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    Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
    ciao a tutti...volendo ragionare meglio sulla domanda, PER PORRE UNA NUOVA, vorrei dire che
    prima di tutto nonè l'unico caso che i termini per accertare il 2006 scadono il 31.12.2011, come evidenziato di seguito:

    La regola per le Imposte Dirette

    Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

    Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

    vorrei farvi notare un assunto alquanto "strano" presente nella domanda:

    è viziato gravemente e chiede all'Ae di annullare l'avviso per il principio di autotutela.

    Attualmente è RARISSIMO che si emetta un avviso di accertamento della AE (parlo del mio campo) che sia VIZIATO IN MODO GRAVE, per diversi motivi.
    1) GLi accertamenti hanno parti "standard" che il sistema centrale della SOGEI a Roma realizza secondo la guida della Direzione Centrale Accertamento e che pertanto NON presenta irregolarità.
    2) Un atto non può presentare errori di calcolo (è il computer che esegue tutti i calcoli sull' "accertato" rispetto al "dichiarato" , maggiori imposte, sanzioni, interessi.
    3) per i primi 2 motivi l'eventuale errore (residuale) non porterà mai ad autotutela, ma ad eventuale discussioni in commissione. (unico es. eclatante di errore "umano" è stato perpretato in violazione dell'art. 37 bis, c. 4 dpr 600/73 che recita:

    4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

    Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".

    In tutto il TUIR ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....
    SAPETE DIRE QUALE???
    quali sono???

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      Christian ho appena visto la domanda che hai postato.
      Per cortesia,
      potresti aspettare ancora un po' prima di rispondere?

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        Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
        non ci prova nessuno a dare una bozza di risposta???

        dai ROL... MIKY...ANTO....RIK....GIADA...
        Ci provo io. Nel Tuir art 110. comma 11 con riferimento alle operazioni intercorse con società estere "Black list" (nelle operazioni con tali società i costi non sono deducibili). In caso accertamento d'imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al contribuente la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove sul mancato conseguimento di un vantaggio fiscale.
        Ultima modifica di andrea975; 28-10-2011, 12:01.

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          Pur'io vorrei porre a chi è interessato un NUOVO QUESITO, soprattutto un'argomento di ripasso

          Potete confermare e partecipare a questa domanda?

          Il REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF
          è dato:

          Somma dei Redditi Netti per ogni categoria indicata nel art. 6 co.1 TUIR
          - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO (EVITARE DOPPIA IMPOSIZIONE CON RICONOSCIMENTO DI CREDITO D'IMPOSTA)
          - DEDUZIONI ONERI ART. 10 TUIR
          - REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA ART 17 TUIR
          - CASI INDICATI NEL co. 3 ART. 3 TUIR, Redditi esenti soggetti a Ritenuta allla Fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva ed.....altri casi.....
          - DEDUZIONE Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
          - PERDITE DERIVATE per caso esercizio imp commli contabilità separata ed arti e professioni, caso imp. commli e alla partecipazione a soc persone contabilità ordinaria
          = REDDITO COMPLESSIVO NETTO = BASE IMPONIBILE (inteso per soggetti residenti secondo art. 2 TUIR e quanto dice art. 1 co. 89 L. 244/2008 LEGGE FINANZIARIA)

          Anche se non partecimo molto e non so se avete già trattato questo argomento
          Magari Christian può darci una mano chiarendoci meglio il tutto
          soprattutto a me
          Grazie mille a chi parteciperà
          saluti

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            Originariamente inviato da TWIN Visualizza il messaggio
            Pur'io vorrei porre a chi è interessato un NUOVO QUESITO, soprattutto un'argomento di ripasso

            Potete confermare e partecipare a questa domanda?

            Il REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF
            è dato:

            Somma dei Redditi Netti per ogni categoria indicata nel art. 6 co.1 TUIR
            - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO (EVITARE DOPPIA IMPOSIZIONE CON RICONOSCIMENTO DI CREDITO D'IMPOSTA)
            - DEDUZIONI ONERI ART. 10 TUIR
            - REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA ART 17 TUIR
            - CASI INDICATI NEL co. 3 ART. 3 TUIR, Redditi esenti soggetti a Ritenuta allla Fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva ed.....altri casi.....
            - DEDUZIONE Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
            - PERDITE DERIVATE per caso esercizio imp commli contabilità separata ed arti e professioni, caso imp. commli e alla partecipazione a soc persone contabilità ordinaria
            = REDDITO COMPLESSIVO NETTO = BASE IMPONIBILE (inteso per soggetti residenti secondo art. 2 TUIR e quanto dice art. 1 co. 89 L. 244/2008 LEGGE FINANZIARIA)

