo trovato le formule in un altro forum.. cmq mi dai conferma almeno che i coefficienti dovrebbero essere adeguati e che sostituire semplicemente 2,55 a 1,75 non è giusto?
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Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggiolaurettail mio questionario é da ieri che l'ho corretto ed é esatto cosi
attendo il 27
grazie cmq
Mich
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Originariamente inviato da giusina88 Visualizza il messaggioper il capitale di liquidazione è la b
il capitale definito al momento della liquidazione è capitale di liquidazione e non funzionamento ;
il capitale definito in caso di trasferimento è l'ipotesi che ho accettato.
ma probabilmente l'ipotesi della definizione del capitale di fuzionamento al fine di determinare il risultato d'esecizio è quella corretta....
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Originariamente inviato da free73 Visualizza il messaggioLaura nel tuo questionario manca la risposta n. 9 che secondo me è B fonte annuario del contribuente.
Per meglio intenderci è la domanda sulla conciliazione giudiziale
se le risposte di laura sono quelle giuste (e la 9 è la B) dovrei aver fatto 64 giuste 11 errate e 5 omesse
ma la domanda sulla esecutività ed esecutorietà mi lascia perplesso
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Originariamente inviato da lilloruss Visualizza il messaggioNei pubblici concorsi, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove, che in base all'art. 12 del D.P.R. 487/1994 assolvono ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rende illegittima la procedura concorsuale. Questa la conclusione del TAR Piemonte, sez. II nella sentenza 10 marzo 2007, n. 1180. Una candidata ad un concorso pubblico, dichiarata non idonea, impugna la procedura concorsuale lamentando, tra l'altro, che la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove non sarebbe stata correttamente espletata. Il Collegio, avendo accertato che tale adempimento nel caso di specie risulta mancante, accoglie il ricorso, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il principio che esige, nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell'esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame, ha natura e valore di ordine generale, applicabile in ogni concorso pubblico e non può essere eluso (C.d.S., Sez. V - sentenza 12 ottobre 2004 n. 6575). Inoltre, il Tar ha considerato che quand'anche esistono delle interpretazioni più elastiche secondo cui si ritiene possibile che i criteri siano determinati anche dopo l'effettuazione delle prove concorsuali purché prima della loro correzione, comunque si esclude che dai suddetti criteri si possa in assoluto prescindere (C.d.S., Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4282; C.d.S., Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989). In conclusione, per il Collegio, la predeterminazione dei criteri, la cui funzione è quella di assicurare la trasparenza dell'attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri oggettivi, dai quali discende per la Commissione di concorso una vera e propria delimitazione preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale non può essere disattesa, pena l'illegittimità del procedimento concorsuale. Gesuele Bellini
TAR Piemonte, sez. II, 10 marzo 2007, n. 1180 - Gesuele Bellini
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