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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    1) In quali dei seguenti casi non vige il principio del silenzio-assenso?

    a) Quando, a seguito di domanda d'interpello, l'A.F. non provvede a fornire chiarimenti in merito entro 120 giorni
    b) Quando, dopo aver inoltrato la SCIA all'organo competente, quest'ultimo non risponde entro 30 giorni
    c) Quando un dipendente pubblico inoltra specifica richiesta all'Amministrazione di cui è parte, di poter svolgere un lavoro presso privati e non riceve risposta entro un certo tempo.

    2) Qual è la durata minima dell'enfiteusi

    a) 20 anni b) 10 anni c) 30 anni

    3) Le associazioni non riconosciute possono accettare eredità?

    a) in nessun caso b) si, a pieno titolo c) si, ma sempre con beneficio d'inventario

    4) In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da chi sono esercitate:

    a) Da un componente del Comitato di Gestione, nominato dallo stesso Comitato di gestione, tra i dirigenti dell'Azienda, su proposta del Direttore.
    b) Da un commissario ad acta opportunamente nominato dal Ministro competente.
    c) Dal vice direttore dell’Agenzia

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      Originariamente inviato da agos81 Visualizza il messaggio
      1) In quali dei seguenti casi non vige il principio del silenzio-assenso?

      a) Quando, a seguito di domanda d'interpello, l'A.F. non provvede a fornire chiarimenti in merito entro 120 giorni
      b) Quando, dopo aver inoltrato la SCIA all'organo competente, quest'ultimo non risponde entro 30 giorni
      c) Quando un dipendente pubblico inoltra specifica richiesta all'Amministrazione di cui è parte, di poter svolgere un lavoro presso privati e non riceve risposta entro un certo tempo.

      2) Qual è la durata minima dell'enfiteusi

      a) 20 anni b) 10 anni c) 30 anni

      3) Le associazioni non riconosciute possono accettare eredità?

      a) in nessun caso b) si, a pieno titolo c) si, ma sempre con beneficio d'inventario

      4) In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da chi sono esercitate:

      a) Da un componente del Comitato di Gestione, nominato dallo stesso Comitato di gestione, tra i dirigenti dell'Azienda, su proposta del Direttore.
      b) Da un commissario ad acta opportunamente nominato dal Ministro competente.
      c) Dal vice direttore dell’Agenzia

      allora..io dico
      C
      A
      B
      C

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        Io dico c-a-c-c-

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          scusami,

          hai ragione, lo avevo letto e dimenticato...ho il codice di tributario ante riforma. Sorry![
          p.s. mi spiegate l'art 37 bis II co del dpr 600/1973?
          dove dice..."L'amministrazione finanziaria disconosce i vantagggi trbutari di cui al primo comma(...), applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'ammistrazione"...

          ciò vuol dire che si applca l'imposta realmente dovuta, senza considerare il fatto oggetto di elusione, che non è quello reale, e, quindi, senza considerare il comportamento( non veritiero) inopponibile alla PA....d'accordo??QUOTE=tolomeo sotere;639324]ora è un organo monocratico. sono cambiati anche i requisiti per farne parte,
          fonte: annuario del contribuente paragrafo relativo al garante del contribuente.[/QUOTE]

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            Originariamente inviato da joblins Visualizza il messaggio
            Marjk l'unica domanda che mi rimane perplesso è la seguente:

            Gli utili prodotti negli esercizi di applicazione della trasparenza fiscale:
            a Devono essere dichiarati
            b Non devono essere dichiarati all'atto della distribuzione perché non imponibili
            c Dipende dai casi

            Tu hai dato come risposta la B, ma credo che la domanda non sia completa poichè non si capisce il tipo di società soggetto alla trasparenza fiscale.
            Scusami Joblines, mi riferisco alle società di capitali le quali utilizzano lo stesso schema che vige per le società di persone. Vengono tassati con una ritenuta d'imposta a titolo definitivo in capo ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione degli utili (che sono proporzionali alla quota di partecipazione).

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              Ires in pensione, arriva l'Iri: come funziona la nuova tassa


              Dopo l'Irpeg, l'imposta proporzionale sul reddito delle persone giuridiche, e l'Ires, l'imposta (proporzionale e personale con aliquota del 27,5%) sul reddito delle società, che ha preso il suo posto a partire dal 1° gennaio 2004, è il momento dell'Iri. Ovvero, la nuova imposta sul reddito imprenditoriale, tassa prevista dall'atteso disegno di legge - all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi - che delega al Governo una complessiva revisione del nostro sistema fiscale.

