[QUOTE=tolomeo sotere;648302]in ambito IRES gli interessi passivi sono deducubili
a) fino a piena concorrenza di quelli attivi
b) fino a concorrenza del 30% del ROL
c) fino a piena concorrenza degli interessi passisi e al 30% del ROL
Scusami ma tutte le alternative di risposta sono sbagliate. Gli interessi passivi nell'ambito della disciplina IRES sono deducibili fino a piena concorrenza degli interessi ATTIVI e la parte eccedente sino al 30% del ROL.
Riporto per completezza la fonte normativa
Art. 96 - Interessi passivi. (ex art.63)
Testo: in vigore dal 22/08/2008
modificato da: DL del 25/06/2008 n. 112 art. 82 convertito
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
a) fino a piena concorrenza di quelli attivi
b) fino a concorrenza del 30% del ROL
c) fino a piena concorrenza degli interessi passisi e al 30% del ROL
Scusami ma tutte le alternative di risposta sono sbagliate. Gli interessi passivi nell'ambito della disciplina IRES sono deducibili fino a piena concorrenza degli interessi ATTIVI e la parte eccedente sino al 30% del ROL.
Riporto per completezza la fonte normativa
Art. 96 - Interessi passivi. (ex art.63)
Testo: in vigore dal 22/08/2008
modificato da: DL del 25/06/2008 n. 112 art. 82 convertito
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

L'agevolazione "prima casa" può essere riconosciuta anche in relazione al trasferimento di casa di abitazione a favore di un erede, deceduto prima della presentazione della dichiarazione di successione, a condizione che in capo a tale soggetto sussistessero, alla data di apertura della successione, i requisiti previsti per fruire del regime di favore.
e poi credo che la seconda prova x funzionari sarà di un livello leggermente piu alto di questa (anche perchè sono 2 concorsi diversi e la differenza diplomati-laureati la faranno sentire)
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