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    Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
    Bene, ma la prossima volta, se puoi, copia ed incolla SOLO IL LINK all'articolo, cosi non "soffochiamo" il forum...


    Ops! OK

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      si scusa,chiedevi come si fa nella dichiarazione dei redditi
      credo si scriva nel quadroRT

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        Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
        21/10/2011 12.25.57 - Imposte dirette Quesito:Buongiorno, volevo sapere cosa devo inserire nella dichiarazione dei redditi persona fisica se ho tenuto una giacenza superiore ad €.52.000 in valuta estera (CHF) su un conto bancario in italia per piu` di sette giorni. Precisamente su un conto in chf ho disinvestito una obbligazione bei in franchi per chf 81951.28 (09.09.2011), portando il saldo del conto a chf 95143.01. Successivamente ho acquistato un altro titolo in chf per 94067.88 (06.10.2011) riportando il saldo del conto a chf 1075,13 . Non ho prelevato somme in euro e i titoli regolavano in franchi cosi` come il conto corrente. Grazie
        Dalla domanda mi sembra di capire che non ci sono stati prelevamenti ma solo operazioni di investimenti e disinvestimenti.
        Cnsiderato questo non si ravvisa, a mio parere,l'applicazione dell'art. 67 c. 1 ter DPR 917/1986 perchè ,sebbene il saldo medio possa anche superare i 52.000 euro per almeno 7 giorni, non ci sono operazioni speculative sui differenziali del cambio che potrebbero consentire il realizzo di una plusvalenza.

        Per quanto riguarda riguarda invece la vendita di obbligazioni, anche in questo caso i dati a disposizione sono insufficienti per poter rilevare una plusvalenza in quanto non sappiamo se la stessa è realizzata;qualora ci sia (la plusvalenza) va dichiarata tra i redditi diversi salvo risparmio amministrato o gestito.

        Dopo questo mi aspetto pure che Christian mi dica che non ho capito niente

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          A questo proposito è stata introdotta una presunzione assoluta: la finalità di investimento si ritiene sussistere tutte le volte che le valute sono depositate su depositi e conti correnti o hanno costituito oggetto di cessione a termine.
          La stessa norma, inoltre, equipara il prelievo di valute dal deposito o conto corrente alla cessione a titolo oneroso.

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            Le disposizioni di legge prevedono la facoltà di affrancare fiscalmente i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento e ai marchi d'impresa, a seguito di operazioni straordinarie di conferimento, fusione e scissione, tramite il cosiddetto sistema del “riallineamento speciale”. In base a tale metodo, è possibile pagare un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap, pari al
            A) 10%;B) 16%;C) 19%.

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              Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
              21/10/2011 12.25.57 - Imposte dirette Quesito:Buongiorno, volevo sapere cosa devo inserire nella dichiarazione dei redditi persona fisica se ho tenuto una giacenza superiore ad €.52.000 in valuta estera (CHF) su un conto bancario in italia per piu` di sette giorni. Precisamente su un conto in chf ho disinvestito una obbligazione bei in franchi per chf 81951.28 (09.09.2011), portando il saldo del conto a chf 95143.01. Successivamente ho acquistato un altro titolo in chf per 94067.88 (06.10.2011) riportando il saldo del conto a chf 1075,13 . Non ho prelevato somme in euro e i titoli regolavano in franchi cosi` come il conto corrente. Grazie


              Risposta: Gentile contribuente, a pag. 20, fascicolo 2 , modello unico/2011 è indicato quanto segue: "cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli di Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il PRELIEVO dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui". Cordiali saluti

              ps: riporto solo la domanda e quanto risposto nel call center (questo per evidenziare come sia necessario specificare al massimo la fattispecie tributaria affrontata)....
              bene kyraxxx

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                In caso di “riallineamento speciale” (leggi post sopra) dei beni immateriali è stata introdotta la possibilità di dedurre i maggiori valori dei marchi e dell’avviamento affrancati in

                A) 9 anni;

                B) 10 anni;

                C) 11 anni.

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                  Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                  Le disposizioni di legge prevedono la facoltà di affrancare fiscalmente i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento e ai marchi d'impresa, a seguito di operazioni straordinarie di conferimento, fusione e scissione, tramite il cosiddetto sistema del “riallineamento speciale”. In base a tale metodo, è possibile pagare un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap, pari al
                  A) 10%;B) 16%;C) 19%.
                  E' la B "Il nuovo regime di riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie - art. 15, commi 10-12, dl n. 185/2008"

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                    l limite per la deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa passa da un nono a un decimo. È l'effetto della modifica introdotta dall'articolo 2, comma 59, del decreto milleproroghe (Dl 225/10) convertito dalla legge 10/2011.
                    La novità porta a possibili riflessi già a partire da Unico 2011.
                    l'ambito di riferimento è quello del «riallineamento speciale», cioé il riconoscimento del maggiore valore fiscale derivante da operazioni di conferimento d'azienda, fusione e scissione, per avviamento e marchi tramite versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento.

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                      Passa da nove a dieci esercizi il periodo di ammortamento dell'avviamento o dei marchi L’ammortamento dei marchi e dell’avviamento affrancati in base alle disposizioni dell’articolo 15, comma 10, del Dl 185/2010, ha subito una modifica a seguito dell’entrata in vigore del decreto “Milleproroghe”, convertito dalla legge n. 10/2011.

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