[QUOTE=tolomeo sotere;648302]in ambito IRES gli interessi passivi sono deducubili
a) fino a piena concorrenza di quelli attivi
b) fino a concorrenza del 30% del ROL
c) fino a piena concorrenza degli interessi passisi e al 30% del ROL
Scusami ma tutte le alternative di risposta sono sbagliate. Gli interessi passivi nell'ambito della disciplina IRES sono deducibili fino a piena concorrenza degli interessi ATTIVI e la parte eccedente sino al 30% del ROL.
Riporto per completezza la fonte normativa
Art. 96 - Interessi passivi. (ex art.63)
Testo: in vigore dal 22/08/2008
modificato da: DL del 25/06/2008 n. 112 art. 82 convertito
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
a) fino a piena concorrenza di quelli attivi
b) fino a concorrenza del 30% del ROL
c) fino a piena concorrenza degli interessi passisi e al 30% del ROL
Scusami ma tutte le alternative di risposta sono sbagliate. Gli interessi passivi nell'ambito della disciplina IRES sono deducibili fino a piena concorrenza degli interessi ATTIVI e la parte eccedente sino al 30% del ROL.
Riporto per completezza la fonte normativa
Art. 96 - Interessi passivi. (ex art.63)
Testo: in vigore dal 22/08/2008
modificato da: DL del 25/06/2008 n. 112 art. 82 convertito
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
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