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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da by2012 Visualizza il messaggio
    Io penso semplicemente a questo: la cassa non è mai negativa, il conto banche c/c può esserlo?... forse è qui tutta la differenza, che ne dite? lo scoperto di conto corrente ( tipico in questo contratto ) fa funzionare il conto anche in passivo, la cassa assolutamente no, da qui forse la differenza tra conto assimilato e conto certo, sara così?
    Non devi vedere il tutto da questa prospettiva. Quando entrano dei soldi in cassa abbiamo una variazione numeraria (certa) positiva, quando escono dalla cassa perchè ad esempio stiamo effettuando un pagamento rileviamo una variazione numeraria (certa) negativa. Stesso discorso per la banca ma la variazione numeraria è assimilata. I valori numerari sono detti assimilati se si riferiscono a crediti e debiti espressi in modo definito ( Ne sono esempi anche i crediti verso clienti e i debiti verso i fornitori)

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      Originariamente inviato da maldis31 Visualizza il messaggio
      A me all'università hanno insegnato che si tratta di un valore numerario assimilato, in poche parole se ci sono dei soldi depositati in banca, i movimenti danno luogo a valori numerari assimilati (aumento di crediti e diminuzioni di crediti verso la banca). Ad esempio, se incasso una somma con accredito del conto corrente bancario sorgerà un credito verso la banca (i soldi infatti sono miei e la banca alla mia richiesta dovrà restituirmeli oppure eseguire un pagamento) e iscriverò "BANCA C/C in dare" (aumento di crediti), mentre se pago con addebito del conto corrente bancario escono i soldi dalla banca con la rilevazione di una diminuzione del credito verso la stessa. In questo caso iscriverò il conto BANCA C/C in avere (perchè si tratta appunto di una diminuzione di crediti). Invece ciò che hanno in comune il conto BANCA C/C e il conto DENARO IN CASSA è che accolgono entrambi liquidità immediate. Ma come dice il nome del conto i contanti li teniamo nel nostro cassettino, per cui non sorge alcun credito (Ne avremo la disponibilità soltanto noi)
      bene allora il tramontana ha ragione!

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        Originariamente inviato da by2012 Visualizza il messaggio
        Io penso semplicemente a questo: la cassa non è mai negativa, il conto banche c/c può esserlo?... forse è qui tutta la differenza, che ne dite? lo scoperto di conto corrente ( tipico in questo contratto ) fa funzionare il conto anche in passivo, la cassa assolutamente no, da qui forse la differenza tra conto assimilato e conto certo, sara così?
        La differenza è che il conto banca c/c, positivo o negativo che sia, misura un credito o un debito verso la banca (perchè i soldi non sono comunque nella nostra disponibilità), quindi è un valore numerario assimilato. Di valore numerario certo ci sono solo i contanti

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          Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
          La distribuzione di riserve di capitale concorrono a generare tassazione in capo al socio percettore:
          a) per il 49.72 % del loro ammontare;
          b) per il 40 % del loro ammontare;
          c) non costituiscono utili;

          non capisco questa risposta...qualcno potrebbe spiegarmela?
          La risposta la trovi all'art. 47 comma 5 TUIR quando dice che non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette ad IRES a titolo di ripartizione di riserve o fondi "(...)costituiti con versamenti fatti dai soci(.....) in conto capitale".

          Attenzione però: sull'argomento "distribuzione di riserve" l'art. 47 co.1 stabilisce che indipendentemente dalla delibera assembleare si presumono distribuite le riserve diverse da quella di capitale.

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            ....riprendendo l'adesione al contradditorio..qual è la differenza con l'adesione ai processi verbali di constatazione?

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              Originariamente inviato da AIUTATEMi Visualizza il messaggio
              ....riprendendo l'adesione al contradditorio..qual è la differenza con l'adesione ai processi verbali di constatazione?
              il processo verbale di constatazione viene rilasciato al contribuente a seguito di accesssi ispezioni o verifiche. se da tale pvc è possibile l'emanazione di accertamenti parziali da parte dell'AE il contribuente entro 30 giorni dal ricevimento può comunicare all'AE di aderire ai contenuti del pvc. allora l'Ae emette entro 60 gg dalla richiesta un atto di definizione dell'accertamento parziale che contiene motivazioni, maggiore imposta liquidata etc.
              A questo punto il contribuente deve pagare in un unica soluzione o in 8/12 rate.
              le sanzioni sono ridotte a 1/6.
              il mancato pagamento di una rata comporta l'iscrizione a ruolo.
              mentre nell'adesione all'invito al contradditorio l'AE invita il contribuente e gli contesta determinate violazioni, se il contribuente accetta il contenuto usufruisce della riduzione delle sanzioni a 1/6.

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                grazie mille

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                  domandina:
                  a chi si applica l'accertamento sulla base dei parametri?
                  a) imprese in contabilità semplificata
                  b) imprese in contabilità ordinaria con ricavi superiori a 7500000
                  c) società di capitali

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                    il termine di decadenza per la richiesta di rimborsi per le imposte indirette che non siano IVA è due anni o come riportato sull'annuario 36 mesi?

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                      Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
                      domandina:
                      a chi si applica l'accertamento sulla base dei parametri?
                      a) imprese in contabilità semplificata
                      b) imprese in contabilità ordinaria con ricavi superiori a 7500000
                      c) società di capitali

                      Non ho ancora ripassato la contabilità semplificata, ma l'accertamento in base agli studi di settore è stato istituito per far fronte all'evasione fiscale delle piccole imprese e dei liberi professionisti. Prima dell'introduzione degli studi di settore ci si basava sui coefficienti presuntivi, poi sostituiti dai parametri che sono stati applicati fino al 1998 (se non ricordo male), anno in cui sono stati introdotti gli studi di settore. Gli studi di settore non si applicano in caso di ricavi e compensi superiori a 7.500.000, nell'anno di inizio e cessazione dell'attività, e in caso di non normale svolgimento dell'attività stessa. Dico la A

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