Originariamente inviato da tolomeo sotere
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
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		Per quanto riguarda la prima non sono sicuro, ricordo che il silenzio rigetto attiene al ricorso gerarchico, ma non credo sia questo il caso contemplato dall'art. 7, mentre il silenzio devolutivo dovrebbe riguardare le valutazioni di carattere tecnico forniti da altre pubbliche amministrazioni, che che comportano per l'ente che subisce il silenzio il fatto di indire una conferenza di servizi per poter acquisire tali valutazioni. L'art. 7 parla della comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti che subiscono gli effetti del provvedimento.

							
						
							
						
							
						
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