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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Rispondiamo insieme a queste domande:

    1) Che rapporto c’è, nelle imposte sui redditi , tra riscossione e dichiarazione?a.
    La riscossione viene sempre dopo la dichiarazione;
    b.
    La riscossione anticipa la dichiarazione solo sotto il profilo delle ritenute allafonte a titolo d’acconto;
    c.
    La riscossione anticipa la dichiarazione sotto il profilo delle ritenute e dei
    versamenti d’acconto.



    2) Cos’è l’iscrizione a ruolo?a.
    Una procedura di riscossione di tutte le imposte, ivi comprese quelleautoliquidate dal contribuente;

    b.
    Una procedura di riscossione delle imposte richieste dall’ufficio.


    3) Che rapporto c’è tra iscrizione a ruolo e cartella di pagamento?a.
    L’iscrizione a ruolo è un atto generale, la cartella è la parte che riguarda ilsingolo contribuente;

    b.
    L’iscrizione a ruolo ha efficacia esecutiva, la cartella di pagamento no;

    c.
    La cartella di pagamento non è impugnabile davanti alle commissioni tributarie.

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      Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti e grazie per le belle parole di incoraggiamento

      Cerco di dire la mia nonostante le facoltà mentali ridotte...

      E' questione molto spinosa affrontata dalla AE con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 90 /E del 11 luglio 2005. (a chiarimento, le risoluzioni NON fanno dottrina e non vincolano ne la generalità dei contribuenti ne l'AF, ma solo IL contribuete istante, e danno una interpretezione NON autentica della norma)

      In questo caso i dubbi nascono dal cambiamento intervenuto dopo
      l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 344 del 2003, riforma tributaria, che ha modificato l'art. 61 (ora 94) del Tuir previgente che consentiva espressamente al comma 5, “la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente dopo la copertura”.

      Prima di tutto ci si deve chiedere PERCHE' DEI SOCI EFFETTUANO UN VERSAMENTO A FONDO PERDUTO???
      siamo in una situazione DOVE UNA SOCIETA' E' IN PERDITA E NECESSITA DI NUOVI APPORTI (FINANZIAMENTI, LIQUIDITA' COME DIR SI VOGLIA) CHE POSSONO ARRIVARE O CON RINUNCIA A CREDITI DEI SOCI O CON VERSAMENTI DEI MEDESIMI.
      la norma in analisi considera i versamenti effettuati da soci quali SOCIETA'
      e il problema è se possono o meno dedursi i costi dei versamenti. La vecchia normativa lasciava discrezione in questo (vedi ris.: In alternativa a tale imputazione, tuttavia, la citata disposizione consentiva “la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura”, cosiddetto “sottozero”.)

      la nuova norma NO.

      La nuova norma post riforma esclude che il socio possa ancora optare per la deduzione immediata dal reddito imponibile dei versamenti in oggetto effettuati in relazione alle partecipazioni di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir (azioni o quote di partecipazioni al capitale, anche non rappresentate da titoli, di società ed enti di cui all’articolo 73, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87); gli stessi devono, invece, al pari degli altri versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci, essere aggiunti al costo fiscale della partecipazione societaria. (risp. giusta a)

      per meglio comprendere questa risposta, si deve fare riferimento al fatto che se una società che possiede un'altra apporta capitali per coprire perdite (iscrivendo tali apporti ad aumento del valore della partecipazione) quando vende le partecipazioni avrà una MINORE PLUS (è un modo INDIRETTO di scaricare il costo (versamento a fondo perduto) e quindi minori imposte.
      Il legislatore ha voluto in tal modo "rinviare" a data futura (al momento della vendita della partecipazione) dei costi sostenuti per incrementare il valore della partecipazione stessa.

      Ripeto è un concetto molto "fumoso", leggete e rilegete la risoluzione fino a quando non si accenderà la "lampadina"...( a me succede cosi)
      mi sono persa completamente... allora, la società A ha una partecipazione nella società B di 100, poi A effettua un versamento a fondo perduto in B per 50. Il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione di A in B diventa 150? E quando A venderà la partecipazione in B, realizzerà una minore plusvalenza e quindi, teoricamente, meno imposte "scaricando" il maggior costo di 50. Questo dovrebbe essere il quadro?

      A questo punto mi sorgono due domande:
      1) Ma se la partecipazione, ha i requisiti della PEX, alla fine la società A non scarica il maggior costo... Sia che il costo fiscalmente riconosciuto sia 100 che 150, la plusvalenza è sempre esente...
      2) Il quesito originario andava interpretato solo in questo modo??? Per come l'avevo capito io (e a questo punto credo male), la società A ha una partecipazione nella società di B, cosa accade al valore fiscalmente riconosciuto di tale partecipazione, se altri soci di B fanno un versamento a fondo perduto in B... =/

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        Originariamente inviato da ale_77 Visualizza il messaggio
        Ciao, abbiamo le stesse origini e forse anche lo stesso nome!!
        Io per il Veneto...e tu, se posso? Se vuoi, puoi scrivermi: ale772011@libero.it
        Buona serata a tutti!!!
        Io per la Puglia.....esattamente dove il resto del mondo ha presentato domanda.......da quanto ne so saremo un vero esercito.....mah!! Vedremo!!!!!!

