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    Originariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggio
    , bho non so cosà vuoi dire?
    comunque è vero ciò che dici tu! , ma riguardo alla forma di conto economico, prima era a sezioni divise e contrapposte, poi, in seguito alla direttiva, passato in forma scalare con l'evidenziazione dei risultati intermedi di gestione. ordinaria, finanziaria, rettificativa e straordinaria.
    ciao volevo solo sottolineare che come è gia' stato detto piu' volte
    non è sufficiente studiare la contabilita' dai manuali.
    Anche nel Maggioli non risulta specificato il riferimento al criterio
    di riclassificazione usato nel conto economico.
    L'ho trovato indicato nel Ferrero-Dezzani (un libro dell'Universita')
    e nel compendio Simone di ragioneria.

    Riporto da internet:
    L’art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1991 n. 127, che ha attuato nel nostro Paese la 4ª e 7ªDirettiva CEE, ha introdotto uno schema obbligatorio di conto economico a forma scalare, construttura a "costi e ricavi integrali della produzione di periodo’’ che si ispira allo schema previstodall’art. 23 della 4ª Direttiva e sostituisce il precedente schema "a costi, ricavi e rimanenze’’introdotto nel 1974 ed utilizzato dalla generalità delle imprese italiane fino al 1992.Il nuovo schema, più organico e razionale del precedente, consente di esporre, a differenza delprimo, i risultati economici parziali delle varie "aree di gestione’’ dell’impresa: gestionecaratteristica o principale, gestione finanziaria, gestione straordinaria; risultati che assumono unvalore notevole in sede di valutazione, consuntiva o prospettica, della redditività dell’impresa.

    Dimenticavo.....buongiorno!

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      buongiorno anche a te!

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        Originariamente inviato da bb82 Visualizza il messaggio
        Diritto commerciale:

        1.Nelle srl l'assemblea dei soci:
        a)si riunisce presso la sede sociale,salvo diversa disposizione dello statuto
        b)si riunisce nel comune dove ha sede la società,salvo diversa disposizione dello statuto
        c)si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione

        2.L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata:
        a)dall'organo amministrativo
        b)dal rappresentante comune degli obbligazionisti
        c)dall'assemblea straordinaria

        3.Tra l'iscrizione del progetto di fusione e la data fissata per la decisione sulla fusione:
        a)devono trascorrere almeno 30 gg,salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime
        b)devono trascorrere almeno 30 gg, senza possibilità per i soci di rinunciare al termine
        c)devono trascorrere 60 gg, con possibilità per i soci di rinunciare al termine a maggioranza
        grazie per le domande, puoi postare le risposte...regole del forum!!!!

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          Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggio
          1) C
          2) C
          3) A

          aspetto le soluzioni

          Risposte:
          1)a
          2)c
          3)a

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            1-in base all’articolo 1 della legge 244 del 2007 le società che si avvolgano per la prima volta della liquidazione dell’IVA di gruppo:
            a-possono trasferire alla controllante il credito dell’anno precedente
            b-non devono trasferire il credito dell’anno precedente
            c-possono trasferire il credito dell’anno precedente nel limite del 50%

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              penso che sia la B

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                Originariamente inviato da mic.dur Visualizza il messaggio
                1-in base all’articolo 1 della legge 244 del 2007 le società che si avvolgano per la prima volta della liquidazione dell’IVA di gruppo:
                a-possono trasferire alla controllante il credito dell’anno precedente
                b-non devono trasferire il credito dell’anno precedente
                c-possono trasferire il credito dell’anno precedente nel limite del 50%
                Si, la risposta esatta è la B.
                Una curiosità, ho notato che gli allegati non vengono visionati nell'ordine di inserimento.Come faccio a sapere quali sono gli ultimi allegati?

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                  Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                  Quarluno può chiarirmi cortesemente se nell'interpretazione della norma tributaria può essere applicato il procedimento analogico? ho letto a proposito cose discordanti


                  In generale si ha integrazione analogica per porre rimedio ad una lacuna;
                  quest’ ultima deve essere una lacuna in senso tecnico altrimenti non sono possibili integrazioni tramite analogia.

                  In diritto tributario, conseguentemente, se è presente una lacuna in termini di fattispecie tassabili non si è di fronte ad una lacuna in senso tecnico ma ad una scelta del legislatore, (Tesauro parla di lacuna in senso ideologico) e quindi l' integrazione analogica non sarebbe possibile.
                  in altre parole, potremmo affermare che le norme impositrici si atteggiano come le norme penali, sono, per loro intrinseca natura, complete.

                  Le norme di esenzione o agevolazione si atteggiano al pari delle norme impositrici.

                  Lo stesso dicasi per le norme tributarie sanzionatorie (e qui penso che valgano i principi di penale)

                  Ciò premesso l’ integrazione analogica è possibile solo quando si riscontra una lacuna nelle norme sui procedimenti o su quelle processuali.

                  Es. se una legge tributaria definisce l’ imponibilità di un fatto economico ma non ne determina i criteri di determinazione della base imponibile, o non ne determina le modalità di pagamento, l’ interprete può ricorrere all’ analogia riferendosi a casi simili e a materie analoghe.

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                    Ciao ragazzi! passo per un saluto! vi seguo ogni tanto!
                    sto aspettando l'esito di un concorso.. l'ansia dell'attesa mi ha portato ad uno stop nello studio. spero di riprendere al più presto!
                    buon proseguimento!

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                      Originariamente inviato da verde.71 Visualizza il messaggio
                      In generale si ha integrazione analogica per porre rimedio ad una lacuna;
                      quest’ ultima deve essere una lacuna in senso tecnico altrimenti non sono possibili integrazioni tramite analogia.

                      In diritto tributario, conseguentemente, se è presente una lacuna in termini di fattispecie tassabili non si è di fronte ad una lacuna in senso tecnico ma ad una scelta del legislatore, (Tesauro parla di lacuna in senso ideologico) e quindi l' integrazione analogica non sarebbe possibile.
                      in altre parole, potremmo affermare che le norme impositrici si atteggiano come le norme penali, sono, per loro intrinseca natura, complete.

                      Le norme di esenzione o agevolazione si atteggiano al pari delle norme impositrici.

                      Lo stesso dicasi per le norme tributarie sanzionatorie (e qui penso che valgano i principi di penale)

                      Ciò premesso l’ integrazione analogica è possibile solo quando si riscontra una lacuna nelle norme sui procedimenti o su quelle processuali.

                      Es. se una legge tributaria definisce l’ imponibilità di un fatto economico ma non ne determina i criteri di determinazione della base imponibile, o non ne determina le modalità di pagamento, l’ interprete può ricorrere all’ analogia riferendosi a casi simili e a materie analoghe.
                      grazie, sei stata molto chiara

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