            Anche se non partecimo molto e non so se avete già trattato questo argomento
            Magari Christian può darci una mano chiarendoci meglio il tutto
            soprattutto a me
            Grazie mille a chi parteciperà
            saluti
            Cosa c'entrano i redditi soggetti a tassazione separata nel reddito complessivo? Se hanno una tassazione separata evidentemente non fanno parte del reddito complessivo. Stesso discorso per i redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

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              Benissimo
              avevo questo dubbio
              Grazie per la risposta

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                Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                ciao a tutti...volendo ragionare meglio sulla domanda, PER PORRE UNA NUOVA, vorrei dire che
                prima di tutto nonè l'unico caso che i termini per accertare il 2006 scadono il 31.12.2011, come evidenziato di seguito:

                La regola per le Imposte Dirette

                Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

                Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

                vorrei farvi notare un assunto alquanto "strano" presente nella domanda:

                è viziato gravemente e chiede all'Ae di annullare l'avviso per il principio di autotutela.

                Attualmente è RARISSIMO che si emetta un avviso di accertamento della AE (parlo del mio campo) che sia VIZIATO IN MODO GRAVE, per diversi motivi.
                1) GLi accertamenti hanno parti "standard" che il sistema centrale della SOGEI a Roma realizza secondo la guida della Direzione Centrale Accertamento e che pertanto NON presenta irregolarità.
                2) Un atto non può presentare errori di calcolo (è il computer che esegue tutti i calcoli sull' "accertato" rispetto al "dichiarato" , maggiori imposte, sanzioni, interessi.
                3) per i primi 2 motivi l'eventuale errore (residuale) non porterà mai ad autotutela, ma ad eventuale discussioni in commissione. (unico es. eclatante di errore "umano" è stato perpretato in violazione dell'art. 37 bis, c. 4 dpr 600/73 che recita:

                4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

                Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".

                In tutto il TUIR ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....
                SAPETE DIRE QUALE???

                fino ad ora nel tuir nulla

                oltre al 37 bis del dpr 600 di cui parlavi tu, citerei dello stesso decreto, l' art. 42 c. 3 e 43 c.4

                e lo statuto del contribuente art. 11 c.2
                Ultima modifica di verde.71; 28-10-2011, 12:30.

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                  BUONGIORNO A TUTTI

                  Vi seguo spesso e con molto interesse, purtroppo ho poco tempo per studiare e ancora non mi sento alla vostra altezza per partecipare attivamente all discussione!!
                  Mi impegnerò comunque ad elaborare alcune domande e ad argomentarne le risposte nel modo più esaustivo possibile!!
                  Ho fatto domanda per la Regione Lombardia ma sono sarda (che ci posso fare? )

                  UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO A CHRISTIAN PER IL PUNTUALE SUPPORTO INTELLETTUALE!!

                  BUON LAVORO/STUDIO A TUTTI E GRAZIE ANCORA!!

                  Commenta


                    .....dimenticavo, posso essere inserita anche io nella mailing list?
                    s.boi@email.it
                    Mille grazie!!

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                      Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggio
                      quali sono???
                      37 bis, c. 4 , 42, c. 3, 43, c. 3del dpr 600/73
                      110, c. 11 TUIR

                      poi certo ci sono le sentenze della cass. che determinano la nullità per altri motivi, ma sono "derivati" rispetto quelli invece direttamente previsti nel 600 e nel tuir.

                      (ad. es. Cass. sent. da n. 26635 a n. 26638 del 1/12/2009: ribadiscono la nullità dell’accertamento (basato sugli Studi di settore,) senza un adeguato contradditorio; ove lo stesso sia instaurato e non si pervenga a definizione (oppure non sia instaurato per motivi imputabili al contribuente), l’accertamento è legittimo)

                      oppure:

                      Corte di cassazione con la sentenza 18906 depositata il 16 settembre: "È nullo l'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla conclusione delle indagini".

                      oppure:

                      La Cassazione sezione civile, con sentenza del 28/01/2010, n. 1825, ha stabilito che è nullo l'avviso di accertamento motivato con rinvio al processo verbale di constatazione non allegato all'avviso e non noto al contribuente.(motivazione per relationem)

                      oppure:

                      (Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 01/06/2007, n. 12921): "L'avviso di accertamento ai fini IRPEF che non riporti l'aliquota applicata, ma contenga solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto dell'art. 42, D.P.R. n. 600/1973, nella funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che deve essere consentito al contribuente, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dallo stesso art. 42, comma 3.

                      ecc.

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