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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    [QUOTE=tolomeo sotere;648302]in ambito IRES gli interessi passivi sono deducubili

    a) fino a piena concorrenza di quelli attivi
    b) fino a concorrenza del 30% del ROL
    c) fino a piena concorrenza degli interessi passisi e al 30% del ROL


    Scusami ma tutte le alternative di risposta sono sbagliate. Gli interessi passivi nell'ambito della disciplina IRES sono deducibili fino a piena concorrenza degli interessi ATTIVI e la parte eccedente sino al 30% del ROL.

    Riporto per completezza la fonte normativa

    Art. 96 - Interessi passivi. (ex art.63)

    Testo: in vigore dal 22/08/2008
    modificato da: DL del 25/06/2008 n. 112 art. 82 convertito



    1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

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      Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
      sempre per fugare ogni dubbio... può esistere un ricorso in opposizione proprio?
      vi è solo il ricorso in opposizione,nessuna distinzione ulteriore

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        AVVISO A TUTTI I FORUMINI IN PARTICOLARE PER VERDE 71
        IO NON PARTECIPERO AL CONCORSO PER 855 FUNZIONARI AE PER RAGIONI FAMILIARI
        MIO PADRE DOPO LA COLONOSCOPIA HA QUALCoSa DI MOLTO GROSSO NELL'INTESTINO ALTO, NON HANNO POTUTO NEMMENO VEDERE TUTTO L'INTESTINO,,,DEVONO FARLI ULTERIORI ACCERRAMENTI tac, risosanza, lastre ecc ECC E DOVRA ESSERE RICOVERATO DOPO DICHE OPERATO E PURE CURE DEL CASO...
        CAPIRETE IL MIO STATO D'ANIMO
        IN BOCCA AL LUPO A TUTTI
        MICH<

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          Agevolazioni prima casa: l'erede può beneficiarne?Agenzia Entrate , risoluzione 26.04.2012 n° 40

          L'agevolazione "prima casa" può essere riconosciuta anche in relazione al trasferimento di casa di abitazione a favore di un erede, deceduto prima della presentazione della dichiarazione di successione, a condizione che in capo a tale soggetto sussistessero, alla data di apertura della successione, i requisiti previsti per fruire del regime di favore.
          Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 26 aprile 2012, n. 40.
          Per fruire dei benefici, il soggetto interessato deve rendere la dichiarazione di cui alla nota II-bis, prevista dal comma 4 dell'articolo 69, Legge n. 342 del 2000.
          (Altalex, 2 maggio 2012)



          /agenzia delle entrate /prima casa /donazione /successione /

          <a href='http://adv.altalex.com/www/delivery/ck.php?n=ad24f210&cb=-775169526' target='_blank'><img src='http://adv.altalex.com/www/delivery/avw.php?zoneid=8&source=canale&cb=-775169526&n=ad24f210&tags=' border='0' alt='' /></a>
          Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26 aprile 2012, n. 40
          Direzione Centrale Normativa
          OGGETTO: Interpello ordinario art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni ‘prima casa’ nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342
          Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è stato esposto il seguente
          QUESITO
          L’istante espone che nel 2010 sono deceduti i propri genitori, a distanza di un mese l’uno dall’altro, ciascuno proprietario per il 50 per cento di un immobile, adibito a loro abitazione principale.
          L’interpellante deve quindi presentare due distinte dichiarazioni di successione, la prima per la successione apertasi in morte del padre e la seconda per quella apertasi in morte della madre.
          Con riferimento alla prima successione, nella quale la madre figura come erede, l’istante ha intenzione di chiedere “in nome e per conto della madre”, deceduta e già erede del de cuius, l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
          Tali agevolazioni consistono nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
          A tal fine, l’interpellante chiede di poter dichiarare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n.131 (di seguito TUR), in capo alla madre deceduta, tramite un’autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
          SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
          L’interpellante ritiene di poter chiedere, in nome e per conto della madre deceduta, le agevolazioni di cui all’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e di poter autocertificare il possesso da parte della madre deceduta dei requisiti previsti dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, del TUR.
          PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
          L’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione e il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni e donazioni, “… quando, in capo al beneficiario, ovvero in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131”.
          Il successivo comma 4 dello stesso articolo 69 dispone che “le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, (…) sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione”.
          Con Circolare 7 maggio 2001, n. 44, è stato, inoltre, chiarito che la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere manifestata dal richiedente con una dichiarazione resa nell’atto di donazione oppure mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare alla dichiarazione di successione.
          In tale dichiarazione deve essere evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile, dei requisiti previsti per l’acquisto della prima abitazione dalla nota II-bis all’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, del TUR (circolare 16 novembre 2000, n. 207).
          Con riferimento al caso di specie, si ritiene che il beneficio di cui al citato articolo 69, comma 3, possa essere riconosciuto anche in relazione al trasferimento di casa di abitazione a favore di un erede, deceduto prima della presentazione della dichiarazione di successione, a condizione che in capo a tale soggetto sussistessero, alla data di apertura della successione, i requisiti previsti per fruire del regime di favore.
          Resta fermo che, in linea generale, per fruire dei benefici, il soggetto ‘interessato’ deve rendere la dichiarazione di cui alla nota II-bis, prevista dal comma 4 del citato articolo 69 della legge n. 342 del 2000, che consente di richiedere l’agevolazione ‘prima casa’.
          Nel caso in esame, con riferimento alla prima successione, tale dichiarazione deve essere resa, per conto dell’erede deceduta, dal sig. TIZIO, che risulta il ‘soggetto interessato’ in quanto erede della madre deceduta.
          TIZIO, infatti, per quanto riguarda la successione del padre, si pone, rispetto alla madre, quale successivo chiamato all’eredità, ai sensi dell’articolo 479 del codice civile; in quanto tale, acquista la legittimazione a produrre la dichiarazione di successione per conto del proprio dante causa, ossia del primo chiamato all’eredità (la madre), il quale è deceduto senza aver potuto accettare l’eredità e presentare la dichiarazione di successione (Risoluzione 5 novembre 1984, prot. n. 280967).
          Pertanto, attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ossia una dichiarazione del chiamato all’eredità, resa nell’interesse proprio, concernente stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui si ha diretta conoscenza - ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - l’interpellante può attestare l’esistenza delle condizioni che la legge richiede per far valere il diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 69, comma 3, della legge n. 342 del 2000.
          ******
          Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
          IL DIRETTORE CENTRALE