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          salve a tutti

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            Originariamente inviato da acquamarina Visualizza il messaggio
            Io per la Puglia.....esattamente dove il resto del mondo ha presentato domanda.......da quanto ne so saremo un vero esercito.....mah!! Vedremo!!!!!!
            salentina trapiantata a milano ormai da una vita presente!

            quando ho visto che eri di Gallipoli ho provato un moto istantaneo di simpatia
            coraggio non perderti d' animo.

            Christian è davvero un fuoriclasse ma non è detto che siano tutti come lui quelli che verranno a fare il concorso in Puglia!
            Ultima modifica di verde.71; 25-10-2011, 23:12.

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              Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
              Ciao a tutti e grazie per le belle parole di incoraggiamento

              Cerco di dire la mia nonostante le facoltà mentali ridotte...

              E' questione molto spinosa affrontata dalla AE con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 90 /E del 11 luglio 2005. (a chiarimento, le risoluzioni NON fanno dottrina e non vincolano ne la generalità dei contribuenti ne l'AF, ma solo IL contribuete istante, e danno una interpretezione NON autentica della norma)

              In questo caso i dubbi nascono dal cambiamento intervenuto dopo
              l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 344 del 2003, riforma tributaria, che ha modificato l'art. 61 (ora 94) del Tuir previgente che consentiva espressamente al comma 5, “la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente dopo la copertura”.

              Prima di tutto ci si deve chiedere PERCHE' DEI SOCI EFFETTUANO UN VERSAMENTO A FONDO PERDUTO???
              siamo in una situazione DOVE UNA SOCIETA' E' IN PERDITA E NECESSITA DI NUOVI APPORTI (FINANZIAMENTI, LIQUIDITA' COME DIR SI VOGLIA) CHE POSSONO ARRIVARE O CON RINUNCIA A CREDITI DEI SOCI O CON VERSAMENTI DEI MEDESIMI.
              la norma in analisi considera i versamenti effettuati da soci quali SOCIETA'
              e il problema è se possono o meno dedursi i costi dei versamenti. La vecchia normativa lasciava discrezione in questo (vedi ris.: In alternativa a tale imputazione, tuttavia, la citata disposizione consentiva “la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura”, cosiddetto “sottozero”.)

              la nuova norma NO.

              La nuova norma post riforma esclude che il socio possa ancora optare per la deduzione immediata dal reddito imponibile dei versamenti in oggetto effettuati in relazione alle partecipazioni di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir (azioni o quote di partecipazioni al capitale, anche non rappresentate da titoli, di società ed enti di cui all’articolo 73, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87); gli stessi devono, invece, al pari degli altri versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci, essere aggiunti al costo fiscale della partecipazione societaria. (risp. giusta a)

              per meglio comprendere questa risposta, si deve fare riferimento al fatto che se una società che possiede un'altra apporta capitali per coprire perdite (iscrivendo tali apporti ad aumento del valore della partecipazione) quando vende le partecipazioni avrà una MINORE PLUS (è un modo INDIRETTO di scaricare il costo (versamento a fondo perduto) e quindi minori imposte.
              Il legislatore ha voluto in tal modo "rinviare" a data futura (al momento della vendita della partecipazione) dei costi sostenuti per incrementare il valore della partecipazione stessa.

              Ripeto è un concetto molto "fumoso", leggete e rilegete la risoluzione fino a quando non si accenderà la "lampadina"...( a me succede cosi)

              come si dice alla fine di ogni dimostrazione matematica CVD!
              sempre ineccepibile e di esempio

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                un giorno mi spiegherai come fai ad aver già studiato tutte queste cose in modo chiaro e profondo??? vivi solo sui libri???e atal proposito su cosa studi tributario????Sei Un GENIO. I MIEI PIU' VIVI COMPLIMENTI!!

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                  Eccovi i quiz di Tributario con le soluzioni
                  a domani per quelli di amministrativo e commerciale
                  Mich

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                    Ecco l'ultimo allegato...

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                      Originariamente inviato da rosita83 Visualizza il messaggio
                      Rispondiamo insieme a queste domande:

                      1) Che rapporto c’è, nelle imposte sui redditi , tra riscossione e dichiarazione?a.
                      La riscossione viene sempre dopo la dichiarazione;
                      b.
                      La riscossione anticipa la dichiarazione solo sotto il profilo delle ritenute allafonte a titolo d’acconto;
                      c.
                      La riscossione anticipa la dichiarazione sotto il profilo delle ritenute e dei
                      versamenti d’acconto.



                      2) Cos’è l’iscrizione a ruolo?a.
                      Una procedura di riscossione di tutte le imposte, ivi comprese quelleautoliquidate dal contribuente;

                      b.
                      Una procedura di riscossione delle imposte richieste dall’ufficio.


                      3) Che rapporto c’è tra iscrizione a ruolo e cartella di pagamento?a.
                      L’iscrizione a ruolo è un atto generale, la cartella è la parte che riguarda ilsingolo contribuente;

                      b.
                      L’iscrizione a ruolo ha efficacia esecutiva, la cartella di pagamento no;

                      c.
                      La cartella di pagamento non è impugnabile davanti alle commissioni tributarie.
                      Alla prima domanda sono indecisa tra la B e la C ma risponderei C perché considerando che in alcuni casi si versa l'acconto sulla base di una percentuale dell'anno primo, salvo poi eventuale conguaglio con la dichiarazione annuale, quindi anche in questo caso si avrebbe una riscossione anticipata, non solo con le ritenute alla fonte e a titolo di acconto.

                      Alla seconda domanda manca l'ipotesi C?

                      Alla terza domanda risponderei B.

                      Conferme o smentite?

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