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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    DECRETO «SEMPLIFICAZIONI FISCALI»
    È stato pubblicato il decreto-legge, in vigore dal 2.3.2012, contenente
    disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento
    e potenziamento dell’accertamento (cd. decreto «semplificazioni
    fiscali»).
    Di seguito sono illustrate alcune delle disposizioni aventi maggior
    rilevanza fiscale, rinviando per approfondimenti ad articoli che saranno
    pubblicati sui prossimi numeri della Rivista.
    Rateazione dei debiti tributari (art. 1): è possibile usufruire della
    rateazione della successiva cartella di pagamento anche in caso di
    mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari.
    Inoltre, è sempre possibile richiedere la rateazione della cartella di
    pagamento con rata crescente (in luogo di quella costante).
    Il contribuente decade dalla rateazione della cartella di pagamento
    solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
    In pendenza di rateazione, l’agente della riscossione non può iscrivere
    ipoteca (sono comunque fatte salve le ipoteche già iscritte alla
    data di concessione della rateazione) (soppressione dell’art. 3-bis, co. 7,
    D.Lgs. 462/1997, modifiche dell’art. 19, co. 1-bis e 3, e introduzione
    dei nuovi co. 1-ter e 1-quater, D.P.R. 602/1973).
    I piani di rateazione a rata costante emessi alla data del 2.3.2012
    non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ex art.
    19, co. 1-bis, D.P.R. 602/1973.
    Agevolazioni fiscali e regimi fiscali opzionali – Mancata comunicazione
    (art. 2): la mancata tempestiva comunicazione non fa venir
    meno la possibilità per il contribuente di fruire di agevolazioni
    fiscali o di regimi fiscali opzionali nel caso in cui la violazione non
    sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche
    di cui il contribuente abbia avuto conoscenza a condizione che lo
    stesso abbia i requisiti richiesti dalla legge, effettui la comunicazione
    entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi
    contestualmente la sanzione minima (e 258) di cui all’art. 11, co. 1,
    D.Lgs. 471/1997 [CFF ➋ 9459].
    Cinque per mille dell’Irpef (art. 2): dal 2012 possono partecipare al
    riparto del 5 per mille dell’Irpef anche gli enti che, pur non avendo
    adempiuto agli adempimenti richiesti per l’ammissione, abbiano i
    requisiti richiesti, presentino le domande di iscrizione ed eseguano
    le successive integrazioni entro il 30.9 e versino contestualmente la
    sanzione minima (e 258) di cui all’art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997.
    Consolidato – Cessione dell’eccedenza Ires (art. 2): in caso di cessione
    dell’eccedenza Ires risultante dalla dichiarazione del consolidato, la
    mancata indicazione degli estremi del cessionario e dell’ammontare
    ceduto non determina la sua inefficacia se il cessionario è il soggetto
    consolidante, versando la sanzione massima (e 2.065) di cui all’art.
    8, co. 1, D.Lgs. 471/1997 [CFF ➋ 9456] (nuovo art. 43-ter, co. 2-bis,
    D.P.R. 602/1973).
    Iva – Dichiarazioni d’intento – Comunicazione (art. 2): il cedente
    dei beni o il prestatore dei servizi deve comunicare all’Agenzia delle
    Entrate i dati riportati nella dichiarazione d’intento ricevuta entro
    il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva
    in cui confluiscono le operazioni realizzate senza Iva (modifica all’art.
    1, co. 1, lett. c), D.L. 746/1983, conv. con modif. dalla L. 17/1984).

