annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ho una domanda da porvi riguardo alla disciplina del trasferimento all’estero della residenza:
    l’art. 166 del Tuir prevede che “1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti “.
    Domanda: ma non c’è un errore nella frase che ho sottolineato e cioè non dovrebbe essere “ salvo che gli stessi siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello stato” ?
    Infatti sembra che quando vi sia tale trasferimento i componenti che affluiscono nella stabile organizzazione non vengano tassati (e quindi è un eccezione alla regola generale), e verranno eventualmente tassati solo se tali componenti saranno successivamente distolti da tale S.O, come prevede la frase successiva…
    Originariamente inviato da memento28 Visualizza il messaggio
    Capisco cio' che vuoi dire ma si faccia ben attenzione alla prima frase dell'art. 166: "il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali..."
    Il senso è quello di assoggettare a tale disciliplina il caso in cui venga trasferito all'estero l'intera azienda, in quanto nel caso di trasferimento della sola residenza anagrafica il complesso aziendale rimasto in Italia può essere considerato come una stabile organizzazione e quindi tale disciplina non risulta applicabile.
    Quanto appena detto per le imprese individuali.

    Per le società di persone e capitali la disciplina dell'art. 166 è applicabile qualora si trasferisca all'estero la sede legale, la sede amministrativa e lìoggetto principale dell'attività. Altrimenti anche in questo caso si configura una stabile organizzazione nella quale sono confluiti i componenti dell'azienda e quindi non risulta applicabile la norma in argomento

    Grazie Memento, ormai avevo perso la speranza che qualcuno ( a parte Rol che ha fornito l’aggiornamento utilissimo) si interessasse alla mia domanda,. Comunque mi sembra che anche tu sostenga quello che scrivevo io e cioè:

    Regola generale: il trasferimento all’estero della residenza del sogg. che esercita impresa commerciale comporta la tassazione sul valore normale dei beni componenti l’azienda.
    Deroga: Nel caso in cui i beni siano conferiti in una S.O nello stato, no tassazione.
    Di conseguenza l’art. 166 non dovrebbe disporre che: Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, ……….., costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi SIANO confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello stato” ?

    Commenta


      Sperando che l’argomento interessi di più (si fa per dire ), ho un altro quesito da sottoporvi, sul decreto Iva:
      l’art. 3 comma 6 dispone che non si considerano prestazioni di servizi ai fini Iva l’uso personale o familiare dell’imprenditore o la messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali per il cui acquisto è stata operata la detrazione del 40 % dell’imposta e delle apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre qualora all’acquisto sia stata detratta una parte dell’imposta con il metodo del pro-rata ex art. 19, 4° comma.
      L’art. 13 comma 3 lett. d) però afferma che in caso di messa a disposizione da parte del datore di lavoro, dei beni di cui sopra, la base imponibile di tale operazione è valutata con il valore normale dei servizi, se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
      Domanda: se queste operazioni non costituiscono prestazioni di servizi a fini Iva, perché l’art. 13 disciplina il calcolo della loro base imponibile ?
      Forse perché l’art. 3) comma 6 intende che tale operazione non è considerata prestazione di servizi solo se i beni sono forniti gratuitamente?

      Commenta


        Gabri....non ne ho idea....però mi sembra che questa domanda sia decisamente oltre la preparazione richiesta per rispondere ai quesiti che verranno somministrati (prendendo come base quelli degli anni precedenti)

        Commenta


          Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggio
          Sperando che l’argomento interessi di più (si fa per dire ), ho un altro quesito da sottoporvi, sul decreto Iva:
          l’art. 3 comma 6 dispone che non si considerano prestazioni di servizi ai fini Iva l’uso personale o familiare dell’imprenditore o la messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali per il cui acquisto è stata operata la detrazione del 40 % dell’imposta e delle apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre qualora all’acquisto sia stata detratta una parte dell’imposta con il metodo del pro-rata ex art. 19, 4° comma.
          L’art. 13 comma 3 lett. d) però afferma che in caso di messa a disposizione da parte del datore di lavoro, dei beni di cui sopra, la base imponibile di tale operazione è valutata con il valore normale dei servizi, se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
          Domanda: se queste operazioni non costituiscono prestazioni di servizi a fini Iva, perché l’art. 13 disciplina il calcolo della loro base imponibile ?
          Forse perché l’art. 3) comma 6 intende che tale operazione non è considerata prestazione di servizi solo se i beni sono forniti gratuitamente?

          Scusate non avevo letto bene il comma 6) dell'art. 3 del decreto Iva, che in effetti prevede che la messa a disposizione dei dipendenti dei beni di cui sopra, non costituisce prestazione di servizi se viene effettuata a titolo gratuito.
          L'art. 13 comma 3 lett d) invece disciplina la base imponibile di tale prestazione di servizi (messa a disposizione dei dipendenti dei veicoli a motore e delle apparecchiature per il servizio pubblico radiomobile terrestre) nel caso in cui sia dovuto la datore di lavoro un corrispettivo inferiore al valore normale dei servizi e quindi in caso di prestazione onerosa e non gratuita.
          Se mi sfugge qualcosa correggetemi.
          Buona notte

          Commenta


            Originariamente inviato da azzurro.rp Visualizza il messaggio
            mi rivolgo a coloro che sono laureati in giurisprudenza: ma siete davvero convinti di voler vincere il concorso in agenzia delle entrate?? due grandi palle quel lavoro.......mamma miaaaaaaaaaaaaaaaa

            siiiiiiiiiiiiiiiiiiii!quanto vorrei fare un lavoro noiosoooooooooo (che poi a sentire chrì questo lavoro tutto è tranne che noioso!)
            pensa invece fare un lavoro ANSIOSO...

            Commenta


              Originariamente inviato da leaves80 Visualizza il messaggio
              Grande giak! ma tu perchè partecipi?? io credevo che scrivessi sul forum e basta....d'altronde hai detto
              che non ti meravigli del male operato di cnipec e praxi , dunque perchè partecipare? il concorsetto
              spesso truccato lascialo a noi no!!
              forse hai confuso con qualche altro utente,mai detto nulla in merito:P

              Commenta


                Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                l'affito ha per oggetto beni produttivi, in parole povere. es. azienda
                E allora perche' con gli appartamenti si utilizza sempre il cartello "affittasi" se non sbaglio non ho mai visto il cartello "Loca" riguardo agli appartamenti................non sara' il contrario???

                Commenta


                  Originariamente inviato da mario0 Visualizza il messaggio
                  E allora perche' con gli appartamenti si utilizza sempre il cartello "affittasi" se non sbaglio non ho mai visto il cartello "Loca" riguardo agli appartamenti................non sara' il contrario???
                  no no è come dice ezio (vedi il codice civile) in realtà nel linguaggio comune si usa affittasi ma giuridicamente si intende una locazione (sui contratti c'è scritto locazione di un immobile urbano)

                  Commenta


                    Originariamente inviato da azzurro.rp Visualizza il messaggio
                    mi rivolgo a coloro che sono laureati in giurisprudenza: ma siete davvero convinti di voler vincere il concorso in agenzia delle entrate?? due grandi palle quel lavoro.......mamma miaaaaaaaaaaaaaaaa
                    ... disse la volpe all'uva...

                    Commenta


                      Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
                      no no è come dice ezio (vedi il codice civile) in realtà nel linguaggio comune si usa affittasi ma giuridicamente si intende una locazione (sui contratti c'è scritto locazione di un immobile urbano)
                      Ok grazie Giada, sai cosa mi ha confuso? Il software della simone su questa domanda dice il contrario.....uffa! Ci sono varie domande sbagliate.....

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X