Gli atti paritetici sono meri atti amministrativi
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Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggioa me risulta modificata dalla L. 138/11 art. 2
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Originariamente inviato da kovaj Visualizza il messaggioperò mannaggia alla miseria il testo dell'art. 27 come riportato dal sito AE (ufficiale e aggiornato) parla di 12,50%
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per kovaj non so che dirti...abbiamo parlato di queste cose qualche pagina in là con karel ed eravamo arrivati qa questa conclusione...però è vero ciò che dici tu...
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Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggioper chiara C. l'espressione di cui parli è nella domanda ok;
per kovaj non so che dirti...abbiamo parlato di queste cose qualche pagina in là con karel ed eravamo arrivati qa questa conclusione...però è vero ciò che dici tu...
però riguardando le norme, confermate anche dal sito normattiva, si arriva ad un'altra conclusione
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Originariamente inviato da Chiara C. Visualizza il messaggioLe risposte sono tutte giuste quelle date da Daniela 2011.
L'incompetenza territoriale del giudice di primo grado può essere fatta valere solo durante il giudizio davanti a questo giudice.
La modifica sostanziale del codice riguarda, invece, la previsione innovativa dell'inderogabilità della competenza territoriale e la conseguente previsione della sua rilevabilità officiosa in qualunque stato e grado del processo di primo grado e della riproponibilità dell'eccezione in grado d'appello con specifica eccezione salva, quindi, in analogia con quanto previsto con riferimento al regolamento di giurisdizione, l'acquiescenza al capo della sentenza che abbia esplicitamente o implicitamente statuito sulla competenza territoriale.
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Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggiola 3?dovrebbero essere atti amministrativi non provvedimentali fatti in base al codice civile (cioè la pa agisce da privato)
Sono atti amministrativi, consistenti in manifestazioni di volontà, privi del carattere dell’autoritarietà e adottati dalla P.A. per regolare unilateralmente rapporti giuridici patrimoniali e non patrimoniali di diritto pubblico.
Attraverso gli (—), la P.A. determina l’entità dei propri obblighi e, quindi, dei relativi diritti altrui (es.: stipendi, indennità, trattamenti di fine rapporto etc., spettanti ai pubblici impiegati).
Sono detti (—) in quanto le posizioni giuridiche dei loro destinatari non degradano, per effetto di tali atti, da posizioni di diritto soggettivo a quelle di interesse legittimo; la P.A. si trova dunque in posizione di parità rispetto al destinatario dell’atto. In conseguenza di ciò coloro che si ritengono lesi da un (—) viziato possono impugnarlo con i mezzi di difesa previsti contro gli atti di diritto comune. Generalmente gli (—) sono adottati dalla P.A. nell’ambito del rapporto di pubblico impiego e le relative controversie sono riservate allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (G.A)
Io direi la 1
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Originariamente inviato da machelele Visualizza il messaggioCon il codice del processo amministrativo, la competenza territoriale dei TAR è stata disciplinata, sia pure con talune semplificazioni, mediante il ricorso ai medesimi criteri di individuazione stabiliti dalla Legge Tar e, cioè, il criterio della sede dell'ente, quello trasversale dell'ambito dell'efficacia del provvedimento e quello, speciale, della sede di servizio del dipendente pubblico.
La modifica sostanziale del codice riguarda, invece, la previsione innovativa dell'inderogabilità della competenza territoriale e la conseguente previsione della sua rilevabilità officiosa in qualunque stato e grado del processo di primo grado e della riproponibilità dell'eccezione in grado d'appello con specifica eccezione salva, quindi, in analogia con quanto previsto con riferimento al regolamento di giurisdizione, l'acquiescenza al capo della sentenza che abbia esplicitamente o implicitamente statuito sulla competenza territoriale.
in parole povere il cds potrà pronunciarsi sull'incompetenza solo se si è già pronunciato il TAR, modificando specificatamente il capo della sentenza impugnata.
ora non penso che uscirà MAI una domanda così e queste sono sottigliezze giuridiche che incasinano solo la testa di chi come noi non è giurista
parere mio.
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Originariamente inviato da Annalu Visualizza il messaggioio sono all'abc della contabilità e quindi vi giro questa domanda:
trattando di rapporti tra impresa e banca che natura ha il conto costi di incasso?
a)economico acceso ai costi di esercizio
b) economico acceso ai costi pluriennali
c) finanziario passivo
d) finanziario attivo
la risposta è la A. ma perchè non è conto finanziario?
poi qualcuno mi smentirà.....
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Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggiopiccolo trucchetto..... i costi sono sempre economici.......
poi qualcuno mi smentirà.....
Direi che è forviante.. passi per i costi d'esercizio, ma i costi pluriennali, sono attività immobilizzate e quindi conti finanziari che rientrano nello stato patrimoniale. Partecipano alla formazione del risultato economico con gli ammortamenti d'esercizio..
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