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      dei soggetti Iva, sono allineati il momento in cui partono gli effetti
      fiscali con quello in cui decorrono gli effetti civilistici (modifiche
      all’art. 5, co. 1 e nuovo co. 3-bis, D.P.R. 322/1998).
      Elenco clienti e fornitori (art. 2): dall’1.1.2012 dovranno essere comunicate
      (cd. spesometro) tutte le operazioni per le quali vi è l’obbligo
      di emissione della fattura, essendo soppresso il limite di e 3.000.
      Pertanto, l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti
      ai fini Iva per le quali è prevista l’emissione della fattura è assolto con
      la trasmissione, per ogni cliente e fornitore, dell’importo di tutte le
      operazioni attive e passive effettuate.
      Per le operazioni senza obbligo di fattura la comunicazione va
      effettuata solo se di importo non inferiore a e 3.600 (Iva inclusa)
      (modifica all’art. 21, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L.
      122/2010).
      Domicilio fiscale (art. 2): negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni
      da presentare all’Amministrazione finanziaria l’indirizzo del domicilio
      fiscale delle parti deve essere riportato solo se richiesto dall’Ufficio
      (modifica all’art. 58, co. 4, D.P.R. 600/1973).
      Operazioni con Paesi black list – Comunicazione (art. 2): i soggetti
      Iva devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate
      le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute,
      registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici
      di Paesi black list se singolarmente di importo superiore
      a e 500 (modifica all’art. 1, co. 1, D.L. 40/2010, conv. con modif.
      dalla L. 73/2010).
      Soggetti non residenti – Tracciabilità dei pagamenti (art. 3): nei
      confronti delle persone fisiche private non residenti che acquistano
      beni o servizi in Italia, presso commercianti al minuto o assimilati o
      presso agenzie di viaggio e turismo, non opera la norma che limita
      l’uso del contante solo ad importi inferiori a e 1.000 (art. 49, co. 1,
      D.Lgs. 231/2007 e succ. modif.). A tal fine il cedente/prestatore deve:
      ●● inviare telematicamente un’apposita comunicazione preventiva
      all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini che verranno
      stabiliti dall’Agenzia stessa, entro il 31.3.2012 chiedendo di
      poter ricevere pagamenti in contanti oltre soglia;
      ●● acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e un’apposita
      autocertificazione attestante le condizioni di cittadinanza e di
      residenza;
      ●● entro il primo giorno feriale successivo all’operazione, versare
      il denaro incassato in un proprio conto corrente e consegnare
      all’operatore finanziario la fotocopia del passaporto del cliente
      e lo scontrino emesso.
      Pubbliche Amministrazioni – Pagamenti di stipendi e pensioni oltre
      e 1.000 (art. 3): è prorogato all’1.5.2012 l’obbligo di pagamento
      tramite strumenti elettronici di stipendi e pensioni di importo superiore
      a e 1.000 da parte di enti e pubbliche Amministrazioni (art.
      2, co. 4-ter, lett. c), D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011).
      Imprese minori – Spese relative a contratti a corrispettivi periodici
      (art. 3): dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per gli
      esercizi solari) le imprese minori possono dedurre i costi, concernenti
      contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza
      di 2 periodi d’imposta (di importo non superiore a e 1.000) nell’esercizio
      in cui è stato registrato il documento probatorio (modifica
      all’art. 66, co. 3, D.P.R. 917/1986).

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        bon è troppo lungo,magari faccio un documento se vi serve

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          Volevo sapere se c'è qualcuna della provincia di trapani che partecipa per la Lombardia.

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            Originariamente inviato da steconso Visualizza il messaggio
            scusate ma mi sembra che la 1a parte dello schema sia sbagliato:
            La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso
            dopo la notifica dell’accertamento - imposte dirette, iva, imposta di registro
            - sanzioni
            rispettivamente: Per un terzo della maggiore imposta, nessun importo
            mi risulta che l'accertamento con adesione comporta il pagamento di tutta l'imposta dovuta (e non 1/3come scritto) mentre cio' che si paga per 1/3 e' la sanzione (1/3 del minimo) piu' gli interessi che qui non sono nemmeno contemlati..
            Correggetemi se sbaglio..ma mi sembra pure logico..
            Inoltre nel caso di sentenza di condanna sfavorevole al ricorrente da parte della commissione tributaria (sia in 1o che in 2o grado) il contribuente che ha perso deve anche pagaregli interessi (info che non sono riportate nello schema..).e pure le spese della lite (a carico del soccombente).
            Corretto?

