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    Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
    nella società accomandita semplice

    a) le perdite che superano il capitale sociale sono imputate a tutti i soci
    b) le perdite che superano il capitale sociale sono imputate ai soci accomandatari
    c) le perdite che superano il capitale sociale sono imputate ai soci accomandanti


    con i Decreti del Presidente della Repubblica

    a) vengono di solito emanati i regolamenti Governativi
    b) vengono di solito emanati i regolamenti Ministeriali
    c) vengono di solito emanati i regolamenti Interministeriali


    il semplice possesso della qualifica di pubblico ufficiale

    a) non sempre configura la fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione
    b) sempre configura la fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione
    c) non sempre configura la fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione in quanto debbono coesistere le qualifiche di contestualità e casualità
    in grassetto le mie risposte

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      Originariamente inviato da michez Visualizza il messaggio
      Ragazzi una domanda.. forse è semplice ma non ne esco..

      Leggo che in applicazione del principio di inerenza, relativamente ai dividenti,
      sono componendi negative, quindi deducibili, i costi relativi alla parte di reddito imponibile (5% ad esempio nel caso di esenzione al 95%).

      Leggo anche però, che costi e spese sono deducibili quando riguardano beni e attività da cui derivano ricavi e proventi che:
      - concorrono a formare il reddito;
      - non vi concorrono in quanto esclusi.

      Ma quindi quei costi riguardanti il 95% escluso sono deducibili o no??
      per il principio di inerenza ogni costo deve essere correlato ad un ricavo che come ai scritto tu concorrono a formare il reddito oppure non vi concorrono in quanto esclusi. ora se i dividendi vengono tassati al 5% è ovvio che i relativi costi concorrano come componente negativa per il 5%.

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        Originariamente inviato da parimpampù82 Visualizza il messaggio
        andata male...già sono usciti i risultati...era funzionario amm d1 al comune di roma. Ci sono rimasta maluccio, ho fatto circa 15 errori, tantini, e cosi è andata...
        come vi state organizzando con questa ultima ripetizione?? su cosa vi focalizzate??
        Anche a me è andata male....mi sn esercitato pochissimo su questo profilo e ho fatto un bel po di errori...ma è un concorso a rischio annullamento....e mi dispiace per chi và avanti...mi sto riorganizzando l'idee per la ripetizione finale...ma sicuramente inizierò con i diritti e contabilità...lasciando per ultimo scienze delle finanze, statistica e organizzazione

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          paripampu fai quelli a Napoli alla vigilanza per caso?

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            Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggio
            in grassetto le mie risposte
            secondo me la prima è la A perchè i soci accomandanti dovrebbero rispondere nei limiti della loro quota..
            Tolomeo che dici?

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              Originariamente inviato da 19cri80 Visualizza il messaggio
              secondo me la prima è la A perchè i soci accomandanti dovrebbero rispondere nei limiti della loro quota..
              Tolomeo che dici?
              art. 8 comma 2 tuir
              Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

              art 5 comma 1 e 2 tuir
              I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
              Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
              Ultima modifica di Rik80; 18-05-2012, 16:51.

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                Originariamente inviato da michez Visualizza il messaggio
                Ragazzi una domanda.. forse è semplice ma non ne esco..

                Leggo che in applicazione del principio di inerenza, relativamente ai dividenti,
                sono componendi negative, quindi deducibili, i costi relativi alla parte di reddito imponibile (5% ad esempio nel caso di esenzione al 95%).

                Leggo anche però, che costi e spese sono deducibili quando riguardano beni e attività da cui derivano ricavi e proventi che:
                - concorrono a formare il reddito;
                - non vi concorrono in quanto esclusi.

                Ma quindi quei costi riguardanti il 95% escluso sono deducibili o no??
                Dunque, dovrebbero essere deducibili. Sono indeducibili invece i costi relativi a proventi ESENTI, ad esempio le plusvalenze per i soggetti IRES.

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                  credo proprio di no, ho fatto domanda però...vorrei concentrarmi su a e.
                  ciao!!
                  Originariamente inviato da BlackRain Visualizza il messaggio
                  paripampu fai quelli a Napoli alla vigilanza per caso?

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                    Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggio
                    art. 8 comma 2 tuir
                    Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

                    art 5 comma 1 e 2 tuir
                    I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
                    Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
                    grazie, quindi B

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                      Ho trovato questa spiegazione nel seguente sito Plusvalenze e dividendi: proventi esenti ed esclusi FiscoOggi.it

                      Le motivazioni che hanno indotto a qualificare esclusi i dividendi ed esenti le plusvalenze partono dall'assunto che il plusvalore realizzato a seguito di cessione di una partecipazione è formato da utili conseguiti nel passato e quindi già tassati o che si conseguiranno e sconteranno l'imposizione in capo alla società che li ha prodotti.
                      Si parla quindi di "esclusione" nel caso di utili da partecipazione e di "esenzione" in ipotesi di plusvalenze.
                      La distinzione è di fondamentale importanza ai fini della deducibilità dei costi e va interpretata alla luce del principio di inerenza contenuto nell'articolo 109 del Tuir. Ricondurre un provento nell'ambito di una categoria o dell'altra determina la possibilità di poter dedurre i costi a esso connessi.
                      L'articolo 109, al comma 5, prevede infatti la possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi.
                      Il termine "esclusi" viene espressamente citato e implicitamente contrapposto al termine "esenti".
                      Il trattamento fiscale dei costi viene quindi a essere il seguente:
                      • i costi connessi alla gestione delle partecipazioni SONO PIENAMENTE DEDUCIBILI in quanto afferenti a proventi esclusi dalla base imponibile
                      • i costi connessi alla cessione della partecipazione NON SONO DEDUCIBILI in quanto relativi a proventi esenti.
                      Ultima modifica di maldis31; 18-05-2012, 17:15.

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                      Sto operando...
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