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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da cinghialone Visualizza il messaggio
    Beh, io ho le 3321 combinazioni possibili sulle 80 domande, ma le formule sono infinite (naturalmente). In quelle due che ho impostato il 25,721 è univoco.
    va bene. cmq alla fine della fiera siamo d'accordo che è con il 420? o no?
    E' pacifico.

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      Originariamente inviato da indignado Visualizza il messaggio
      Anzitutto la domanda parlava di efficacia che è cosa ben diversa dall'atto esecutivo. Più in particolare chiedeva come si definisce l'idoneità del provvedimento a produrre effetti immediati e diretti.
      La risposta esatta è "esecutività", per esecutorietà si intende una cosa diversa, vale a dire la possibilità di portare ad esecuzione il provvedimento contro la volontà del destinatario.
      L'art. 21-ter regolamenta l'esecutorietà "
      Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge"
      L'art. 21-quater l'esecutività
      . I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
      Infatti mi sa che non hai letto bene la domanda....alla fine chiede..."senza previa pronuncia giurisdizionale"....

      è esecutorietà...

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        Originariamente inviato da franpot79 Visualizza il messaggio

        art. 51 dlgs 546/92
        Termini d'impugnazione.
        Testo:
        1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3.
        2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

        Originariamente inviato da pasquale_fg81 Visualizza il messaggio
        Ma hai letto il c.p.c art 327 aggiornato?
        13. All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
        Prego...figurati, basta che ti sei convinto

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          Leggete bene le domande....se no siete fuori...mi sa che forse qualche speranza ce l'ho ancora allora in Piemonte....speriamo il punteggio minimo lunedì non superi 25,5....

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            Originariamente inviato da indignado Visualizza il messaggio
            l'esecutività è ideoneità a produrre effetti immediatamente SENZA ATTENDERE LA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE.
            Il tuo problema è che ti sei lasciata confondere dalla pronuncia che non è necessario che vi sia neppure per l'esecutorietàò con cui però non si intende la produzione di effetti immediati, ma si intende la possibilità di portare ad esecuzione con la forza e contro la volontà.
            La differenza è sottile e capisco che non tutti la possano capire, ma non ti ostinare
            ti risporto cosa dice esattam il manuale di ammin: accanto all'autorietà e all'esecutività i provv comportanti obblighi per i destinatari sono dotati anche di una particolare efficacia, qualificata esecutorietà, consistente nella possibilità concessa alla PA di dare immediata e diretta esecuzione all'atto amministrativo, anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa pronuncia giurisdizionale

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              Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggio
              mhhh dovevo farlo per la toscana il concorso, cosa che farò se ne uscirà un altro. Dopo un pò che rimangono nello stesso posto, devo cambiare aria. La toscana mi garba

              La Toscana è meravigliosa!!! Sicuramente ci sarà altra occasione, anche se auguro che tu ce la faccia già da ora ... è ancora tutto da giocare, bisogna crederci

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                Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggio
                va bene. cmq alla fine della fiera siamo d'accordo che è con il 420? o no?
                E' pacifico.
                Beh, d'accordissimo, se il voto è 25,721, la 420/380 è una delle formule possibili (la 410/390 NO).

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                  ragazzi molte domande sono poste volutamente in modo subdolo
                  alcuni parlano di domande mal poste ,in realtà in 35 secondi spesso è l'effetto psicologico che ti porta da un'altra parte

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                    salve...mi sapreste indicare un testo idoneo per prepararsi alla II prova...??

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                      Originariamente inviato da indignado Visualizza il messaggio
                      l'esecutività è ideoneità a produrre effetti immediatamente SENZA ATTENDERE LA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE.
                      Il tuo problema è che ti sei lasciata confondere dalla pronuncia che non è necessario che vi sia neppure per l'esecutorietàò con cui però non si intende la produzione di effetti immediati, ma si intende la possibilità di portare ad esecuzione con la forza e contro la volontà.
                      La differenza è sottile e capisco che non tutti la possano capire, ma non ti ostinare

                      TOC TOC E' PERMESSO? Ecco una domanda che è uscita nei concorsi passati. Dovrebbe togliervi ogni dubbio. La risposta corretta è ovviamente la B

                      AMMINISTRATIVO 80 Che differenza c’è tra esecutività ed esecutorietà del provvedimento amministrativo?
                      AMMINISTRATIVO A l’esecutività di un provvedimento amministrativo indica la possibilità che la sua esecuzione sia compiuta dalla pubblica amministrazione, l'esecutorietà consiste nella sua idoneità a produrre automaticamente ed immediatamente i propri effetti.
                      AMMINISTRATIVO B l’esecutività di un provvedimento amministrativo consiste nella sua idoneità a produrre automaticamente ed immediatamente i propri effetti, l'esecutorietà indica la possibilità che la sua esecuzione sia compiuta dalla pubblica amministrazione.
                      AMMINISTRATIVO C nessuna delle precedenti

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