Originariamente inviato da Rik80
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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utilissimo.L
e motivazioni che hanno indotto a qualificare esclusi i dividendi ed esenti le plusvalenze partono dall'assunto che il plusvalore realizzato a seguito di cessione di una partecipazione è formato da utili conseguiti nel passato e quindi già tassati o che si conseguiranno e sconteranno l'imposizione in capo alla società che li ha prodotti.
Si parla quindi di "esclusione" nel caso di utili da partecipazione e di "esenzione" in ipotesi di plusvalenze.
La distinzione è di fondamentale importanza ai fini della deducibilità dei costi e va interpretata alla luce del principio di inerenza contenuto nell'articolo 109 del Tuir. Ricondurre un provento nell'ambito di una categoria o dell'altra determina la possibilità di poter dedurre i costi a esso connessi.
L'articolo 109, al comma 5, prevede infatti la possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Il termine "esclusi" viene espressamente citato e implicitamente contrapposto al termine "esenti".
Il trattamento fiscale dei costi viene quindi a essere il seguente:- i costi connessi alla gestione delle partecipazioni SONO PIENAMENTE DEDUCIBILI in quanto afferenti a proventi esclusi dalla base imponibile
- i costi connessi alla cessione della partecipazione NON SONO DEDUCIBILI in quanto relativi a proventi esenti.
[/QUOTE]
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Dividendi e plusvalenze da partecipazioni. Nuove percentuali di imponibilità FiscoOggi.it
Con il decreto ministeriale del 2 aprile 2008 sono state rideterminate le percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi nonché delle plusvalenze e minusvalenze originate da partecipazioni in società. Come noto, infatti, la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 33, lettera e) della legge 244/2007) ha ridotto l'aliquota nominale Ires dal 33% al 27,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007. La stessa legge finanziaria ha previsto che, con apposito decreto ministeriale, venissero proporzionalmente rideterminate le percentuali di imponibilità di dividendi e plusvalenze al fine di garantirne l'invarianza del livello di tassazione.
l provvedimento del 2 aprile scorso ha stabilito che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare (la percentuale previgente era del 40%):- gli utili di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir, derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non nell'esercizio di impresa, in società ed enti soggetti all'Ires, e dei proventi equiparati a tali utili
- le plusvalenze e le minusvalenze di cui all'articolo 68, comma 3, del Tuir, derivanti dal realizzo delle medesime partecipazioni qualificate nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza a esse equiparati
- gli utili di cui all'articolo 59 del Tuir, derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell'esercizio dell'impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, in società ed enti soggetti all'Ires e dei proventi a essi equiparati.
Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28% del loro ammontare (in precedenza la percentuale era del 60%), le plusvalenze e le minusvalenze di cui all'articolo 58, comma 2, del Tuir, derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell'esercizio dell'impresa, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza a essi equiparati e aventi i requisiti di cui all'articolo 87 del Tuir in materia di participation exemption.
la nuova percentuale del 49,72% si applica agli utili e ai proventi equiparati formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma, pertanto, la percentuale del 40% per gli utili e proventi equiparati prodotti sino all'esercizio in corso a quella data.
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Ospite
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salve ragazzi negli allegati del forum ho trovato un pdf di diritto amministrativo di circa 27 pagine che contiene un po' tutto...è fatto davvero bene schematizzato ma negli elementi essenziali...sto accarezzando l'idea di imparare bene questo file ,....è una follia? amministrativo è la materia che ho trascurato di più nel simone si può dire che sto a zero pertanto visto che i tempi sono ristretti mi chiedevo se potesse bastare quel file che è comunque davvero utile! ...qualcuno di voi l'ha visto?
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Ospite
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ok graZIE...
Originariamente inviato da BlackRain Visualizza il messaggioè una follia perchè non è aggiornato,lascia perdere...
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Ospite
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in effetti però non ci sono chissà quali riferimenti normativi che possono essere oggetto indubbiamento di modifiche continue ma per lo più schematizza le nozioni di base fondamentali....aiutandoti ad imprimerle bene nella mente..anche perché così ci si può aiutare con la memoria visiva...ma cmq seguirò il tuo consiglio...aprirò anche il libro....
Originariamente inviato da BlackRain Visualizza il messaggioprendi che sono cambiate moltissime cose dal 2010 ad oggi...
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