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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da BlackRain Visualizza il messaggioè già tanto tanto sintetico,anche troppo:P
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ragà cerchiamo di evitare di alzare i toni... è normale che la data si avvicina e c'e' un aumento dello stress inarrestabile... pero' un po' di buon senso fa bene a tutti...
ci sara' chi arrivera' piu' preparato di altri, perche' ha studiato di più, perchè ha fatto degli studi universitari migliori, perchè è will hunting.... e c'e' chi ha studiato di meno, perchè non ha capito quanta roba era, perchè si è organizzato male, perchè crede che è come iil superenaolotto, perche' non aveva il tempo di fare di piu''......ma sto forum è servito a tutti tutto sommato quindi....keep calm e stay in peace
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Originariamente inviato da franpot79 Visualizza il messaggioDipende, l'iscrizione a ruolo per la riscossione non è sempre necessaria, dato che dal 1 ottobre 2011 l'avviso di accertamento ha efficacia esecutiva in quanto contiene al suo interno l'intimazione di adempiere entro il termine per presentare ricorso(60gg) e decorsi i quali l'AF può procedere all'esecuzione affidando a Equitalia che provvederà all'esecuzione.
Nel caso invece si proceda in seguito a iscrizione a ruolo la disciplina è la seguente:
Il DPR 602/1973 contiene una articolata disciplina dei termini entro i quali deve essere iscritto a ruolo un tributo o notificata una cartella. Si tratta di una regolamentazione più volte oggetto di modifiche nel corso degli ultimi anni; il tema, per l’importanza che riveste, merita quindi di essere richiamato almeno nei suoi punti principali.
L’ articolo 25 del del DPR 602/73, così come novellato con il comma 5 – ter, lettera a), n. 2 dell’art. 1 della legge 31.7.2005, n. 156 di conversione del D.L. 106/05, prevede:
a) autonomi termini decadenziali per la notifica delle cartelle relative ad imposte sui redditi ed IVA (e prevedendo una speciale disciplina transitoria per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2003);
b) ha abrogato l’art. 17, che prevedeva termini decadenziali per l’iscrizione a ruolo.
L’art. 25, comma 1, del DPR 602/1973 pertanto è oggi il seguente:
“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio”.
io invece credevo ( erroneamente a questo punto) che l'iscrizione a ruolo avvenisse E automaticamente, in seguito alla notifica del provvedimento indicante l'avviso etc, cominciassero a decorre i 60 g x il ricorso, passati i quali trascorsi 30 g gli agenti della riscossione potevano porre in essere l'esecuzione forzata ( eccetto il caso in cui vi è la sospensione dei 180 g ).
quindi il ruolo riguarda solo la cartella e non l'accertamento esecutivo?
devo andare a cercare il riferimento normativo specifico, ma a questo punto ho un po' di confusione devo ammettere, se qualcuno potesse fare un escursus.... gli offro il caffe' a milano
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