            Potete confermarmi che inoltre nel caso di sentenza di condanna sfavorevole al ricorrente da parte della commissione tributaria (sia in 1o che in 2o grado) il contribuente che ha perso deve anche pagare le sanzioni con le stesse modalita' con cui corrisponde gli importi delle imposte oggetto del ricorso? Ho cercato questa info nel simone e nel compendio del tesauro però nulla...
            per cortesia qualcuno potrebbe confermare o smentire quanto da me scritto qui sopra? Penso che la correzione di questo schema possa interessare tutti...
            Grazie

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              Cari colleghi forummisti, è quasi certo che la 1a sett. di giugno ci sarà finalmente la 1a prova scritta..questo dovrebbe servire a tutti noi da stimolo per ripassare con più determinazione e cercare di chiarire tutti i dubbi che abbiamo...e a proposito di dubbi, RIBADISCO L'APPELLO DA ME FATTO QUALCHE GIORNO FA DI AIUTARMI A CHIARIRE QUALI SONO LE RISPOSTE ESATTE DEI QUIZ POSTATI FINO A PAG.1680 E DA ME CON TANTA CURA RACCOLTI NEL DOC. CHE HO POSTATO CIRCA 10GG. FA...ORMAI I QUIZ DA CHIARIRE SI SONO DI MOLTO RIDOTTI RISPETTO A QUELI INIZIALI DA ME SEGNALATI...QUINDI RESTANO IN SOSPESO SOLO QUESTI QUIZ (ho anche riportato i commenti di alcuni forummisti ai quiz, che però non sono decisivi per la soluzione del quiz):

              TRIBUTARIO
              posso aderire al regime privilegiato per le nuove iniziative imprenditoriali (regime in essere per gli imprenditori giovani)
              1)Anche se nella nuova azienda proseguo un’altra attività precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente
              2)Se anche è mera prosecuzione di attività svolta ma dimostro di essere stato licenziato indipendentemente dalla mia volontà
              3)Non posso aderire comunque


              1)In tema di regolamento di giurisdizione, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione
              finchè:
              a) La causa non è decisa nel merito in primo grado
              b)Non siano trascorsi 30 gg dall’apertura del processo
              c)La giurisdizione non è stata assunta con sentenza passata in giuridicato

              ? (art. 41 RD 1443/1940 la a)

              2)L’istanza di regolamento non può impugnare:
              a)L’ordinanza che pronunciando sulla competenza non decide il merito
              della causa
              b)Il giudizio espresso davanti al giudice di pace
              c)Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme con il merito

              ? (art 42,43,46 RD 1443/1940 la b)

              CONTABILITA'


              Quando il prezzo di acquisto di un bene strumentale è superiore al valore di realizzo la differenza costituisce:
              a) una plusvalenza
              b)una minusvalenza
              c)una rivalutazione



              ? la risposta dovrebbe essere minusvalenza ma non mi è chiaro perché se ho capito bene la domanda prezzo di acquisto di un bene significa che è stato venduto a es. 10 che è superiore al suo valore cioè es: 8 (quindi io non ci ho perso 2 euro anzi ho guadagnato 2 e come fà ad essere una minusvalenza)???
              COSA SONO I COSTI NERI:
              a) costi non dichiarati,
              b) costi afferenti ai ricavi non indicati e non ripresi a tassazione
              c) costi non ripresi a tassazione


              ? b

              La scorta di sicurezza:
              1) Esprime il limite al di sotto del quale le giacenze non devono mai scendere.

              2) Indica la quantità di materie necessarie per la tempestiva alimentazione dei processi di produzione.
              3) È la quantità di materie e prodotti finiti che non dovrebbe mai essere superata.

