DECRETO «SEMPLIFICAZIONI FISCALI»
È stato pubblicato il decreto-legge, in vigore dal 2.3.2012, contenente
disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento
e potenziamento dell’accertamento (cd. decreto «semplificazioni
fiscali»).
Di seguito sono illustrate alcune delle disposizioni aventi maggior
rilevanza fiscale, rinviando per approfondimenti ad articoli che saranno
pubblicati sui prossimi numeri della Rivista.
Rateazione dei debiti tributari (art. 1): è possibile usufruire della
rateazione della successiva cartella di pagamento anche in caso di
mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari.
Inoltre, è sempre possibile richiedere la rateazione della cartella di
pagamento con rata crescente (in luogo di quella costante).
Il contribuente decade dalla rateazione della cartella di pagamento
solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
In pendenza di rateazione, l’agente della riscossione non può iscrivere
ipoteca (sono comunque fatte salve le ipoteche già iscritte alla
data di concessione della rateazione) (soppressione dell’art. 3-bis, co. 7,
D.Lgs. 462/1997, modifiche dell’art. 19, co. 1-bis e 3, e introduzione
dei nuovi co. 1-ter e 1-quater, D.P.R. 602/1973).
I piani di rateazione a rata costante emessi alla data del 2.3.2012
non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ex art.
19, co. 1-bis, D.P.R. 602/1973.
Agevolazioni fiscali e regimi fiscali opzionali – Mancata comunicazione
(art. 2): la mancata tempestiva comunicazione non fa venir
meno la possibilità per il contribuente di fruire di agevolazioni
fiscali o di regimi fiscali opzionali nel caso in cui la violazione non
sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche
di cui il contribuente abbia avuto conoscenza a condizione che lo
stesso abbia i requisiti richiesti dalla legge, effettui la comunicazione
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi
contestualmente la sanzione minima (e 258) di cui all’art. 11, co. 1,
D.Lgs. 471/1997 [CFF ➋ 9459].
Cinque per mille dell’Irpef (art. 2): dal 2012 possono partecipare al
riparto del 5 per mille dell’Irpef anche gli enti che, pur non avendo
adempiuto agli adempimenti richiesti per l’ammissione, abbiano i
requisiti richiesti, presentino le domande di iscrizione ed eseguano
le successive integrazioni entro il 30.9 e versino contestualmente la
sanzione minima (e 258) di cui all’art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997.
Consolidato – Cessione dell’eccedenza Ires (art. 2): in caso di cessione
dell’eccedenza Ires risultante dalla dichiarazione del consolidato, la
mancata indicazione degli estremi del cessionario e dell’ammontare
ceduto non determina la sua inefficacia se il cessionario è il soggetto
consolidante, versando la sanzione massima (e 2.065) di cui all’art.
8, co. 1, D.Lgs. 471/1997 [CFF ➋ 9456] (nuovo art. 43-ter, co. 2-bis,
D.P.R. 602/1973).
Iva – Dichiarazioni d’intento – Comunicazione (art. 2): il cedente
dei beni o il prestatore dei servizi deve comunicare all’Agenzia delle
Entrate i dati riportati nella dichiarazione d’intento ricevuta entro
il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva
in cui confluiscono le operazioni realizzate senza Iva (modifica all’art.
1, co. 1, lett. c), D.L. 746/1983, conv. con modif. dalla L. 17/1984).
È stato pubblicato il decreto-legge, in vigore dal 2.3.2012, contenente
disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento
e potenziamento dell’accertamento (cd. decreto «semplificazioni
fiscali»).
Di seguito sono illustrate alcune delle disposizioni aventi maggior
rilevanza fiscale, rinviando per approfondimenti ad articoli che saranno
pubblicati sui prossimi numeri della Rivista.
Rateazione dei debiti tributari (art. 1): è possibile usufruire della
rateazione della successiva cartella di pagamento anche in caso di
mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari.
Inoltre, è sempre possibile richiedere la rateazione della cartella di
pagamento con rata crescente (in luogo di quella costante).
Il contribuente decade dalla rateazione della cartella di pagamento
solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
In pendenza di rateazione, l’agente della riscossione non può iscrivere
ipoteca (sono comunque fatte salve le ipoteche già iscritte alla
data di concessione della rateazione) (soppressione dell’art. 3-bis, co. 7,
D.Lgs. 462/1997, modifiche dell’art. 19, co. 1-bis e 3, e introduzione
dei nuovi co. 1-ter e 1-quater, D.P.R. 602/1973).
I piani di rateazione a rata costante emessi alla data del 2.3.2012
non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ex art.
19, co. 1-bis, D.P.R. 602/1973.
Agevolazioni fiscali e regimi fiscali opzionali – Mancata comunicazione
(art. 2): la mancata tempestiva comunicazione non fa venir
meno la possibilità per il contribuente di fruire di agevolazioni
fiscali o di regimi fiscali opzionali nel caso in cui la violazione non
sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche
di cui il contribuente abbia avuto conoscenza a condizione che lo
stesso abbia i requisiti richiesti dalla legge, effettui la comunicazione
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi
contestualmente la sanzione minima (e 258) di cui all’art. 11, co. 1,
D.Lgs. 471/1997 [CFF ➋ 9459].
Cinque per mille dell’Irpef (art. 2): dal 2012 possono partecipare al
riparto del 5 per mille dell’Irpef anche gli enti che, pur non avendo
adempiuto agli adempimenti richiesti per l’ammissione, abbiano i
requisiti richiesti, presentino le domande di iscrizione ed eseguano
le successive integrazioni entro il 30.9 e versino contestualmente la
sanzione minima (e 258) di cui all’art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997.
Consolidato – Cessione dell’eccedenza Ires (art. 2): in caso di cessione
dell’eccedenza Ires risultante dalla dichiarazione del consolidato, la
mancata indicazione degli estremi del cessionario e dell’ammontare
ceduto non determina la sua inefficacia se il cessionario è il soggetto
consolidante, versando la sanzione massima (e 2.065) di cui all’art.
8, co. 1, D.Lgs. 471/1997 [CFF ➋ 9456] (nuovo art. 43-ter, co. 2-bis,
D.P.R. 602/1973).
Iva – Dichiarazioni d’intento – Comunicazione (art. 2): il cedente
dei beni o il prestatore dei servizi deve comunicare all’Agenzia delle
Entrate i dati riportati nella dichiarazione d’intento ricevuta entro
il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva
in cui confluiscono le operazioni realizzate senza Iva (modifica all’art.
1, co. 1, lett. c), D.L. 746/1983, conv. con modif. dalla L. 17/1984).
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