              Irap confermata
              Niente cambia invece per quanto riguarda l'Irap, imposta regionale sulle attività produttive. Lo stesso ddl non prevede infatti la soppressione dell'Irap né una modifica alle aliquote Irpef. «La vecchia delega - si legge nella relazione illustrativa della riforma fiscale - conteneva l'indicazione, nel medio-lungo periodo, della soppressione dell'Irap». Questa indicazione - sottolinea l'Esecutivo - «oltre ad apparire contraddittoria con le esigenze di risanamento delle finanze pubbliche e con la politica di rigore finanziario impostata dall'attuale Governo, aprirebbe un problema molto serio di reperimento delle entrate alternative (il gettito dell'Irap é dell'ordine dei 35 miliardi di euro) e di finanziamento delle Regioni (cui compete il tributo)». Quanto all'Irpef, sempre la la vecchia delega fiscale «proponeva un'Irpef a tre aliquote (pari a 20, 30 e 40 per cento) senza indicare i limiti degli scaglioni e quindi con effetti redistributivi e di gettito del tutto indeterminati. Si ritiene preferibile non ripresentare questo aspetto della delega, e limitarsi a indicare la volontà di concentrare le risorse che si renderanno disponibili in un apposito Fondo destinato a finanziare i futuri sgravi fiscali».





              Una sola tassa per le imprese
              Al Capo III della delega, che disciplina i criteri per la «revisione della tassazione in funzione della crescita, dell'internazionalizzazione delle imprese e della tutela dell'ambiente», l'articolo 12 regola dunque la ridefinizione dell'imposizione sui redditi secondo un semplice principio: separare la tassazione dell'impresa da quella dell'imprenditore o del professionista, introducendo una sola tassa per le imprese a prescindere dalla loro forma sociale. L'obiettivo è quello di sostituire l'attuale Ires con l'Iri, che verrà applicata a tutte le attività di impresa (o professionali) nel caso in cui il reddito che l'imprenditore o il professionista percepiscono dall'impresa o dallo studio professionale quale remunerazione per il proprio lavoro viene assoggettato all'Irpef, che mantiene la sua progressività.
              Incentivo ad investire in azienda
              In altre parole, l'Iri - con probabile aliquota al 27,5%, in linea con l'Ires attuale, si applicherà solo al reddito d'impresa o di studio mentre gli utili prelevati dal titolare o dai soci continueranno a essere soggetti alle aliquote progressive dell'Irpef, in modo da incentivare chi decide di investire i proventi nell'azienda o nello studio rafforzandone il patrimonio. La trasformazione dell'Ires in Iri (ipotesi, peraltro non nuove: già prevista dalla Finanziaria 2008, è di fatto "scaduta" senza effetti per mancanza del decreto attuativo) costituisce quindi per il Governo «una innovazione di tipo strutturale, con effetti di ampio respiro sul sistema di tassazione e sulla sua percezione da parte dei contribuenti».
              I vantaggi attesi
              Molti i vantaggi che il Governo conta di trarre dall'introduzione dell'Iri e la revisione dei redditi d'impresa individuali. La relazione di accompagnamento sottolinea come gli utili non distribuiti verranno «tassati sempre all'aliquota dell'imposta societaria, generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale. Ciò favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, mentre resta "penalizzata" la distribuzione di compensi all'imprenditore e ai soci». Da non sottovalutare poi la valorizzazione del contributo lavorativo dell'imprenditore all'azienda: «scindendo il reddito dell'impresa (studio) da quello dell'imprenditore (professionista) diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa (studio) e di mantenere invece una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore (professionista) ritrae dall'azienda (studio) per soddisfare i bisogni suoi e della sua famiglia». In buona sostanza, «mentre si mantiene un'equità orizzontale in Irpef sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale) si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto in Ires, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda (studio)».

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                Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
                Ires in pensione, arriva l'Iri: come funziona la nuova tassa




                Dopo l'Irpeg, l'imposta proporzionale sul reddito delle persone giuridiche, e l'Ires, l'imposta (proporzionale e personale con aliquota del 27,5%) sul reddito delle società, che ha preso il suo posto a partire dal 1° gennaio 2004, è il momento dell'Iri. Ovvero, la nuova imposta sul reddito imprenditoriale, tassa prevista dall'atteso disegno di legge - all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi - che delega al Governo una complessiva revisione del nostro sistema fiscale.

