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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da maldis31 Visualizza il messaggio
    La differenza sta nel fatto che il contribuente entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato dal fisco per la comparizione accetta già quanto richiesto. Se non lo facesse si presenta in amministrazione nel giorno, ora e luogo stabiliti e può aderire all'accertamento con l'adesione, beneficiando della riduzione delle sanzioni di un terzo. In pratica nel primo caso il contribuente accetta e paga quanto richiesto anticipatamente
    grazie maldis!

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      Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
      grazie maldis!
      c'è da aggiungere che nell'accertamento con adesione si instaura un vero e proprio contradditorio tra AF e contribuente, al termine del quale si può pervenire o meno ad un accordo. durante tale fase vengono sospesi per 90 giorni i termini per proporre ricorso, così se il contribuente non aderisce può successivamente ricorrere alla Commissione Tributaria.

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        [QUOTE=maldis31;652876]
        Originariamente inviato da 19cri80 Visualizza il messaggio

        Si risposte esatte. Con riferimento alla prima domanda le somme depositate sui conti correnti bancari danno origine a valori numerari assimilati, che comprendono crediti e debiti espressi in modo definito, in quanto nel momento in cui deposito delle somme in banca sorge un credito nei confronti della banca stessa in quanto tali somme sono mie e in seguito la banca dovrà rimborsarmele. Ciò a differenza del denaro in cassa, che invece dà origine a valori numerari certi

        se il conto corrente fosse un valore numerario assimilato nessun imprenditore incasserebbe piu un euro ( fermo restando i limiti all'utilizzo del contante) tramite bonifico bancario.

        In realtà si tratta di una valore certo nell'ammontare e nel periodo di disponibilità,esattamente come la cassa

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          Originariamente inviato da eduardo Visualizza il messaggio
          Non mi pare ci sia alcuna ambiguità.
          Se il debitore accetta (con atto avente data certa) non c'è bisogno della notifica, altrimenti con la notifica si dà efficacia alla cessione.
          Nel caso in cui il debitore paga al cedente prima della notifica (e sa che il debito è stato ceduto ma non ancora notificato) naturalmente non è liberato verso il cessionario. Caso tipico: la cessione del credito per il recupero dello stesso. Il debitore sa che con la cessione aumentano i costi e paga al cedente il corrispettivo originario, ma non è liberato verso il cessionario il quale ha diritto a incassare i maggiori costi dovuti per effetto della cessione.
          Tu dici?
          secondo me non si può prima dire che il conseso del debitore ceduto non è necessario e poi parlare di accetazione dello stesso come condizione necessaria per la validità della cessione.
          Invece è necessario informare, da qui la necessità di notifica.
          Poi considerare costi aggiuntivi è un caso che modificherebbe il debito originario e la questione si complica, a quel punto si dovrebbe parlare si di accetazione ma allora diventerebbe discutibile la sola notifica che nell'art 1264 e considerata un'alternativa ma si tratta di cosa ben diversa dall'accetazione ... a meno di intendere con la parola accetazione qualcosa di diverso dall'accetazione della cessione del credito da parte del creditore originario ... ma allora come minimo si è ambigui.

          Comunque la risp giusta era la A e la storia finisce li.
          Ultima modifica di peo; 17-05-2012, 00:18.

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            Le società di persone NON residenti (in possesso di redditi imponibili in Ita) sono soggetti opachi (al pari delle società di capitali) dotati di soggettività passiva autonoma

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              [QUOTE=memento28;653133]
              Originariamente inviato da maldis31 Visualizza il messaggio


              se il conto corrente fosse un valore numerario assimilato nessun imprenditore incasserebbe piu un euro ( fermo restando i limiti all'utilizzo del contante) tramite bonifico bancario.

              In realtà si tratta di una valore certo nell'ammontare e nel periodo di disponibilità,esattamente come la cassa

              memento anche il mio libro (tramontana) riporta iil c.c. come conto numerario assimilato...

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                però su internet molti lo riportano come conto certo...

                che ne dite?

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                  Originariamente inviato da peo Visualizza il messaggio
                  Tu dici?
                  secondo me non si può prima dire che il conseso del debitore ceduto non è necessario e poi parlare di accetazione dello stesso come condizione necessaria per la validità della cessione.
                  Invece è necessario informare, da qui la necessità di notifica.
                  Poi considerare costi aggiuntivi è un caso che modificherebbe il debito originario e la questione si complica, a quel punto si dovrebbe parlare si di accetazione ma allora diventerebbe discutibile la sola notifica che nell'art 1264 e considerata un'alternativa ma si tratta di cosa ben diversa dall'accetazione ... a meno di intendere con la parola accetazione qualcosa di diverso dall'accetazione della cessione del credito da parte del creditore originario ... ma allora come minimo si è ambigui.

                  Comunque la risp giusta era la A e la storia finisce li.
                  Condivido l'idea di non fossilizzarsi su queste " finezze giuridiche"....cmq se posso dire la mia ( e anch'io non sono un giurista) , molte differenze nei contratti ruotano sulla differenza tra " validità" e " efficacia" ; ed è in questa accezione che bisogna leggere i due articoli del cc riportati da voi..... il contratto non efficace può essere valido a tutti gli effetti ma non opponibile. Questa è la mia interpretazione.

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                    Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
                    però su internet molti lo riportano come conto certo...

                    che ne dite?
                    A me all'università hanno insegnato che si tratta di un valore numerario assimilato, in poche parole se ci sono dei soldi depositati in banca, i movimenti danno luogo a valori numerari assimilati (aumento di crediti e diminuzioni di crediti verso la banca). Ad esempio, se incasso una somma con accredito del conto corrente bancario sorgerà un credito verso la banca (i soldi infatti sono miei e la banca alla mia richiesta dovrà restituirmeli oppure eseguire un pagamento) e iscriverò "BANCA C/C in dare" (aumento di crediti), mentre se pago con addebito del conto corrente bancario escono i soldi dalla banca con la rilevazione di una diminuzione del credito verso la stessa. In questo caso iscriverò il conto BANCA C/C in avere (perchè si tratta appunto di una diminuzione di crediti). Invece ciò che hanno in comune il conto BANCA C/C e il conto DENARO IN CASSA è che accolgono entrambi liquidità immediate. Ma come dice il nome del conto i contanti li teniamo nel nostro cassettino, per cui non sorge alcun credito (Ne avremo la disponibilità soltanto noi)
                    Ultima modifica di maldis31; 17-05-2012, 09:06.

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                      Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
                      però su internet molti lo riportano come conto certo...

                      che ne dite?
                      Io penso semplicemente a questo: la cassa non è mai negativa, il conto banche c/c può esserlo?... forse è qui tutta la differenza, che ne dite? lo scoperto di conto corrente ( tipico in questo contratto ) fa funzionare il conto anche in passivo, la cassa assolutamente no, da qui forse la differenza tra conto assimilato e conto certo, sara così?

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