              ?1

              DIRITTO CIVILE

              Il minore può essere interdetto od inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età?
              A No, in ogni caso.
              B Sì, ma solo se abbia un proprio patrimonio.
              C Sì, se non emancipato.
              D Sì, in ogni caso.


              ? La risposta esatta è la C o D
              Il codice civile prevede la possibilità di promuovere il giudizio di interdizione anche nei confronti di soggetti “infermi di mente” minorenni. Il ricorso può essere presentato a partire dal momento in cui i soggetti abbiano compiuto i 17 anni.
              Si tratta di una interdizione o inabilitazione in via preventiva, che non ha efficacia immediata, ma che produrrà effetti dal giorno in cui il minorenne raggiungerà la maggiore età (prima di quella data, del resto, il minore è già tutelato dai genitori esercenti la potestà o dal tutore, eventualmente nominato).
              Il processo d’interdizione è analogo a quello disposto per i maggiorenni.

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                segue...

                DIRITTO COMMERCIALE

                una s.p.a. può essere costituita da un solo socio?
                a. no
                b. si
                c. si, ma solo a certe condizioni dettate dal c.c.


                ?

                in caso di accordo di ristrutturazione (legge 182 diritto fallimentare) è necessario il consenso del ceto creditorio che rappresenti:
                a) il 60% dell'esposizione complessiva
                b) il 70% dell'esposizione complessiva
                c) l'80% dell'esposizione complessiva


                ?
                QUOTE=M.Kube;597318]una società a responsabilità limitata agricola che nel triennio precedente ha avuto ricavi medi pari a 250.000 euro, attivo patrimoniale medio pari a 400.000 euro, e presenta debiti scaduti per euro 400.000, può fallire ?
                a) si
                b) no
                c) dipende dall'ammontare del capitale sociale


                ? credo di no quindi b
                ? si, può fallire perchè sono superati 2 dei 3 limiti

                POTTY In quale dei seguenti tipi di società, salvo diversa disposizione dei patti sociali, l'amministrazione spetta a tutti i soci?
                A Società in nome collettivo
                B Società in accomandita per azioni
                C Società in accomandita semplice


                ?a

                POTTY Nei consorzi con attività esterna esiste il fondo consortile?
                A
                B Solo se previsto in sede di costituzione del consorzio
                C No, in nessun caso


                ?

                Quanti sono i tipi di società previsti dal legislatore nazionale?
                a) 7
                b) 8
                c) Indicativamente 7 ma possono essere previsti anche altri tipi purchè meritevoli di tutela.


                ?8

                Se si esercita un attività commerciale è possibile non si esplicitare la scelta del tipo societario ?
                a) No è obbligatorio
                b) Si, si applica la disciplina delle società in nome collettivo
                c) Si, si applicala disciplina della società semplice


                ?b


                L’iscrizione nel registro delle imprese per le società semplici esercenti attività agricole ha efficacia di pubblicità legale ?
                a) No , ha solo funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia
                b) Si


                ?

                Quale di queste definizioni esprime meglio il concetto di società occulta :
                a) Contratto concluso verbalmente o da comportamenti concludenti
                b) Non è iscritta nel registro delle imprese
                c) La società opera all’esterno come impresa individuale


                ?c

                La società semplice ai fini del codice civile è obbligata alla tenuta delle scritture contabili?
                a) Si
                b) No


                ?

                Nelle società in nome collettivo è previsto il bilancio di esercizio?
                a) No, è previsto un rendiconto
                b) Si
                c) No

                ?a

                In una società in nome collettivo la maggioranza dei soci può decidere di non distribuire l’utile?
                a) No
                b) Si
                c) Si solo se prevista clausola

                ?


                - Nelle società di persone come può essere modificato il contratto sociale?
                a) Soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente
                b) Sempre all’unanimità
                c) Solo con il consenso di tutti si soci, salvo non sia convenuto diversamente e non sia derogato da altre disposizioni legislative

                ?