          <a href='http://adv.altalex.com/www/delivery/ck.php?n=a22400fa&cb=-1522759484' target='_blank'><img src='http://adv.altalex.com/www/delivery/avw.php?zoneid=13&source=canale&cb=-1522759484&n=a22400fa&tags=' border='0' alt='' /></a>


          Agevolazioni prima casa: l'erede può beneficiarne?Agenzia Entrate , risoluzione 26.04.2012 n° 40

          non so se già ne avete parlato........

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            [QUOTE=alisa83;648323]
            Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
            in ambito IRES gli interessi passivi sono deducubili

            a) fino a piena concorrenza di quelli attivi
            b) fino a concorrenza del 30% del ROL
            c) fino a piena concorrenza degli interessi passisi e al 30% del ROL


            Scusami ma tutte le alternative di risposta sono sbagliate. Gli interessi passivi nell'ambito della disciplina IRES sono deducibili fino a piena concorrenza degli interessi ATTIVI e la parte eccedente sino al 30% del ROL.

            Riporto per completezza la fonte normativa

            Art. 96 - Interessi passivi. (ex art.63)

            Testo: in vigore dal 22/08/2008
            modificato da: DL del 25/06/2008 n. 112 art. 82 convertito



            1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
            hai ragione..... ho sbagliato a scrivere la domanda.........

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              [QUOTE=tolomeo sotere;648347]
              Originariamente inviato da alisa83 Visualizza il messaggio

              hai ragione..... ho sbagliato a scrivere la domanda.........
              Nessun problema. Volevo solo evitare che altri utenti potessero memorizzare una risposta sbagliata.
              Buona giornata

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                Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggio
                insieme a noi delio rossi
                Vero serve uno che abbia tatto in queste cose...me lo immagino prima con l'approcio psicologico ed accondiscendente,appena il povero rapinatore lascia l'arma giù di schiaffi e pugni

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                  Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggio
                  nonostante tutto sono convintissimo!!!!
                  x 1000 euro e posto fisso andrei anche a lavorare con sandokan vicino alla tigre della malesia

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                    anche io penso che la nostra prova sarà iù difficile uff....cmq ho preso 22. ma senza aver mai fatto un esericizio a casa...cioè totalmente a sorpresa....per questo avevo detto che con un po' di allenamento si può fare di più visto che è il tempo che ti frega...



                    Originariamente inviato da tiziana253 Visualizza il messaggio
                    se non sono troppo indiscreta come ti è andata la prova,cioè che punteggio hai preso?anch'io penso che tutto sommato fosse facile ma il fattore tempo non è assolutamente da sottovalutare e incide molto sul rendimento della prova (io purtroppo non sono riuscita a leggerne 7 e con 3 errori fatti sulle altre non sono arrivata al 24)di sicuro con piu allenamento avrei fatto meglio(sono capitata il quarto giorno) ma ritengo che anche se gli esercizi sono facili la prova di x sè non lo è assolutamente(altrimenti non si spiegherebbe perchè su cosi tante persone che lo stanno facendo riescano a prendere da 24in su solo un così ristretto numero) e poi credo che la seconda prova x funzionari sarà di un livello leggermente piu alto di questa (anche perchè sono 2 concorsi diversi e la differenza diplomati-laureati la faranno sentire)

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                      non lo so è stata una mia considerazione...diciamo che il mio terrore è la rpova tecnica magari mi sbaglio ma ritengo che se superassi quella mi riterrei quasi con un piede dentro l'AE ... MA CHIARIAMO... SOLO SE IL LIVELLO DELLA SECONDA PROVA FOSSE QUELLO DELLA PROVA PER 220 ASSISTENTI.ORA VADO HO FINITO LA MIA GIORNATA DI LAVORO SPERO DI RIUSCIRE A CONNETTERMI DA CASA SE NO CI VEDIAMO LUNEDI...CIAO A TUTTI



                      Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
                      Ma che discorso è scusa?Mica è un'idoneità che se prendi 24 passi, ne segano piu della metà alla seconda prova,se è facile vuol dire che il voto si alza per tutti,è fatta mi pare leggermente troppo ottimistico

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