                Irap confermata
                Niente cambia invece per quanto riguarda l'Irap, imposta regionale sulle attività produttive. Lo stesso ddl non prevede infatti la soppressione dell'Irap né una modifica alle aliquote Irpef. «La vecchia delega - si legge nella relazione illustrativa della riforma fiscale - conteneva l'indicazione, nel medio-lungo periodo, della soppressione dell'Irap». Questa indicazione - sottolinea l'Esecutivo - «oltre ad apparire contraddittoria con le esigenze di risanamento delle finanze pubbliche e con la politica di rigore finanziario impostata dall'attuale Governo, aprirebbe un problema molto serio di reperimento delle entrate alternative (il gettito dell'Irap é dell'ordine dei 35 miliardi di euro) e di finanziamento delle Regioni (cui compete il tributo)». Quanto all'Irpef, sempre la la vecchia delega fiscale «proponeva un'Irpef a tre aliquote (pari a 20, 30 e 40 per cento) senza indicare i limiti degli scaglioni e quindi con effetti redistributivi e di gettito del tutto indeterminati. Si ritiene preferibile non ripresentare questo aspetto della delega, e limitarsi a indicare la volontà di concentrare le risorse che si renderanno disponibili in un apposito Fondo destinato a finanziare i futuri sgravi fiscali».





                Una sola tassa per le imprese
                Al Capo III della delega, che disciplina i criteri per la «revisione della tassazione in funzione della crescita, dell'internazionalizzazione delle imprese e della tutela dell'ambiente», l'articolo 12 regola dunque la ridefinizione dell'imposizione sui redditi secondo un semplice principio: separare la tassazione dell'impresa da quella dell'imprenditore o del professionista, introducendo una sola tassa per le imprese a prescindere dalla loro forma sociale. L'obiettivo è quello di sostituire l'attuale Ires con l'Iri, che verrà applicata a tutte le attività di impresa (o professionali) nel caso in cui il reddito che l'imprenditore o il professionista percepiscono dall'impresa o dallo studio professionale quale remunerazione per il proprio lavoro viene assoggettato all'Irpef, che mantiene la sua progressività.
                Incentivo ad investire in azienda
                In altre parole, l'Iri - con probabile aliquota al 27,5%, in linea con l'Ires attuale, si applicherà solo al reddito d'impresa o di studio mentre gli utili prelevati dal titolare o dai soci continueranno a essere soggetti alle aliquote progressive dell'Irpef, in modo da incentivare chi decide di investire i proventi nell'azienda o nello studio rafforzandone il patrimonio. La trasformazione dell'Ires in Iri (ipotesi, peraltro non nuove: già prevista dalla Finanziaria 2008, è di fatto "scaduta" senza effetti per mancanza del decreto attuativo) costituisce quindi per il Governo «una innovazione di tipo strutturale, con effetti di ampio respiro sul sistema di tassazione e sulla sua percezione da parte dei contribuenti».
                I vantaggi attesi
                Molti i vantaggi che il Governo conta di trarre dall'introduzione dell'Iri e la revisione dei redditi d'impresa individuali. La relazione di accompagnamento sottolinea come gli utili non distribuiti verranno «tassati sempre all'aliquota dell'imposta societaria, generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale. Ciò favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, mentre resta "penalizzata" la distribuzione di compensi all'imprenditore e ai soci». Da non sottovalutare poi la valorizzazione del contributo lavorativo dell'imprenditore all'azienda: «scindendo il reddito dell'impresa (studio) da quello dell'imprenditore (professionista) diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa (studio) e di mantenere invece una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore (professionista) ritrae dall'azienda (studio) per soddisfare i bisogni suoi e della sua famiglia». In buona sostanza, «mentre si mantiene un'equità orizzontale in Irpef sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale) si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto in Ires, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda (studio)».

                Ma questo che significa che stiamo studiando a vanvera? Non capisco, se riformano il fisco pochi giorni prima del concorso come si fa?

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                  Originariamente inviato da mmddbb Visualizza il messaggio
                  buon giorno
                  ho inviato il file di 25 domande a materialesicuro
                  ciao vorrei partecipare anche io ma mi sono persa le indicazioni di come fare. Qualcuno puo' essere cosi gentile da darmi qualche dritta? preparo anche io le domande.
                  Grazie e buon studio a tutti.

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                    Originariamente inviato da fabio2 Visualizza il messaggio
                    ciao vorrei partecipare anche io ma mi sono persa le indicazioni di come fare. Qualcuno puo' essere cosi gentile da darmi qualche dritta? preparo anche io le domande.
                    Grazie e buon studio a tutti.
                    prepara le domande secondo lo schema in excel che trovi tra gli allegati del forum.
                    le domande, possibilmente, nuove... le invii a paolino, cioè all'indirizzo e mail indicato.

                    ciao

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                      Originariamente inviato da agos81 Visualizza il messaggio
                      Ma questo che significa che stiamo studiando a vanvera? Non capisco, se riformano il fisco pochi giorni prima del concorso come si fa?
                      secondo me non ci saranno mai domande sulle recenti riforme.

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