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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    procedura falsata è esagerato, perchè tutti parlano di scandalo ma nessuno ha effettivamente le prove certe che sia stata publicata la prova su internet, prima delle ore 13:50 (ora di inizio della prova d'esame della lombardia) "ultima regione ad iniziare".
    il problema è che, come sempre, chi non ha studiato o chi non ce l'ha fatta cerca sempre una scusa per giustificare il suo fallimento.

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      Originariamente inviato da franpot79 Visualizza il messaggio
      Ragazzi buongiorno a tutti....io comunque non sono d'accordo su una domanda...la n 4 che riguarda l'appello....


      la domanda del concorso era questa:

      Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'appello può essere proposto:

      a) entro 6 mesi
      b) entro 1 anno
      c) entro 60 gg

      io credo fermamente sia la b9 entro 1 anno perche è specificato che la materia viene comunque disciplinata nel caso di termine lungo dall'art 327 del c.p.c. dove il termine per impugnare in mancanza di notifica è di 1 anno...


      IO MI PREPARO GIà UN RICORSO QUALORA SIA 6 MESI
      era sei mesi con la vecchia normativa
      se vai sul web ,magari trovi ancora versioni del vecchio codice di procedura civile
      ma versione aggiornata parla di un anno
      i dirigenti dell'ae hanno ancora una volta sondato la capacità di aggiornamento dei candidati

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        Originariamente inviato da franpot79 Visualizza il messaggio
        Ragazzi buongiorno a tutti....io comunque non sono d'accordo su una domanda...la n 4 che riguarda l'appello....


        la domanda del concorso era questa:

        Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'appello può essere proposto:

        a) entro 6 mesi
        b) entro 1 anno
        c) entro 60 gg

        io credo fermamente sia la b9 entro 1 anno perche è specificato che la materia viene comunque disciplinata nel caso di termine lungo dall'art 327 del c.p.c. dove il termine per impugnare in mancanza di notifica è di 1 anno...

        IO MI PREPARO GIà UN RICORSO QUALORA SIA 6 MESI
        Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo. Dal 4 luglio 2009, tale termine, che prima era di un anno, è stato ridotto a sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza (deposito). Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali (dal 1° agosto al 15 settembre).

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          Originariamente inviato da pasquale_fg81 Visualizza il messaggio
          Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo. Dal 4 luglio 2009, tale termine, che prima era di un anno, è stato ridotto a sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza (deposito). Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali (dal 1° agosto al 15 settembre).
          ma non si è passati da 6 mesi ad un anno?
          parlo della riforma del codice di procedura civile
          almeno cosi' recita la versione aggiornata
          della sentenza delle commissioni tributarie non so nulla

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            Originariamente inviato da franpot79 Visualizza il messaggio
            Ragazzi buongiorno a tutti....io comunque non sono d'accordo su una domanda...la n 4 che riguarda l'appello....


            la domanda del concorso era questa:

            Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'appello può essere proposto:

            a) entro 6 mesi
            b) entro 1 anno
            c) entro 60 gg

            io credo fermamente sia la b9 entro 1 anno perche è specificato che la materia viene comunque disciplinata nel caso di termine lungo dall'art 327 del c.p.c. dove il termine per impugnare in mancanza di notifica è di 1 anno...

            IO MI PREPARO GIà UN RICORSO QUALORA SIA 6 MESI

            ecco quanto prevede l'art 38 del d.lgs 546/1992:

            art. 38
            Richiesta di copie e notificazione della sentenza.
            Testo:
            1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese a norma dell'art. 25, comma 2.
            2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.
            3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

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              Originariamente inviato da ciccina80 Visualizza il messaggio
              Leggiti il principio contabile sulle immobilizzazioni immateriali e ti togli ogni dubbio
              ancora con questo principio contabile? ieri sera non mi hai più risposto: per gli IAS non si usa più il fondo, ma il principio OIC lo ammette ancora anche per le immateriali.
              A sancho dico: come ho già scritto nelle pagine precedenti, secondo me la domanda ha duplice interpretazione perchè se si considera la risposta a) sembra che siamo in ambito COGE, se invece si considera la risposta b) siamo in ambito Bilancio di esercizio.

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                Originariamente inviato da antonino.canzoneri-1974 Visualizza il messaggio
                ma non si è passati da 6 mesi ad un anno?
                parlo della riforma del codice di procedura civile
                almeno cosi' recita la versione aggiornata
                della sentenza delle commissioni tributarie non so nulla

                Con la nuova versione si è passati da 1 anno a 6 mesi. Vorrei che qualcuno mi dimostrasse come può essere il contrario. E' la norma. E anch'io ci sono cascata: ho risposto un anno.

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                  pasquale_fg81 sono perfettamente d'accordo con te!

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                    Originariamente inviato da antonino.canzoneri-1974 Visualizza il messaggio
                    caro conte con questa è la seconda volta che mi auto trombo
                    questa volta ho capito dove ho sbagliato
                    la penallità di 2,55 mi ha inibito
                    ho annerito 63 domande
                    legge statistica vuole che avrei dovuto annerire a caso anche le altre ,ma qui entra in gioco il 2,55
                    ho pensato ,sbagliando ,che non convenisse
                    invece nelll rimanenti 16 mi avrei azzeccato altre 5 ed ora sarei dentro
                    peccato
                    mi puoi postare una tua email ho bisogno di chiederti una cosa privata

                    ilconteee23@gmail.com

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                      Originariamente inviato da franpot79 Visualizza il messaggio
                      ecco quanto prevede l'art 38 del d.lgs 546/1992:

                      art. 38
                      Richiesta di copie e notificazione della sentenza.
                      Testo:
                      1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese a norma dell'art. 25, comma 2.
                      2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.
                      3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.


                      art. 51 dlgs 546/92
                      Termini d'impugnazione.
                      Testo:
                      1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3.
                      2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

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