Originariamente inviato da Giak
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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mia previsione: tar che trascina la cosa in primavera,scritti rimandati frattanto, aprile votazioni e poi dimenticatoio con autotutela/annullamento
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Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggiosono d'accordo con te...
le cause di invalidità di una società cooperativa sono disciplinate
b) dalle disposizioni in merito alla nullità di una società per azioni
in caso di fallimento continuano gli effetti contrattuali
b) dell'affitto d'azienda
"Intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese gli effetti, ma non le cause di nullità dell'atto costitutivo, sono regolati dall'art. 2332 codice civile. L'art. 2523 comma 2°, è infatti esplicito nel richiamare solo la disciplina della nullità delle società per azioni. Non è perciò applicabile alle cooperative il primo comma dell'art. 2332, che oggi elenca tassativamente le cause di nullità della società per azioni. Come per le società di persone, le cause di invalidità delle società cooperative sono perciò quelle previste in via generale dalla disciplina dei contratti."
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Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggiorispondo la A Art.1264 c.c.
quando il debitore l'ha accettata o gli è stata notificata.
Dal punto di vista logico quella "o" fa intendere che una delle due condizioni è necessaria e sufficente per far valere la condizione ma non è cosi! (l'accetazione non serve)
leggendo l'art 1260 c.c. sembra essere proprio la conoscenza e non la notifica ad essere necessaria. Inoltre anche un'eventuale accettazione presuppone la conoscenza quindi, sempre dal punto di vista logico, quel solo è giustificabile.
Articolo 1260. Il creditore pu trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823). Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
tuttavia come segnala Rik80
Articolo 1264. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione (1978, 2559).
a me, non sono un giurista, sembrano due articoli in contrasto. In casi come questo non so, in genere, chi prevalga. Forse chi offre l'istruzione più chiara...booo
se sul mio cd (simone 2009) dava per buona la A è chiaro che vince l'art 1264 c.c.
Per me è solo l'ennesima dimostrazione che il diritto è proprio una materia di mer...
Di sicuro la meteria è ambigua ci sono testi universitari che tralasciano bellamente quanto detto dall'art 1264
Per me è solo l'ennesima dimostrazione che il diritto è proprio una materia di mer...
ma hai fini del concorso domande diciamo ambigue capitano spesso??? Su quello che la commisione da per buono si può obiettare?
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Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggiosono d'accordo con te...
le cause di invalidità di una società cooperativa sono disciplinate
b) dalle disposizioni in merito alla nullità di una società per azioni
in caso di fallimento continuano gli effetti contrattuali
b) dell'affitto d'azienda
(e hanno ragione )
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Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggioattento rick, tolomeo e karel dicono che nella prima domanda sulla invalidità delle coop la giusta è la C non la B
(e hanno ragione )
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Originariamente inviato da peo Visualizza il messaggiola risp. A non mi piace principalmente per il fatto che recita:
quando il debitore l'ha accettata o gli è stata notificata.
Dal punto di vista logico quella "o" fa intendere che una delle due condizioni è necessaria e sufficente per far valere la condizione ma non è cosi! (l'accetazione non serve)
leggendo l'art 1260 c.c. sembra essere proprio la conoscenza e non la notifica ad essere necessaria. Inoltre anche un'eventuale accettazione presuppone la conoscenza quindi, sempre dal punto di vista logico, quel solo è giustificabile.
Articolo 1260. Il creditore pu trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823). Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
tuttavia come segnala Rik80
Articolo 1264. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione (1978, 2559).
a me, non sono un giurista, sembrano due articoli in contrasto. In casi come questo non so, in genere, chi prevalga. Forse chi offre l'istruzione più chiara...booo
se sul mio cd (simone 2009) dava per buona la A è chiaro che vince l'art 1264 c.c.
Per me è solo l'ennesima dimostrazione che il diritto è proprio una materia di mer...
Di sicuro la meteria è ambigua ci sono testi universitari che tralasciano bellamente quanto detto dall'art 1264
Per me è solo l'ennesima dimostrazione che il diritto è proprio una materia di mer...
ma hai fini del concorso domande diciamo ambigue capitano spesso??? Su quello che la commisione da per buono si può obiettare?
Se il debitore accetta (con atto avente data certa) non c'è bisogno della notifica, altrimenti con la notifica si dà efficacia alla cessione.
Nel caso in cui il debitore paga al cedente prima della notifica (e sa che il debito è stato ceduto ma non ancora notificato) naturalmente non è liberato verso il cessionario. Caso tipico: la cessione del credito per il recupero dello stesso. Il debitore sa che con la cessione aumentano i costi e paga al cedente il corrispettivo originario, ma non è liberato verso il cessionario il quale ha diritto a incassare i maggiori costi dovuti per effetto della cessione.
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Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggioscusate possiamo insieme chiarire una cosa?
allora:
accertamento con adesione riduzione di 1/3
adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio (art. 5 co. 1bis L.218/97) riduzione di 1/6
la differenza sta nel fatto che nel primo è stato emesso accertamento, nel secondo no?
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