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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da mate54 Visualizza il messaggio
    La formula del concorso 2009 era questa
    y=24+(x-360)*6/440

    Dove x è dato dalla somma delle risposte giuste e sbagliate.

    ok, grazie ancora. buonanotte!

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      dai ragazzi, ma perchè litigate? Non fate la guerra ma fate all'amore (non necessariamente tra voi due)

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        comunque ragazzi la risposta alla mia domanda sul contratto fatto con scrittura privata per il trasferimento di un immobile era la b, è nullo!!!
        Volevo sapere anche voi che ne pensavate perchè io in base all'art.1350 avrei risposto valido...grazie ancora buona notte
        che il Signore ci benedica!

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          Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggio
          Ed io!
          via duca della verdura! mi presenterò con un pò di cicoria!
          Allora non mi porto da mangiare!!!...sono lì anch'io!!!

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            Originariamente inviato da chanel Visualizza il messaggio
            Allora non mi porto da mangiare!!!...sono lì anch'io!!!
            Non ti fanno passare l'esame perke commetti un grave errore,in quanto a giugno non è tempo di cicoria

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              Originariamente inviato da rosita83 Visualizza il messaggio
              comunque ragazzi la risposta alla mia domanda sul contratto fatto con scrittura privata per il trasferimento di un immobile era la b, è nullo!!!
              Volevo sapere anche voi che ne pensavate perchè io in base all'art.1350 avrei risposto valido...grazie ancora buona notte
              che il Signore ci benedica!
              Dove l'hai trovata 'sta domanda?
              Qualche manualone, qualche quiz on-line?

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                Vorrei fare un discorso chiaro sulla valutazione:se resta quello del 2009 conveniva omettere piuttosto che rispondere?? la penalità è più bassa per quest ultima, rispetto alla sbagliata, ma se si sbaglia si parte da un punto in più a cui si aggiunge la penalità. Il punto in più è dato solo dall'aver risposto..giusto???

                Quindi a conti fatti conviene rispondere se si è indecisi tra 2...se siè allo scuro, meglio omettere.

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                  Originariamente inviato da rosita83 Visualizza il messaggio
                  comunque ragazzi la risposta alla mia domanda sul contratto fatto con scrittura privata per il trasferimento di un immobile era la b, è nullo!!!
                  Volevo sapere anche voi che ne pensavate perchè io in base all'art.1350 avrei risposto valido...grazie ancora buona notte
                  che il Signore ci benedica!
                  Cmq non mi torna perché è nullo?!

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                    art 1350 parla di forma del contratto dicendo scritt privata o atto pubblico

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                      Il test dovrebbe essere errato.

                      Il trasferimento della proprietà di un immobile deve avvenire, a pena di nullità, per iscritto (v. art. 1350 c.c.3), ma non
                      necessariamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata: una semplice scrittura privata sottoscritta tra le parti in assenza di notaio e di qualunque formalità determina giuridicamente il trasferimento della proprietà dell’immobile, con tutte le
                      conseguenze che esso comporta (consegna, passaggio dei rischi, garanzia dall’evizione e dai vizi, ecc.).
                      In altre parole, le parti possono legittimamente “anticipare” il momento traslativo della proprietà di un bene immobile rispetto alla sua “sacralizzazione” mediante la stipula di un atto notarile o di una scrittura privata autenticata da notaio.
                      Questo principio deve però essere coordinato con il principio dell’onere della trascrizione di cui all’art. 2643 c.c.4, il quale ha peraltro unicamente la funzione di regolare il possibile conflitto tra più aventi causa (acquirenti) dello stesso dante causa (il venditore), conflitto che viene risolto in base alla priorità della trascrizione (v. art. 2644 c.c.5).
                      Cosicchè se il contratto scritto senza alcuna formalità è sufficiente di per sé al trasferimento della proprietà, l’effetto di “opponibilità” ai terzi si determina solo ed esclusivamente (non con l’atto notarile o con la scrittura privata autenticata da
                      notaio, ma) con la “pubblicità” della vendita, e cioè mediante l’effettuazione della trascrizione del contratto di vendita nei pubblici registri immobiliari.
                      La mancata opponibilità della vendita stipulata dalle parti ma non trascritta nei pubblici registri non è, peraltro, ipotesi puramente di scuola, in quanto essa può essere appositamente scelta come “passo” intermedio dalle parti, ad esempio,
                      quando – pur volendo ottenere l’effetto traslativo della proprietà - si voglia al contempo non rendere momentaneamente nota a terzi la vendita.

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