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                  ultima di contabilita' (con commenti non risolutivi..)

                  I proventi( insussistenze e sopravvenienze attive) e gli oneri( insussistenze e sopravvenienze passive)connesse ad attività e passività dell''impresa e non dipendenti dalla volontà dell'impreditore, a quale gestione appartengono??


                  ? GESTIONE ACCESSORIA è la riposta corretta.

                  Correggetemi, ma la risposta non dovrebbe essere GESTIONE STRAORDINARIA?
                  la gestione accessoria è anche detta gestione patrimoniale e fa parte della gestione non caratteristica.
                  Ad esempio, un'impresa che produce vetro può anche dare in fitto uno dei suoi locali. Quindi, i ricavi derivanti dalla vendita del prodotto finito (vetro) rientrano tra i proventi della gestione caratteristica, mentre il provento derivante dal fitto attivo percepito rientra nella gestione accessoria.
                  Quindi, hai ragione! Tutti gli eventi e le operazioni che rientrano nella gestione straordinaria sono completamente estranee alla gestione tipica dell'impresa. Pensa, ad esempio, alla vendita di un bene strumentale che può generare una plusvalenza o minusvalenza.


                  Non sono d'accordo in quanto la domanda parla di "proventi o oneri connessi ad attività o passività dell'impresa"
                  Il fatto che sia connesso all'attività d'impresa lo fa ricadere nella gestione accessoria. Si tratta sopravvenienze/insussistenze di quei valori stimati che possono essere poi ritoccati in seguito (vadasi ad es. il fondo rischi e oneri rivelatosi eccedente rispetto agli accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi, originando pertanto una sopravvenienza attiva). La loro collocazione corretta è pertanto tra gli Oneri diversi di gestione oppure tra gli Altri ricavi e proventi.
                  Se invece fosse stata un sopravvenienza legata a fatti estranei alla gestione (ad es. un furto di merce) allora sarebbe rientrato nella gestione straordinaria.


                  I proventi (insussistenze e sopravvenienze attive) e gli oneri (insussistenze e sopravvenienze passive) connesse ad attività e passività dell''impresa e non dipendenti dalla volontà dell'impreditore, a quale gestione appartengono??
                  e premettendo la chiara esistenza di insidie , possiamo affermare che sotto il profilo della gestione accessoria:
                  Minusvalenze (B14) e plusvalenze (A5) sono componenti di reddito che si possono manifestare solamente in caso di vendita di immobilizzazioni, cioè di quei beni che normalmente rimangono per lungo tempo all'interno dell'impresa e, generalmente, non sono destinati alla vendita.
                  QUINDI ----> se tali beni strumentali venissero venduti, è a causa del loro deperimento economico-tecnico sulla base di quanto previsto dai piani di sostituzione aziendali e che hanno uno scarso peso rispetto alla totalità dei beni strumentali impiegati dall’impresa.
                  A conferma ulteriore, la definizione:
                  Si considerano plusvalenze e minusvalenze straordinarie quelle che derivano:
                  • da alienazioni effettuate a seguito di operazioni di riconversione produttiva, ridimensionamento produttivo, ristrutturazione;
                  • da alienazione di beni diversi da quelli strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi come, ad esempio, alienazione di immobili civili.


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                    decreto semplificazione fiscale.doc



                    llllllllll

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                      mi è appena arrivata:


                      "ciao Chris,


                      ho avuto info che anche a torino le aule sono prenotate x l'8 giugno.

                      non avevo dubbi sulla validità delle tue info, puoi divulgare questa info aggiuntiva agli altri.
                      buon lavoro!!!"

                      per tutte quelle anime in pena che mi quotidianamente mi scrivono per sapere nuove news....che ovviamente NON HO!!

                      ciao e buon proseguimento..

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                      Sto operando...
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