più leggo questo forum,e più penso che non ce la farò mai..
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".
In tutto il TUIR ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....
SAPETE DIRE QUALE???
Christian 4 cose sappiamo...mo ci mandi in confusione
110 comma 11 tuir.....il decreto accertamento non è il tuir (x i nuovi)
Inoltre rimanendo alle norme dei decreti (per ogni sentenza ad una ne corrispondono altre di segno contrario) ed estendendo il quesito al dpr 600/73 faccio notare che il " a pena di nullità" è previsto al 37 bis comma 4 ma non anche al 110 comma 11 del tuir.
in riferimento al dpr 600/73 il 38 comma 7 (accertamento sintetico) prevede il contradditorio anticipato ed anche qui la norma è muta sul punto (" a pena di nullità)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".
In tutto il TUIR ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....
SAPETE DIRE QUALE???
Christian 4 cose sappiamo...mo ci mandi in confusione
110 comma 11 tuir.....il decreto accertamento non è il tuir (x i nuovi)
Inoltre rimanendo alle norme dei decreti (per ogni sentenza ad una ne corrispondono altre di segno contrario) ed estendendo il quesito al dpr 600/73 faccio notare che il " a pena di nullità" è previsto al 37 bis comma 4 ma non anche al 110 comma 11 del tuir.
in riferimento al dpr 600/73 il 38 comma 7 (accertamento sintetico) prevede il contradditorio anticipato ed anche qui la norma è muta sul punto (" a pena di nullità)
sai quando ho letto la domanda di Christian ho pensato:
che stia cominciando a fare le domande con lo stesso stile di ROL
chiedo magari velando la domanda con un po' di imprecisione,
così ... tanto per vedere quanto sono attenti!
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Originariamente inviato da fabiola Visualizza il messaggioPartecipo poco(visto che sono indietro) ma vi seguo sempre...ma oggi ho una domanda:
ACCERTAMENTO ESECUTIVO
Allora io ho capito che: emesso l'avviso di accertamento in contribuente ha 60gg x pagare oppure versare il 50% della maggiori imposte e interessi. decorsi 30gg (quindi 60+30= 90gg) della riscossione si occupa l'agente della riscossione applicando le regole relativa alla riscossione mediante ruolo.
Fin qua, ho capito,ora dice il libro: "gli avvisi di accertamenti sono esecutivi dal 60g successivo alla notifica,ma l'esecuzione forzata è sospesa x 180g dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione dell'atto" .....quindi i termini diventano 60+180g?
poi dice "qualora decorra 1 anno dalla notifica dell'avviso di accertamento senza azioni,l'esecuzione forzata deve preceduta dalla notifica al debitore ad adempiere entro 5g e deve cmnq essere attivata entro il 31/12 del 2° anno successivo a quello a cui l'accertamento è divenuto definitivo" ..... mi domando: come fa l'avviso a rimanere "sospeso x 1 anno" quando ci sono i termini da rispettare???
P.S. : x chi ha una grande preparazione è una stupidaggine ma io non ci ho capito nulla....chiedo scusa in anticipo!!
Premetto che non sapendo quale sia il tuo libro di testo è difficile aiutarti in quanto occorrerebbe leggere assieme e poi valutare. Tuttavia forse ho capito cosa ti ingrippa. Anzitutto la questione dei 180 giorni è a mio parere riferita alla sospensione dell'atto impugnato che, ricorrendo il presupposto di "danno grave e irreparabile contro il contribuente", consente a quest'ultimo dietro ricorso al CTP di competenza, di sospendere l'avviso di accertamento (per un periodo di 180 giorni appunto). Come puoi ben immaginare la prova sull'effettivo danno deve essere portata dal contribuente e quindi la cosa non rappresenta un automatismo, visto che non è detto che gli venga concessa.
Per quanto riguarda invece il nuovo accertamente immediatamente esecutivo le cose stanno cosi: trascorsi ulteriori 30 giorni alla scadenza dei 60 dalla notifica l'atto, questo diventa immediatamente esecutivo e la pratica viene girata ad Equitalia per l'espropriazione forzata (gli ulteriori 30 giorni sono discrezionali in quanto in caso di fondato pericolo per la riscossione si può passare direttamente all'espropriazione dopo soli 60 giorni). Ad ogni modo l'esproprazione forzata deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. In caso di mancata impugnativa l'atto diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla notifica.
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Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio37 bis, c. 4 , 42, c. 3, 43, c. 3del dpr 600/73
110, c. 11 TUIR
poi certo ci sono le sentenze della cass. che determinano la nullità per altri motivi, ma sono "derivati" rispetto quelli invece direttamente previsti nel 600 e nel tuir.
(ad. es. Cass. sent. da n. 26635 a n. 26638 del 1/12/2009: ribadiscono la nullità dell’accertamento (basato sugli Studi di settore,) senza un adeguato contradditorio; ove lo stesso sia instaurato e non si pervenga a definizione (oppure non sia instaurato per motivi imputabili al contribuente), l’accertamento è legittimo)
oppure:
Corte di cassazione con la sentenza 18906 depositata il 16 settembre: "È nullo l'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla conclusione delle indagini".
oppure:
La Cassazione sezione civile, con sentenza del 28/01/2010, n. 1825, ha stabilito che è nullo l'avviso di accertamento motivato con rinvio al processo verbale di constatazione non allegato all'avviso e non noto al contribuente.(motivazione per relationem)
oppure:
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 01/06/2007, n. 12921): "L'avviso di accertamento ai fini IRPEF che non riporti l'aliquota applicata, ma contenga solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto dell'art. 42, D.P.R. n. 600/1973, nella funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che deve essere consentito al contribuente, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dallo stesso art. 42, comma 3.
ecc.
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Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggiobhè, cari colleghi di forum... vi devo salutare,
tra un paio d'ore inizia il mio "ponte", vado a Roma per svagarmi un pò (speriamo non faccia un altro nubifragio)
ci vediamo il 2
buon week end a tutti
ciao
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Mailing list
Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggioOk, inseriti.
Buongiorno a tutti.
Volevo avvisare tutti i partecipanti al forum che HO FINITO LE DOMANDE!!! (almeno quelle del sw)
Cosi d'ora in avanti non ci saranno file allegati, ma posterò direttamente quelle che riesco a realizzare durante lo studio (come ben fanno già altri partecipanti) e ne discuteremo insieme.
Magari a fine settimana, possiamo riepilogarle tutte su un file di word ed inviarle alla mailing list. Che ne dite?
Buon inizio settimana a tutti.
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