Originariamente inviato da giorgia68
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da Jacksonrules Visualizza il messaggio
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Scusate...ma a questa domanda ..ne siete sicuri della risposta??? non so chi ha fatto il questionario, ma a me non sembra corretta:
Io credo che sia giusta la C per i segg. motivi:21 1664 La conciliazione giudiziale consente al contribuente x A di patteggiare l'imponibile anche prima di avere ricevuto l'accertamento OK B di recedere dal secondo grado del giudizio x C di mettere fine a una controversia già avviata presso la commissione tributaria provinciale ERRORE
Conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco.
Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
Può essere proposta:
- dalla Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
- dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
Come si svolge il procedimento
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.
La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:
- il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
- l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.
Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo. Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
Non vorrei dire una baggianata....ma attenzione con i quiz sbagliati..perchè se nessuno se ne accorge, o peggio, chi se ne accorge non lo comunica....chi pensa di aver azzeccato poi all'esame è un casino!!!
Se sbaglio io, allora chiedo venia!
Chiara
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Gli utili prodotti negli esercizi di applicazione della trasparenza:
a) DEVONO ESSERE DICHIARATI ALL'ATTO DELLA DISTRIBUZIONE
b) NON DEVONO ESSERE DICHIARATI ALL'ATTO DELLA DISTRIBUZIONE PERCHE' NON IMPONIBILI
c) DIPENDE DAI CASI
I dividendi conseguiti dalle società di persone sono tassati in base al pricipio della trasparenza, la quota che concorre alla formazione della base imponibile è:
a) 49,72% (il restante 50.28% non è imponibile)
b) 50.28% (il restante 49.72% non è imponibile)
c) 100%
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mipare di aver capito che ci sia un altro indirizzo cui inviare il materiale...potreste dirmi qual'è?
a mio parere credo che si possa creare un questionario completo se tutti dessero il proprio contributo pure con un paio di domande..
forza ragazzi preparate anche domande su contabilità, organizz, scienze delle finanze...io non ne sono capace..a dire il vero anche per il resto non sono capace ma almeno ci ho provato
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