Originariamente inviato da tolomeo sotere
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da michez Visualizza il messaggioRagazzi una domanda.. forse è semplice ma non ne esco..
Leggo che in applicazione del principio di inerenza, relativamente ai dividenti,
sono componendi negative, quindi deducibili, i costi relativi alla parte di reddito imponibile (5% ad esempio nel caso di esenzione al 95%).
Leggo anche però, che costi e spese sono deducibili quando riguardano beni e attività da cui derivano ricavi e proventi che:
- concorrono a formare il reddito;
- non vi concorrono in quanto esclusi.
Ma quindi quei costi riguardanti il 95% escluso sono deducibili o no??
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Originariamente inviato da parimpampù82 Visualizza il messaggioandata male...già sono usciti i risultati...era funzionario amm d1 al comune di roma. Ci sono rimasta maluccio, ho fatto circa 15 errori, tantini, e cosi è andata...
come vi state organizzando con questa ultima ripetizione?? su cosa vi focalizzate??
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Ospite
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Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggioin grassetto le mie risposte
Tolomeo che dici?
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Originariamente inviato da 19cri80 Visualizza il messaggiosecondo me la prima è la A perchè i soci accomandanti dovrebbero rispondere nei limiti della loro quota..
Tolomeo che dici?
Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
art 5 comma 1 e 2 tuir
I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.Ultima modifica di Rik80; 18-05-2012, 16:51.
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Originariamente inviato da michez Visualizza il messaggioRagazzi una domanda.. forse è semplice ma non ne esco..
Leggo che in applicazione del principio di inerenza, relativamente ai dividenti,
sono componendi negative, quindi deducibili, i costi relativi alla parte di reddito imponibile (5% ad esempio nel caso di esenzione al 95%).
Leggo anche però, che costi e spese sono deducibili quando riguardano beni e attività da cui derivano ricavi e proventi che:
- concorrono a formare il reddito;
- non vi concorrono in quanto esclusi.
Ma quindi quei costi riguardanti il 95% escluso sono deducibili o no??
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credo proprio di no, ho fatto domanda però...vorrei concentrarmi su a e.
ciao!!Originariamente inviato da BlackRain Visualizza il messaggioparipampu fai quelli a Napoli alla vigilanza per caso?
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Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggioart. 8 comma 2 tuir
Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
art 5 comma 1 e 2 tuir
I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
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Ho trovato questa spiegazione nel seguente sito Plusvalenze e dividendi: proventi esenti ed esclusi FiscoOggi.it
Le motivazioni che hanno indotto a qualificare esclusi i dividendi ed esenti le plusvalenze partono dall'assunto che il plusvalore realizzato a seguito di cessione di una partecipazione è formato da utili conseguiti nel passato e quindi già tassati o che si conseguiranno e sconteranno l'imposizione in capo alla società che li ha prodotti.
Si parla quindi di "esclusione" nel caso di utili da partecipazione e di "esenzione" in ipotesi di plusvalenze.
La distinzione è di fondamentale importanza ai fini della deducibilità dei costi e va interpretata alla luce del principio di inerenza contenuto nell'articolo 109 del Tuir. Ricondurre un provento nell'ambito di una categoria o dell'altra determina la possibilità di poter dedurre i costi a esso connessi.
L'articolo 109, al comma 5, prevede infatti la possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Il termine "esclusi" viene espressamente citato e implicitamente contrapposto al termine "esenti".
Il trattamento fiscale dei costi viene quindi a essere il seguente:- i costi connessi alla gestione delle partecipazioni SONO PIENAMENTE DEDUCIBILI in quanto afferenti a proventi esclusi dalla base imponibile
- i costi connessi alla cessione della partecipazione NON SONO DEDUCIBILI in quanto relativi a proventi esenti.
Ultima modifica di maldis31; 18-05-2012, 17:15.
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