Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE
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ciao a tutti...volendo ragionare meglio sulla domanda, PER PORRE UNA NUOVA, vorrei dire che
prima di tutto nonè l'unico caso che i termini per accertare il 2006 scadono il 31.12.2011, come evidenziato di seguito:
La regola per le Imposte Dirette
Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).
vorrei farvi notare un assunto alquanto "strano" presente nella domanda:
è viziato gravemente e chiede all'Ae di annullare l'avviso per il principio di autotutela.
Attualmente è RARISSIMO che si emetta un avviso di accertamento della AE (parlo del mio campo) che sia VIZIATO IN MODO GRAVE, per diversi motivi.
1) GLi accertamenti hanno parti "standard" che il sistema centrale della SOGEI a Roma realizza secondo la guida della Direzione Centrale Accertamento e che pertanto NON presenta irregolarità.
2) Un atto non può presentare errori di calcolo (è il computer che esegue tutti i calcoli sull' "accertato" rispetto al "dichiarato" , maggiori imposte, sanzioni, interessi.
3) per i primi 2 motivi l'eventuale errore (residuale) non porterà mai ad autotutela, ma ad eventuale discussioni in commissione. (unico es. eclatante di errore "umano" è stato perpretato in violazione dell'art. 37 bis, c. 4 dpr 600/73 che recita:
4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".
In tutto il TUIR ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....
SAPETE DIRE QUALE???
prima di tutto nonè l'unico caso che i termini per accertare il 2006 scadono il 31.12.2011, come evidenziato di seguito:
La regola per le Imposte Dirette
Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).
vorrei farvi notare un assunto alquanto "strano" presente nella domanda:
è viziato gravemente e chiede all'Ae di annullare l'avviso per il principio di autotutela.
Attualmente è RARISSIMO che si emetta un avviso di accertamento della AE (parlo del mio campo) che sia VIZIATO IN MODO GRAVE, per diversi motivi.
1) GLi accertamenti hanno parti "standard" che il sistema centrale della SOGEI a Roma realizza secondo la guida della Direzione Centrale Accertamento e che pertanto NON presenta irregolarità.
2) Un atto non può presentare errori di calcolo (è il computer che esegue tutti i calcoli sull' "accertato" rispetto al "dichiarato" , maggiori imposte, sanzioni, interessi.
3) per i primi 2 motivi l'eventuale errore (residuale) non porterà mai ad autotutela, ma ad eventuale discussioni in commissione. (unico es. eclatante di errore "umano" è stato perpretato in violazione dell'art. 37 bis, c. 4 dpr 600/73 che recita:
4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".
In tutto il TUIR ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....
SAPETE DIRE QUALE???
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